Accordo per il territorio del comune di Genova
In attuazione della
legge
9 dicembre 1998, n. 431, e del
decreto 30 dicembre 2002
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze
CAPO I – CONTRATTI AGEVOLATI
(art. 2 comma 3, L. 431/98 e art. 3 D.M. 30.12.2002)
Le organizzazioni della proprietà edilizia:
A.P.E. - CONFEDILIZIA della provincia di Genova con sede in Genova - Via
XX Settembre 41/5° piano.
A.P.P.C. Associazione Piccoli Proprietari Case con sede in Genova P.zza Dante
8/5.
A.S.P.P.I. Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari con sede
in Genova - Via alla Porta degli Archi 12/13
U.P.P.I. Unione Piccoli Proprietari Immobiliari con sede in Genova
Via XX Settembre 19/14
e le organizzazioni dei conduttori :
An.I.A.G. Associazione Inquilini Associati di Genova e Provincia con sede
in Genova - Via Roccatagliata Ceccardi 2/5E , aderente C.O.N.I.A.
S.I.C.E.T. Sindacato Inquilini Casa eTerritorio con sede in Genova P.zza
Campetto 10
S.U.N.I.A. Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari con sede
in Genova - Galleria Mazzini 7/16.
U.N.I.A.T. Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio con sede in Genova
- P.zza Colombo 4.
C O N V E N G O N O
- DI ADOTTARE integralmente la zonizzazione prevista nello “stradario
della zonizzazione” redatto dal Comune di Genova e pubblicato sulla rivista
“Genova”, n. 8 dell’anno 1979, con
l’ eccezione delle zone che hanno successivamente a tale data formato oggetto
di nuova edificazione, di ricostruzione e/o ristrutturazione urbanistica. Gli
immobili ubicati in tali zone saranno collocati nell’area omogenea avente caratteristiche
più elevate nel territorio della circoscrizione comunale di appartenenza dell’immobile.
Per quanto concerne il centro storico, nel quale sono stati eseguiti e sono
in corso interventi di ristrutturazione urbanistica che influiscono sulle dotazioni
infrastrutturali, sulle tipologie edilizie e quindi sul carattere di pregio
o di degrado della zona stessa, la zonizzazione di cui al precedente paragrafo
troverà applicazione fino a quando, con accordo integrativo sottoscritto delle
Organizzazioni firmatarie del presente accordo, verranno apportate le eventuali
opportune modifiche.
- DI INDIVIDUARE N. 60 AREE , aventi le caratteristiche di cui all’art.
1, comma 1, del D.M. 30.12.2002 per quanto riguarda le dotazioni infrastrutturali,
i tipi edilizi ed i conseguenti valori di mercato, come richiesto dal decreto
interministeriale 30.12.2002, evidenziando le zone di particolare pregio e quelle
di particolare degrado.
- DI DETERMINARE per ognuna delle suddette aree e zone i valori minimi
e massimi del canone ( fascia di oscillazione) esprimendoli in euro per ogni
metro quadrato utile, stante l’assenza di diversi e più utili criteri negli
usi locali su piazza , come da tabella riepilogativa che si allega al presente
accordo per formarne parte integrante ed essenziale.
- DI DEFINIRE convenzionalmente il concetto di “metro quadro utile”
così come definito nelle “Norme tecniche per la determinazione della superficie
catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi R, P, T)”
allegate al D. P. R. 138
del 23. 03. 1998 ( G.U. 108 12.05.1998). Nel calcolo della superficie utile
effettiva è ammesso uno scarto di tolleranza del 5% (cinque per cento) per eccesso
o per difetto, senza che ciò possa comportare revisioni o variazioni di canone.
Si precisa che:
- per gli alloggi la cui superficie utile risulti inferiore a mq. 45,
detta superficie si intenderà incrementata del 20% fino al limite massimo
di mq. 49,
- per gli immobili la cui superficie utile risulti compresa tra mq. 45
e mq. 60, detta superficie si intenderà incrementata del 10% fino al limite
massimo di mq. 60,
- per gli alloggi la cui superficie utile risulti superiore a mq. 110,
la superficie eccedente i mq. 110 si intenderà ridotta del 20%.
