Accordo per il territorio del comune di Padova

in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

Le Organizzazioni Sindacali degli inquilini SUNIA, SICET, UNIAT, UNIONE INQUILINI, CONIA e ANIA e le Organizzazioni Sindacali della proprietà CONFEDILIZIA, UPPI, ASPPI e CONFAPPI concordano di apportare all’Accordo territoriale del 21 novembre ’01 le seguenti modifiche:

  1. Zone: si concorda di suddividere il territorio del Comune di Padova in tre zone omogenee, definite Zone A, B e C, in parte modificate rispetto al precedente accordo ed evidenziate nell’allegata planimetria.
  2. Fasce e sub-fasce: per ognuna delle zone come sopra determinate le Organizzazioni Sindacali hanno indicato i seguenti valori minimi e massimi, all’interno dei quali dovranno collocarsi i canoni:

    Valori delle sub-fasce al mq./mese:

    Zone Sub-fascia 1 Sub-fascia 2 Sub-fascia 3
    Minimo Massimo Minimo Massimo Minimo Massimo
    Zona A            
    Zona B            
    Zona C            

    Valori delle sub-fasce al mq./anno:

    Zone Sub-fascia 1 Sub-fascia 2 Sub-fascia 3
    Minimo Massimo Minimo Massimo Minimo Massimo
    Zona A            
    Zona B            
    Zona C            

    Per l’inserimento dell’unità abitativa nelle sub-fasce, dovranno essere tenuti in considerazione gli elementi caratterizzanti l’alloggio come individuati nell’allegato B), dove le condizioni “bassa, media e alta” corrispondono rispettivamente a “sub-fascia 1, sub-fascia 2 e sub-fascia 3”.
  3. Superficie locativa: il valore unitario concordato dalle parti sulla base degli elementi contenuti nei precedenti articoli, dovrà essere applicato alla superficie locativa dell’alloggio da intendersi come superficie interna all’alloggio al netto sia dei muri perimetrali che interni, maggiorata della superficie netta dell’eventuale garage, mansarda e taverna considerata al 60%. Fino a mq. 46,1, la superficie dell’alloggio, al netto del garage, deve essere aumentata del 30% e da mq. 46,2 a mq. 60 la superficie netta dell’alloggio deve essere computata a mq. 60.
  4. Contratto tipo di locazione: i contratti tipo di locazione di cui agli allegati C) e D) non possono essere modificati in quanto fanno parte integrante del presente Accordo territoriale stipulato tra le Organizzazioni Sindacali della proprietà edilizia e degli inquilini.
  5. Durata contrattuale:
    1. contratto tipo di locazione ad uso abitativo: avrà una durata di tre anni e si rinnoverà di due anni come previsto dall’art. 2 commi 3 della legge 431/98;
    2. contratto tipo di locazione di natura transitoria: avrà una durata compresa tra 1 mese e 18 mesi;
    3. contratto tipo di locazione di natura transitoria per studenti universitari: avrà una durata compresa tra i sei mesi e i tre anni.
  6. Contratto di locazione ad uso abitativo: i contratti di locazione ad uso abitativo dovranno essere stipulati sulla base del contratto tipo allegato sub C). I relativi canoni di locazione saranno determinati sulla base dei criteri ed elementi di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del presente accordo e con la durata contrattuale prevista al punto 5) lettera a). Nel caso in cui le parti contraenti concordino una durata superiore ai tre anni, la fascia di oscillazione dei canoni relativa alla zona ove è ubicato l’alloggio subirà un aumento nei valori minimi e massimi pari al: In merito a tali aumenti sono fatti salvi i diversi accordi integrativi locali da stipulare ai sensi dell’art. 1 comma 5 del D.M. 5 marzo 1999.
  7. Contratto di locazione di natura transitoria: i contratti di locazione ad uso abitativo di natura transitoria dovranno essere stipulati sulla base del contratto tipo  allegato sub D). I relativi canoni di locazione saranno determinati sulla base dei criteri ed elementi di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del presente accordo e con la durata contrattuale prevista al punto 5) lettera b. I contratti ad uso transitorio possono essere stipulati qualora in capo anche ad una sola delle parti contraenti sussista una delle seguenti fattispecie:
    1. per il locatore, quando:
      • vi è successivamente l’intenzione di destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale, professionale o di studio proprio , del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
      • vi è successivamente l’intenzione di destinare da parte di persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, cooperative, assistenziali, culturali o di culto, l’immobile all’esercizio delle attività dirette a perseguire dette finalità;
      • vi è temporaneamente il trasferimento della propria dimora in altro comune per motivi di lavoro, studio o salute.
    2. B - per il conduttore, quando:
      • vi è il trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
      • vi è un contratto di lavoro a tempo determinato in comune diverso da quello di residenza;
      • vi sono motivi di studio non rientranti  nell’ipotesi di cui all’art. 5 , comma 2 e 3 della L. 431/98;
      • vi è un’assegnazione di alloggio di edilizia pubblica o un acquisto in cooperativa o da privati di un alloggio che sia disponibile entro 18 mesi; tale condizione deve essere comprovata da preliminare registrato o da dichiarazione dell’ente proprietario;
      • vi è la necessità di seguire un familiare in seguito a ricovero ospedaliero o pensionato.
  8. Contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari fuori sede: il contratto tipo è l’allegato F., i criteri e gli elementi per la determinazione dei canoni di locazione sono contenuti nell’Accordo territoriale riportato nell’allegato C., sottoscritto ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 della Legge 431/98 in data 7 novembre 2001.
  9. Ripartizione delle spese condominiali: per la ripartizione delle spese condominiali tra locatore e conduttore le parti faranno riferimento alla tabella come da allegato E). Resta in ogni caso inteso che per quanto non espressamente previsto si fa riferimento agli articoli 9 e 10 della legge 392/78 e agli usi locali.
  10. Arredamento completo dell’alloggio: nel caso l’appartamento dato in locazione ad uso abitativo o transitorio sia ammobiliato, il canone di locazione può essere aumentato fino ad un massimo del 40 per cento; in caso di disaccordo sulla qualità e quantità dell’arredo (mobili ed elettrodomestici) le parti si possono avvalere dell’intervento delle Organizzazioni Sindacali degli inquilini e dei proprietari.
  11. Assistenza delle Organizzazioni Sindacali: in caso di disaccordo sulla determinazione del canone di locazione, le parti possono essere assistite dalle rispettive Organizzazioni Sindacali le quali terranno anche conto dello stato manutentivo e dell’ubicazione dell’alloggio. Le Organizzazioni Sindacali, firmatarie del presente Accordo, procederanno:
  12. Accordi integrativi con Enti previdenziali: le parti danno atto che dal presente accordo sono escluse le fattispecie previste dall’art. 1 comma 6 del D. M. 5 marzo ’99.
  13. Durata dell’Accordo: le Organizzazioni Sindacali firmatarie stabiliscono sin d’ora che il presente accordo territoriale ha validità di tre anni e potrà essere oggetto di riesame, modifica, integrazione alla scadenza del primo anno dal deposito dello stesso presso l’Ufficio protocollo del Comune. Il riesame, la modifica o l’integrazione potranno essere avviate su iniziativa di almeno due Organizzazioni Sindacali di entrambe le parti e, in ogni caso, entro 30 giorni dalla pubblicazione di provvedimenti normativi che prevedessero variazioni fiscali per i proprietari che locano.
  14. L’Accordo territoriale comprende i seguenti allegati:

 

-Allegati omessi-

PADOVA, 11/11/2004.

Le Organizzazioni Sindacali della proprietà: Le Organizzazioni Sindacali dei conduttori:
CONFEDILIZIA, Giorgio Paganini
(Ha firmato)
SUNIA, Michele Brombin
(Ha firmato)
UPPI, Maurizio Barbiero
(Ha firmato)
SICET, Adriano Zoncapè
(Ha firmato)
ASPPI, Annibale Mantovani
(Ha firmato)
UNIAT, Omero Cazzaro
(Non ha firmato)
CONFAPPI, Laura Pellegrino
(Ha firmato)
UNIONE INQUILINI, Cesare Ottolini
(Non ha firmato)
……………………………… CONIA, Giancarlo Cantelli
(Non ha firmato)
……………………………… ANIA, Giorgio Varotto
(Ha firmato)

Le Aziende del diritto allo studio Le associazioni degli studenti
…………………………………….. Articolo 34, C. Micalizzi
(Ha firmato)
…………………………………….. Associazione Erasmus Padova
(Ha firmato)
…………………………………….. ESU di Padova
(Ha firmato)
…………………………………….. ASU
(Ha firmato)


Accordo territoriale del 25/02/2008, per le locazioni nella città di Padova ai sensi degli articoli 2, comma 3 e 5 e art.5 comma 1 2 e 3 della legge 431/98.


Per maggiori informazioni,  per avere i Contratti e gli allegati,  rivolgersi alla Sede SICET della propria città.

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