Prot. 25172/04
del 25 Maggio 2004
Le Organizzazioni sindacali della Proprietà Edilizia
A.S.P.P.I. | di Forlì-Cesena | in persona di | Sacchetti Luciana |
A.P.E. Confedilizia | di Forlì-Cesena | in persona di | Caselli Carlo |
le Organizzazioni sindacali degli Inquilini:
S.U.N.I.A. | di Forlì-Cesena | in persona di | Castellucci Mano |
S.I.C.E.T. | di Forlì-Cesena | in persona di | Casadei Oliviero |
U.N.I.A.T. | di Forlì | in persona di | Miserocchi Marialena |
ASSOCASA | di Forlì | in persona di | Missiroli Maria Vittoria |
____________ | ____________ | in persona di | ____________ |
Nonché per le parti afferenti l’articolo1, commi 5, 6 e 7, del D.M. 30/12/02, per la parte integrativa relativa ai contratti di locazione di natura transitoria ordinaria ed a quella per gli studenti universitari - anche delle seguenti organizzazioni:
A.N.C.E. | di Forlì-Cesena | in persona di | Mambelli Bruno |
____________ | ____________ | in persona di | ____________ |
Premesso che:
Le Associazioni della proprietà edilizia e quelle degli inquilini, ritengono
opportuno individuare condizioni contrattuali, da inserire nell’accordo territoriale
di cui all’articolo
2, comma 3, ed articolo 5, commi 1, 2, 3, della L. 431/98, che tengano conto
della specificità del mercato abitativo locale, di usi e consuetudini, di assumere
gli appositi modelli contrattuali, utili a tale conseguimento, come prevede il
D. M. 30/12/2002, e la
legge 8 gennaio 2002,
n. 2.
Che, il Comune di Forlì con apposito Protocollo sottoscritto anche con le
parti qui rappresentate in data 15 luglio 2003, si è impegnato a determinare l’ICI
pari a 0,05% con decorrenza dal 1 gennaio 2004, per i locatori che concederanno
in affitto a canone agevolato (art.2, comma 3,) a nuclei familiari alloggi adibiti
a prima abitazione, ed a studenti universitari (art. 5, comma 2), nonché
a Società o Agenzie partecipate dal Comune di Forlì, e, per la gestione
delle locazioni temporanee (art. 5, comma1), a lavoratori immigrati italiani
e stranieri previa redazione e sottoscrizione dell’apposito allegato N.
Le Associazioni sindacali della proprietà edilizia e degli inquilini, riconoscono
l’importanza delle decisioni dell’Amministrazione comunale di Forlì, oltre la volontà
di partecipare in modo diretto alla definizione delle politiche abitative (vedi
protocollo), anche attraverso un monitoraggio dei contratti di locazione (banca
dati – osservatorio).
Le parti auspicano e si propongono altresì in particolare i seguenti obbiettivi:
favorire l’allargamento del mercato agli immobili sfitti e l’accesso a
locazioni a canoni agevolati per le fasce sociali meno abbienti;
avviare a soluzione il problema degli sfratti per finita locazione, incentivando
la trasformazione degli sfratti in nuovi contratti;
ricondurre alla legalità il mercato degli affitti laddove risulti sommerso
e irregolare.
Si conviene e stipula quanto segue:
1) CONTRATTI AGEVOLATI
(art. 2, comma 3, L. 431/’98, legge 2 / 2002, e, D.M. del 30/12/2002)
L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in oggetto è
costituito dal territorio del Comune di Forlì.
Il territorio del Comune di Forlì, acquisite le informazioni concernenti le microzone
catastali, viene suddiviso in “zone omogenee”, delimitate dai fogli catastali, come
da all. H.
Per le zone omogenee, come sopra individuate, vengono definite le fasce di oscillazione
dei canoni, come da allegato I.
Le fasce di oscillazione per il calcolo del canone viene determinato sulla base
della tabella di cui all’allegato I di valori espressi in € / mq./mese,
ed alla presenza degli elementi di cui all’allegato L.
Per facilitare la comprensione del meccanismo di individuazione e calcolo del canone
di locazione, viene predisposto un apposito modulo, utile anche, per ottenere
le agevolazioni ICI dal Comune di Forlì, denominato allegato
N.
