Accordo per il territorio del comune di Teramo

in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n° 431 e del decreto 30 dicembre 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze

 

Fra le seguenti organizzazioni:

SUNIA - Sindacato Provinciale Inquilini Assegnatari - Teramo, in persona del rappresentante locale Sig. Oriano Malatesta , via A. Pepe n. 39 - Teramo
UNIAT - Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio, in persona del rappresentante locale Sig. Gabriele Di Emanuele
SICET - Sindacato Inquilini Casa e Territorio, in persona del rappresentante locale Sig. Antonio Di Berardo
CONIA - Sindacato Inquilini, in persona del presidente Regionale pro-tempore,  sig. Alberto Tucceri Cimini - via E. Lopardi n.32 - L’Aquila.
ANIA - Sindacato Inquilini in persona del presidente Regionale pro-tempore,  Geom. Corrado Trippitelli, località San Giacomo, L’aquila.
UPPI - Unione Piccoli Proprietari Immobiliari - Teramo, in persona del rappresentante locale Sig. Loris Di Bartolomeo
CONFAPPI - Confederazione Piccoli Proprietari - Teramo in persona del rappresentante locale Sig. Gino Di Giuseppe
ASSOCASA - Associazione Inquilini aderente all’Ugl, in persona del rappresentante locale dott. Giuseppe Mazza.
APE - Confedilizia, Associazione Proprietà Edilizia Teramo, in persona del presidente pro-tempore, ing. Rocco Fantozzi, via De Albentiis n. 5 - Teramo

Si conviene e stipula quanto segue, relativamente alle tre tipologie di contratti e precisamente:

  1. Contratti agevolati
  2. Contratti transitori
  3. Contratti per studenti universitari

 


 

CONTRATTI AGEVOLATI
(art. 2, comma 3, L. 431 /98 e art. 1, D.M. 30.12.2002)

L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Teramo.
Il territorio del Comune di Teramo, in base al disposto dell’art. 1, comma 2, del D.M. 30.12.2002, viene suddiviso in aree omogenee, come da allegati A e C, ove non sono evidenziate zone di particolare pregio e/o di particolare degrado,ma sono riportate tutte le zone dell’intero territorio comunale con la specifica nominativa della zona e del rispettivo foglio catastale (allegato A) e della planimetria generale del Comune con le definizioni numeriche corrispondenti delle zone a diversa colorazione (allegato C).
I confini tra le aree omogenee e le zone s’intendono tracciati sulla linea di mezzeria delle varie strade e sono,normalmente, determinati dai singoli fogli catastali.
L’intero territorio comunale è individuato con la planimetria generale che riporta con colorazioni diverse le varie zone, singolarmente numerate.
Per le aree omogenee e le zone, come sopra individuate, vengono definite le fasce di oscillazione dei canoni come da allegato B.
I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione di ciascuna zona e area dovranno intendersi aggiornati annualmente, ai fini della stipula dei nuovi contratti, nella misura della variazione dell’indice Istat.
La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità di cui agli allegati “B” e “C” del DPR 23 marzo 1998, n° 138, con una nota tolleranza del 5 per cento in più o in meno.
Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all’interno delle fasce di oscillazione di cui all’allegato B e sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione Istat.
Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all’allegato B subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento del 5 per cento per i contratti di durata di quattro anni, del 6 per cento per i contratti di durata di cinque anni e del 7 per cento per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l’intera durata contrattuale.
Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), L. 431/98 e per gli alloggi compiutamente arredati, le fasce di oscillazione di cui all’allegato B subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento del 30 per cento, a valere per l’intera durata contrattuale. Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente.

 


 

CONTRATTI TRANSITORI
(art. 5, comma 1, L. 431/98 e art. 2, D.M. 30.12.2002)

L’ambito di applicazione dell’accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Teramo (allegati A e C).
Ai fini dell’art. 2, comma 2, D.M. 30.12.2002, le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione del Comune di Teramo (allegato B), incrementati del 20 per cento considerata l’importanza strategica del Comune di Teramo con particolar riferimento al fatto che si tratto di un capoluogo di provincia.
La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità di cui agli allegati “B e C” del DPR 23 marzo 1998, n° 138, con una tolleranza del 5 per cento in più o in meno.

Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, dei proprietari e conduttori.

Fattispecie di esigenze dei proprietari:

  1. Quando il proprietario ha esigenza di adibire entro i diciotto mesi l’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per uno dei seguenti motivi:
  2. qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.

Fattispecie di esigenze dei conduttori:

  1. Quando il conduttore ha una delle seguenti esigenza:
  2. qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.

Per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle indicate esigenze in campo anche ad una sola delle parti contraenti.

 


 

CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98 e art. 3, D.M. 31.12.2002)

L’ambito di applicazione del presente Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Teramo.
Le fasce di oscillazione dei canoni di locazione per singola zona, per i contratti in epigrafe, sono individuate nell’allegato B, mentre le zone e le aree del Comune di Teramo sono indicate negli allegati A e C.
La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità di cui agli allegati “B e C” del DPR 23 marzo 1998, n° 138, con una tolleranza del 5 per cento in più o in meno.
Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), L. 431/98, le fasce di oscillazione come sopra determinate subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento del 30 per cento a valere per l’intera durata contrattuale.
Il canone, sarà aggiornato annualmente nella misura del 75 per cento della variazione Istat.

 

Il presente Accordo, verrà depositato presso la Segreteria Generale del Comune di Teramo, a cura dell’Ape - Confedilizia Teramo, mediante consegna o invio tramite raccomandata a.r.

Letto, confermato e sottoscritto in data ............................ 2003 dalle Organizzazioni stipulanti:

  1. per gli Inquilini
    Sunia - Sindacato Inquilini
    Sicet - Sindacato Inquilini
    Uniat -
    Conia - Sindacato Inquilini
    Ania - Sindacato Inquilini
    Assocasa -
     
  2. per la Proprietà
    Uppi - Unione Piccoli Proprietari
    Confappi - Piccola Proprietà - Teramo
    Associazione Proprietà Edilizia Teramo - Confedilizia

 


Per maggiori informazioni,  per avere i Contratti e gli allegati,  rivolgersi alla Sede SICET della propria città.

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