- DI INDIVIDUARE, all’interno di ciascuna delle fasce di oscillazione
di cui al precedente punto 3, tre sottofasce all’interno di una delle quali
si andrà a collocare l’immobile oggetto del contratto sulla base del numero
degli elementi presenti nell’immobile e del numero di quelli caratterizzanti
la sottofascia corrispondente.
La sottofascia inferiore coprirà il 25% del valore dell’intera fascia di oscillazione
a partire dal suo valore minimo;
La sottofascia superiore coprirà il 25% del valore dell’intera fascia di oscillazione
a partire dal suo valore massimo;
La sottofascia intermedia coprirà il restante 50 % del valore dell’intera fascia
di oscillazione e si collocherà tra la sottofascia inferiore e quella superiore.
Ai fini di una corretta individuazione del canone di locazione, troveranno collocazione:
- nella sottofascia inferiore le unità immobiliari abitative aventi non
più di due degli elementi caratteristici della tabella che segue.
- nella sottofascia intermedia le unità immobiliari abitative aventi da
tre a sette degli elementi caratteristici della tabella che segue, di cui
almeno due devono essere quelli indicati ai punti 1, 2 e 4 della tabella
stessa.
- nella sottofascia superiore le unità immobiliari abitative aventi almeno
otto delle caratteristiche della tabella che segue.
TABELLA degli elementi caratteristici di riferimento delle
unità immobiliari abitative.
- Impianto di ascensore (la caratteristica si intende comunque presente
per le unità immobiliare ubicate non oltre il primo piano);
- impianto di riscaldamento centralizzato o autonomo a piastre radianti;
- impianto di condizionamento;
- servizio igienico con doccia o vasca da bagno;
- poggiolo (con profondità minima di mq. 0.80) o terrazzo o giardino pertinenziale
(con superficie di almeno mq. 10);
- doppi servizi igienici;
- doppi vetri ad almeno il 90% delle finestre e/o porta blindata;
- cantina e/o soffitta;
- servizio di portineria;
- area verde di uso comune di superficie almeno pari al triplo della superficie
coperta dell’immobile principale in cui è situato l’appartamento oggetto
della locazione;
- uno o più impianti sportivi di uso comune;
- spazio scoperto condominiale per posteggi di uso comune (in numero pari
ad almeno il 50% delle unità immobiliari del condominio);
- box pertinenziale e/o posto auto esclusivo;
- edificio ultimato da non oltre 10 anni;
- edificio oggetto di integrale ristrutturazione, come definita dalla
legge 457/78 - art. 31 lettera c, ultimata da non oltre 10 anni;
- intervento di manutenzione straordinaria del fabbricato secondo la definizione
della legge 457/78 - art. 31 lettera b, ultimato da non oltre 5 anni;
- ristrutturazione interna ultimata da non oltre 5 anni (come definita
dalla
legge 457/78 - art. 31 lettera b);
- esposizione a levante/mezzogiorno o mezzogiorno/ponente di almeno la
metà dei vani, esclusi i servizi;
- vista mare da almeno due finestre.
Quando l’alloggio sia sufficientemente arredato, il valore del canone a mq/anno
risultante dalla collocazione in una delle tre sottofasce potrà essere aumentato
fino ad un massimo del 12%.
Per sufficientemente arredato si intende l’alloggio fornito in tutti i vani
di mobilio efficiente, funzionante ed in particolare:
- la cucina deve essere dotata di adeguati mobili contenitori, tavolo,
sedie e stoviglie, frigorifero, fornelli e lavatrice;
- le camere devono essere fornite di armadio e letti completi di materassi;
- tutti gli ambienti devono essere dotati di adeguati apparecchi di illuminazione.
Per gli alloggi locati con contratto universitario (art. 5 legge 431/98) si
aggiungono i seguenti elementi: ogni camera deve essere dotata almeno di tavolo
e sedia supplementari.