All’interno di ciascuna sub-fascia saranno le parti a determinare in concreto, con
l’eventuale assistenza delle rispettive organizzazioni, se richiesta, il canone
mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sulla base degli elementi
oggettivi (trasformati in punti) di cui all’allegato L.
La superficie convenzionale da considerare è esclusivamente quella dell’unità immobiliare
(con esclusione di balconi e terrazze) determinata sulla base della superficie
interna, al netto dei soli muri perimetrali.
A tal fine, i metri quadri utili sono calcolati con una tolleranza in più o in meno
del 5%, come segue:
unità uso abitazione (esclusi balconi, terrazzi ed altri accessori) | nella misura del 100% |
veranda (con struttura di agibilità anche per la stagione invernale) | nella misura del 50% |
autorimessa singola | nella misura del 50% |
mansarda uso servizio | nella misura del 30% |
posto auto coperto riservato e cantina | nella misura del 20% |
Il canone effettivo verrà quindi individuato nell’ambito della
FASCIA MINIMA: | quando sono presenti fino a | 6 punti |
FASCIA MEDIA: | quando sono presenti da | 7 a 11 punti |
FASCIA MASSIMA: | quando sono presenti da | 12 punti in poi |
In caso di assenza di impianto di riscaldamento, il canone dovrà essere determinato comunque all’interno della fascia MINIMA.
In caso di mancanza di ascensore oltre il terzo piano fuori terra, si porterà
in detrazione un elemento fra quelli esistenti, utile al fine di individuare
la fascia minima, media e massima, per la determinazione del canone.
Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione (tipo-agevolato), utilizzando
i contratti-tipo (allegato A al D.M. 30/12/2002), recanti altresì possibilità
di Conciliazione così come concordata fra le parti, nonché tutte le pattuizioni
ad integrazione che col presente accordo formalmente le parti convengono:
spese di bollo relative ai tipi di contratti di locazione, per uso e consuetudine (vedi precedente accordo del 30/08/1999) sono ripartite in parti uguali, così come previsto per quelle di imposta di registro;
una prima fase di negoziazione si svolgerà tra le parti personalmente ed eventualmente assistite da un rappresentante delle rispettive organizzazioni sindacali;
una seconda di conciliazione si svolgerà fra le parti personalmente, assistite dalle rispettive organizzazioni sindacali, ma con l’intervento di uno o più terzi imparziali, nella veste di conciliatori.
2) CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI
(art. 5, comma 1, L. 431/’98 e art. 2 D.M. 30/12/2002)
L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in oggetto è
costituito dal territorio amministrativo del Comune di Forlì.
Il presente Accordo prevede che la durata della locazione non può essere inferiore
ad un mese e non superiore a diciotto mesi.
Ai fini dell’art.
2, comma 2, D.M. 30/12/2002, le Organizzazioni stipulanti danno atto che,
per il Comune di Forlì, in quanto inserito nell’elenco dei Comuni ad alta tensione
abitativa, il canone dei contratti individuali in oggetto sarà definito dalle parti
contraenti, all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione
dei contratti agevolati.
Per i contratti in oggetto - per i quali le organizzazioni stipulanti concordano:
le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione transitoria secondo l’allegato C al D.M. del 30/12/2002 per le proprietà individuali;
recanti altresì possibilità di conciliazione così come concordata fra le parti;
Esigenze di transitorietà del locatore, quando intenda disporre dell’immobile per:
Esigenze di transitorietà del conduttore, quando ha:
Le ragioni di transitorietà del conduttore dovranno essere specificatamente documentate.
E’ fatto obbligo al locatore confermare l’esigenza transitoria con lettera
raccomandata da inviarsi entro un termine anteriore alla scadenza pari ad almeno
un mese, per ogni semestre, o frazione, di durata del contratto.
3) CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(art. 5, comma 2 e 3, L. 431/98 e art. 3 D.M. 30/12/2002)
Tali contratti sono utilizzabili per studenti iscritti ad un corso di studi universitari
in un Comune diverso da quello di residenza (come pure per giovani partecipanti
a programmi di scambio internazionale quali: Socrates - Erasmus, Tempus, Leonardo
da Vinci e Servizio Volontario Europeo ovvero studenti di nazionalità estera iscritti
o coinvolti in attività di scambio che vedono l’Università di Bologna partner promotore
nell’ambito dei programmi comunitari sopracitati), hanno durata da sei mesi a tre
anni, possono essere sottoscritti o dal singolo o da gruppi di studenti.
