Accordo territoriale per il territorio del comune di Enna

In attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

Fra le seguenti organizzazioni:

Si conviene e si stipula quanto segue.

CONTRATTI AGEVOLATI
( art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1, D.M. 30.12.2002)

L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune capoluogo di Enna.
Il territorio del Comune di Enna, tenuto presente quanto disposto dall’art. 1, c. 2,del D.M. 30.12.2002, viene suddiviso in aree omogenee.
Si assumono quali aree omogenee quelle di cui agli allegati cartografici richiamati dalla delibera del consiglio comunale de Enna n. 322 del 06.11.1978 (allegato A) laddove sono identificate le seguenti zone:
zona A agricola = zona agricola
zona B edificata periferica = zona periferica
zona C tra periferica e centro storico = zona centrale
zona D di pregio particolare = zona di particolare pregio
zona E centro storico = zona centrale
zona F di degrado = zona di particolare degrado
Considerando che le suddette zone non tengono conto delle trasformazioni edilizie e urbanistiche avvenute dal 1978 ad oggi – nelle more della definizione delle microzone del territorio comunale ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 – le zone sono così ulteriormente specificate:
Fermo restando l’art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (ambito di applicazione):

  1. All’interno della zona A (zona agricola) si considerano ricadenti in zona edificata periferica (zona B) tutti i contratti di locazione degli immobili edificati a seguito:
    1. di localizzazione aree ai sensi dell’art. 51 legge 22.10.1971, n. 865;
    2. di locazione aree per l’edilizia economica e popolare;
    3. di varianti al P.R.G.
  2. Si considerano ricadenti in zone di particolare pregio (zona D) i contratti di locazione ricadenti nel raggio di un chilometro con epicentro la cittadella Universitaria aventi caratteristiche di particolare pregio

I confini tra le aree omogenee e le zone s’intendono tracciati sulla linea di mezzeria delle varie strade.
Per le aree omogenee e le zone, come sopra individuate, vendono definite le fasce di oscillazione dei canoni come da allegato B.
I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione di ciascuna zona e area dovranno intendersi aggiornati annualmente, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella misura della variazione dell’indice Istat.
La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità già previste dall’art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392, con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno.
Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all’interno delle fasce di oscillazione di cui all’allegato B e sulla base degli elementi oggettivi di cui l’allegato C e sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione Istat.
Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all’allegato B subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento del 5 per cento per i contratti di durata di quattro anni, del 6 per cento per i contratti di durata di cinque anni e del 7 per cento per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l’intera durata contrattuale.
Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), L. 431/98, e per gli alloggi completamente arredati, le fasce di oscillazione di cui all’allegato B subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento massimo del 15% per cento, a valere per l’intera durata contrattuale. Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente.

 

CONTRATTI TRANSITORI
(art. 5,comma 1, L. 431/98, e art. 2, D.M. 30.12.2002)

L’ambito di applicazione dell’accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Enna.
Ai fini dell’art. 2, c. 2, D.M. 30.12.2002, le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione del Comune di Enna (allegato B), incrementati del 20% considerata l’importanza strategica del Comune di Enna con particolare riferimento alla presenza dell’Area di sviluppo industriale (ASI) nella Valle del Dittaino e del Consorzio Universitario Ennese che si avvia ad essere il quarto polo universitario della Sicilia ubicato ad Enna Bassa.
La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità già previste dall’art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392, con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno.
Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di proprietari e conduttori.

Fattispecie di esigenze dei proprietari

  1. Quando i proprietario ha esigenza di adibire entri i diciotto mesi l’immobile ad abitazione proprie o dei figli o dei genitori per uno dei seguenti motivi:
    1. trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
    2. matrimonio dei figli;
    3. rientro dall’estero;
    4. destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli per ragioni di studio, esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore;
    5. destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro , già nota al momento della stipula della locazione , che comporti il rilascio dell’alloggio di servizio;
  2. qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.

Fattispecie di esigenze dei conduttori.

  1. Quando il conduttore ha una delle seguenti esigenze:
    1. contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un Comune diverso da quello di residenza;
    2. previsioni di trasferimento per ragioni di lavoro;
    3. trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro;
    4. necessità di cure e assistenza a familiari in Comune diverso da quello di residenza e non confinante con esso;
    5. acquisto di una abitazione che si renda disponibile entro diciotto mesi;
    6. ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l’abitazione del conduttore;
    7. campagna elettorale;
  2. qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata in contratto.
    Per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.

 

CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98, e art. 3, D.M. 31.12.2002)

L’ambito di applicazione del presente Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Enna.
Le fasce di oscillazione dei canoni di locazione per i contratti in epigrafe sono individuate, per le zone e aree del Comune di Enna indicate nell’allegato A, come da allegato C.
La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità già previste dall’art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392, con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno.
Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2 , lett. a), L. 431/98, le fasce di oscillazione come sopra determinate subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento del 20 per cento a valere per l’intera durata contrattuale.
Il canone sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione Istat.
Il presente Accordo verrà depositato presso la Segreteria generale del Comune di Enna a cura:

Letto, confermato e sottoscritto in data dalle Organizzazioni stipulanti:

per l ’ASSOCIAZIONE PROPRIETA’ EDILIZIA – A.P.E. Organizzazione Provinciale della Confedilizia il presidente Salvatore Trapani   _________________________
per l ’ASSOCIAZIONE PROPRIETA’ EDILIZIA – A.P.E. Organizzazione Provinciale della Confedilizia il presidente Salvatore Trapani   _________________________
per il SUNIA il segretario provinciale Luigi Scavuzzo   _________________________
per il SICET il segretario provinciale Prospero Cardaci   _________________________
per l ’UNIAT il segretario provinciale Paolo Fulco   _________________________

firmato dalle Organizzazioni il 12 giugno 2003 presso la sede della Confedilizia APE di Enna.

Accordo depositato presso la Segreteria del Comune di Enna
in data 13.06.2003

 


Per maggiori informazioni,  per avere i Contratti e gli allegati,  rivolgersi alla Sede SICET della propria città.

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