Sulla base della presenza nell’immobile degli elementi caratterizzanti ogni
singola sottofascia le parti contraenti, assistite - a loro richiesta - dalle
rispettive organizzazioni sindacali, individueranno la collocazione dell’immobile
oggetto del contratto nella sottofascia di competenza. Conseguentemente, le
stesse parti contraenti concorderanno liberamente il relativo canone entro il
limite massimo della sottofascia di competenza e minimo assoluto di fascia,
tenendo conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 4 del D.M. 30 dicembre 2002.
- DI PREVEDERE che le parti contrattuali private, possano stabilire
durate contrattuali superiori a quella minima fissata dalla legge (in tre anni,
ex art. 5 legge 431/98). A tal fine si reputa opportuno prevedere che le parti
contrattuali private possano stabilire la durata iniziale del contratto, oltrechè
in anni tre (durata ordinaria prevista ex art. 2 comma 5 della legge 431/98),
anche in anni 4, anni 5, anni 6. Ciò fermo restando che - in ogni caso - la
proroga (eventuale) prevista ex art. 2 comma 5 della legge 431/98 sarà sempre
solo di due anni.
In tal caso i valori minimi e massimi (espressi in euro a metro quadrato ) delle
fasce di oscillazione dei canoni di locazione (tabella 1) saranno aumentati
del 2% (due per cento) per ogni anno di ulteriore durata del contratto, fino
ad un massimo del 6% (sei per cento).
Per durate contrattuali superiori ad anni quattro non saranno dovuti gli interessi
sul deposito cauzionale.
- DI PREVEDERE, in materia di oneri accessori, l’applicazione della
“tabella oneri accessori” allegato G al D.M. 30.12.2002, nonché di quanto previsto
dal tipo di contratto allegato A allo stesso D.M.
In materia di riparazioni ordinarie e straordinarie, per quanto non contemplato
nella tabella di cui sopra, si fa riferimento agli “Usi di piazza” vigenti,
della provincia di Genova.
- DI PREVEDERE che ciascuna parte possa adire, in qualsiasi momento,
per ogni controversia che dovesse insorgere in merito alla interpretazione ed
esecuzione di ogni contratto stipulato in base al presente accordo, nonché in
ordine alla esatta applicazione del presente accordo stesso, anche a riguardo
del canone, la Commissione di conciliazione stragiudiziale di cui all’art. 6
del D.M. 30.12.2002 . In caso di variazione, in più o in meno, dell’imposizione
fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la
parte interessata potrà adire la Commissione suddetta. la quale determinerà,
nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone a valere fino alla
cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l’eventuale periodo di proroga
biennale, o fino a nuova variazione.
CAPO II - CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI
(art. 5 comma 1, L. 431/98 e art. 2 D.M. 30.12.2002)2)
Ai fini dell’art. 2, comma 2 del D.M. 30.12.2002 le organizzazioni stipulanti
convengono che nella conclusione di contratti transitori ai sensi dell’art. 5, comma
1, della legge 431/98 le parti contraenti definiranno il canone effettivo all’interno
dei valori minimo e massimo stabiliti con riferimento alle tre sottofasce di oscillazione
previste per i contratti di cui all’art. 2 comma 3 della legge 431/98 come disciplinate
dalle clausole del Capo I del presente accordo, clausole da aversi per integralmente
qui richiamate.
Si conviene che, in base al disposto di cui all’art. 2, comma 2 del D.M. 30.12.2002,
i valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per aree omogenee
ai fini della definizione dei canoni di locazione dei contratti di natura transitoria,
possano essere aumentati del 10 per cento.
Qualora si tratti di unità immobiliare arredata e venga quindi applicato l’aumento
del 12 per cento previsto per tale ipotesi dal presente accordo, i valori minimi
e massimi potranno formare oggetto di aumento cumulativo non superiore al 16 per
cento complessivo.
Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento,
rispettivamente, di proprietari e conduttori.
- A) FATTISPECIE DI ESIGENZE TRANSITORIE DELLA PARTE LOCATRICE.
- Quando il proprietario ha esigenza di adibire entro i diciotto
mesi l’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per uno
dei seguenti motivi:
- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- matrimonio dei figli;
- rientro dall’estero;
- destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli per ragioni
di studio, esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello
di residenza del locatore;
- destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori
in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della
stipula della locazione, che comporti il rilascio dell’alloggio di servizio.
- Qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un
evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.
- FATTISPECIE DI ESIGENZE TRANSITORIE DELLA PARTE CONDUTTRICE .
- Quando il conduttore ha una delle seguenti esigenze:
- contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un comune diverso
da quello di residenza;
- previsioni di trasferimento per ragioni di lavoro;
- trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro;
- necessità di cure o assistenza a familiari in comune diverso da quello
di residenza e non confinante con esso;
- acquisto di un’abitazione che si renda disponibile entro diciotto mesi;
- ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile
l’abitazione del conduttore;
- campagna elettorale.
- Qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento
certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.
Per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente
la sussistenza di una sola delle suindicate esigenze, in capo anche ad una
sola delle parti contraenti.
Si conviene e si dà atto che l’esigenza transitoria del conduttore deve
essere provata con apposita documentazione da allegare al contratto.
CAPO III
CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(ART. 5, COMMI 2 E 8, L. 431/98 e art. 3 D.M. 30.12.2002)
Le organizzazioni sopraindicate si riservano di depositare in Comune di Genova
la parte di accordo riguardante i contratti del Capo III, non appena lo stesso sarà
intervenuto con la partecipazione delle aziende per il diritto allo studio e le
associazioni degli studenti, nonché cooperative ed enti non lucrativi operanti nel
settore.
CAPO IV
IMMOBILI VINCOLATI AI SENSI DELLA LEGGE 01.06.1939 N. 1089 O INCLUSI NELLE CATEGORIE
CATASTALI A/1, A/8 E A/9
(art. 1, comma 2, lettera a), L. 431/98)
Per gli immobili in epigrafe, nel caso in cui formino oggetto di contratto ex
articolo 2, comma 3, le relative sottofasce di oscillazione dei canoni subiranno
nei valori minimo e massimo un aumento del trenta per cento, a valere per l’intera
durata contrattuale.e.
Le ORGANIZZAZIONI che hanno promosso, concordato e sottoscritto il presente accordo,
anche al fine di garantire la conformità del canone di locazione all’accordo stesso,
si danno reciprocamente atto della loro disponibilità a prestare la propria assistenza
alle rispettive parti in occasione della contrattazione e della stesura dei singoli
contratti di locazione, ed alla compilazione, in quella sede, per ogni futura evenienza,
di una scheda tecnica comprensiva degli elementi posti a base per la definizione,
tra le parti, del canone effettivo conforme al disposto del decreto interministeriale
del 30 dicembre 2002.
Le organizzazioni firmatarie del presente accordo si impegnano, inoltre, a non sottoscrivere,
durante la sua vigenza, accordi territoriali diversi dallo stesso.
Redatto e sottoscritto in tre originali, dei quali :
- uno per le organizzazioni dei proprietari ;
- uno per i sindacati dei conduttori ;
- uno da depositare in Comune di Genova, Ufficio protocollo, ai sensi dell’art.
2, comma 3, della Legge 9.12.1998, n. 431, per la cui operazione vengono delegati
...........................................................................................
Allegata costituente parte integrante ed essenziale del presente accordo :
- TABELLA Canone per locazione di appartamenti di abitazione.
LE ORGANIZZAZIONI :
A.P.E. - CONFEDILIZIA (A. Viziano) |
............................................................................... |
A.P.P.C. (M. Evangelisti) |
............................................................................... |
A.S.P.P.I. (M. Casagrande) |
............................................................................... |
U.P.P.I. (N. Marino) |
............................................................................... |
An.I.A.G. (G. Avanzolini) |
............................................................................... |
S.I.C.E.T. (S. Salvetti) |
............................................................................... |
S.U.N.I.A. (G. Margutti) |
............................................................................... |
U.N.I.A.T. (M. Ilari) |
............................................................................... |
Genova, 30 settembre 2003
Per maggiori informazioni, per avere i Contratti e gli
allegati, rivolgersi alla
Sede SICET della propria
città.
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