Per i contratti in oggetto – per i quali le organizzazioni stipulanti concordano
che:
L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in oggetto è
costituito dal territorio amministrativo del Comune di Forlì, i cui conduttori
siano iscritti ad un corso o diploma di laurea fra le sedi distaccate
dell’Università di Bologna.
Le fasce di oscillazione per il calcolo dei canoni di locazione per i contratti
in oggetto, sono costituite dalle fasce di oscillazione per le zone (all. H),
con gli elementi (all. L), e le determinazioni € mq. (all. I)
ed arredamento (mobilio all. M), individuate nel presente accordo relativo
al Comune di Forlì.
ACCORDI INTEGRATIVI
Per i soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari,
destinate ad uso abitativo, sono da intendersi in capo ad un medesimo soggetto 100
a livello nazionale, oppure almeno 50 unità se ubicate nel territorio
comunale di Forlì, nonché, Imprese od Associazioni di Imprese
di Datori di lavoro, Fondazioni, Enti o Società per l’Affitto partecipate
dal Comune di Forlì in relazione alla locazione di alloggi destinati al soddisfacimento
di lavoratori in mobilità, di immigrati comunitari ed extra-comunitari, studenti
universitari.
Le parti firmatarie il presente accordo sono propense a sottoscrivere appositi
Accordi Integrativi con le parti interessate.
CLAUSOLE FINALI
II presente Accordo Territoriale - nella sua triplice articolazione -
resterà in vigore per la durata di tre anni, a partire dal deposito dello
stesso presso il Comune di Forlì.
Il presente accordo potrà formare oggetto di revisione anche prima della sua
naturale scadenza qualora:
Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo si rendono fin d’ora
disponibili ad assistere le parti nelle trattative pre-contrattuali per la definizione
delle condizioni del contratto, ivi compresa la determinazione del canone.
In caso di variazione in più o in meno dell’imposizione fiscale in ragione del
10%, rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte
interessata potrà chiedere l’intervento delle parti firmatarie dell’accordo, le
quali entro 90 giorni, determineranno, il nuovo canone, da valere fino alla
cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l’eventuale proroga o fino a
nuova locazione.
Il presente Accordo sarà depositato dalle parti, presso la Segreteria generale del
Comune di Forlì, mediante consegna di copia autentica, all’Ufficio Protocollo
generale del Comune.
ELENCO ALLEGATI
Costituiscono parte integrante di questo Accordo i seguenti allegati:
All. G | tabella per la ripartizione oneri accessori fra locatore e conduttore; |
All. H | suddivisione Zone (Aree omogenee) del Comune di Forlì; |
All. I | fasce di Oscillazione del Comune di Forlì; |
All. L | elementi oggettivi per la determinazione del canone; |
All. M | tabella per la definizione di “appartamento ammobiliato”; |
All. N | modello per riepilogo determinazione ed autocertificazione del canone; |
Letto, confermato e sottoscritto in data 25/05/2004 dalle organizzazioni stipulanti:
le Organizzazioni sindacali della Proprietà Edilizia
A.S.P.P.I. | di Forlì-Cesena | in persona di | Sacchetti Luciana |
A.P.E. Confedilizia | di Forlì-Cesena | in persona di | Caselli Carlo |
le Organizzazioni sindacali degli Inquilini
S.U.N.I.A. | di Forlì-Cesena | in persona di | Castellucci Mano |
S.I.C.E.T. | di Forlì-Cesena | in persona di | Casadei Oliviero |
U.N.I.A.T. | di Cesena | in persona di | Miserocchi Marialena |
Nonché per le parti afferenti l’articolo 1, commi 5, 6 e 7, del D.I. del 30/12/2002, per la parte integrativa relativa ai contratti di locazione di natura transitoria ordinaria ed a quella per gli studenti universitari – anche le seguenti rappresentanze:
A.N.C.E. | di Forlì-Cesena | in persona di | Mambelli Bruno |