ACCORDO AGGIUNTIVO-INTEGRATIVO
Fra:
- Società Poste Italiane s.p.a., in persona …………………………………………...…………….
- la Confedilizia, in persona dell’Arch. Paolo Pietrolucci, anche nella qualità
di sub-delegatario delle APE-Confedilizia dei Comuni interessati;
e
- le Organizzazioni Sindacali dei Conduttori
che si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni territoriali interessate
(…………………………………………………………) per quanto richiesto a norma di legge,
- premesso che per i Comuni interessati dalla presenza di alloggi di Poste
Italiane s.p.a., riportati nell’allegato elenco, le Organizzazioni Sindacali
stipulanti il presente Accordo aggiuntivo - integrativo sono firmatarie degli
Accordi territoriali, ex art. 2, comma 3 della Legge 431/1998, per gli stessi
Comuni, e depositati ai sensi di legge;
- premesso che la precitata norma stabilisce che le Organizzazioni della proprietà
edilizia e dei conduttori provvedono alla definizione di “contratti tipo”;
- premesso che le Poste Italiane intendono adottare, nell’ambito di applicazione
della legge 431/98, le modalità previste dall’art. 2 comma 3 della citata legge
per la stipula ed il rinnovo dei contratti di locazione – uso abitativo;
- ritenuta la necessità, al fine di favorire la stipula di contratti agevolati,
di provvedere, per tutti i Comuni sopra indicati e relativamente alle proprietà
immobiliari della Società Poste Italiane s.p.a., all’adozione di un unico contratto
tipo, contenente – specificatamente – criteri per il calcolo delle superfici
degli immobili e la ripartizione degli oneri accessori;
- premesso altresì che gli Accordi integrativi di cui all’art.
1 del D.M. 5 marzo 1999 possono recare solo disposizioni riguardanti i canoni,
da definirsi – comunque – all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti
dagli Accordi territoriali, e dovendo in ogni caso rimanere ferme le aree omogenee
come negli stessi individuate, nonché ogni previsione degli stessi Accordi o
di Accordi aggiuntivi non afferente il canone, ferma altresì ogni disposizione
degli Accordi territoriali principali o aggiuntivi relativa alla quantificazione
di quest’ultimo;
- considerato che le parti, con la firma del presente accordo, ritengono tale
atto propedeutico e basilare per il superamento delle controversie in essere
relative alla determinazione dei canoni e si impegnano in tal senso;
- preso atto che le Poste Italiane s.p.a. effettua il calcolo degli importi
arretrati a debito o a credito in coerenza con quanto fino ad oggi fatto, sulla
base dei criteri utilizzati per la determinazione dei canoni e degli importi
dovuti dagli assegnatari acquirenti a norma della
legge 560/93,
confermando, in particolare, che il calcolo delle somme dovute dagli assegnatari
in possesso dei prescritti requisiti, a far data dal 1 gennaio 2000 viene effettuata
tenendo conto del canone determinato con i criteri di edilizia residenziale
pubblica, come indicato nell’art. 5 della legge 488/99.
si conviene e stipula
- il presente Accordo aggiuntivo-integrativo – valido per i Comuni come sopra
indicati – ex citato
D.M. 5.3.1999,
contenente i criteri uniformi di cui alla premessa;
la durata contrattuale è stabilita in anni 3+2;
- i canoni riguardanti il rinnovo dei contratti di locazione – uso abitativo
– per gli immobili di proprietà della Società Poste Italiane s.p.a. sono stabiliti
pari al valore minimo, aumentato del 20%, delle fasce di oscillazione così come
determinate dagli Accordi territoriali per le varie aree omogenee urbane interessate
dai singoli immobili di proprietà;
- 2 bis.
- per gli assegnatari, che mantengano i requisiti di assegnazione, e che:
- o abbiano un reddito inferiore a quello stabilito per la decadenza
dalle rispettive leggi regionali in materia di edilizia residenziale
pubblica;
- o siano ultrasessantenni;
- ovvero siano o abbiano nel nucleo familiare residente portatori
di handicap;
possono optare per la determinazione del canone di locazione e della durata
contrattuale con le modalità stabilite dalle leggi regionali vigenti in
materia di edilizia residenziale pubblica.
Le predette condizioni particolari di canone e durata permangono fino a
quando vengano mantenuti dall’assegnatario i requisiti in precedenza indicati.
- 2 ter.
- in caso di decesso o di allontanamento dell’assegnatario, fatte salve
le disposizioni di cui all’art.
6 della legge 392/78 per la successione nel contratto, le condizioni
di canone e di durata di cui al precedente punto 2bis permangono, su richiesta
dell’interessato, esclusivamente in capo:
- al coniuge superstite ovvero convivente more uxorio da almeno tre
anni;
- al figlio a carico fino al 26 anno di età;
- al figlio portatore di handicap che siano in possesso degli analoghi
requisiti richiesti al punto 2 bis all’assegnatario, per quanto compatibili.
- 2 quater.
- in sede di stipula dei nuovi contratti gli assegnatari o gli eventuali
subentranti saranno invitati a produrre la documentazione per la verifica
delle condizioni per l’applicazione di quanto in precedenza previsto.
In caso contrario saranno applicate le condizioni di cui al precedente punto
2.
- di provvedere, al fine di favorirne una razionale gestione amministrativa,
all’adozione – per tutti i Comuni sopra indicati – di un unico contratto tipo,
che dovrà essere utilizzato per la stipula dei contratti agevolati – di cui
all’art
2, comma 3, Legge 431/1998 – riguardanti tutto o parte del patrimonio immobiliare
delle Poste spa; il contratto tipo – che si allega – è parte integrante del
presente Accordo, anche ai fini di eventuali deroghe agli accordi territoriali
interessati;
- le superfici degli immobili interessati, e le relative pertinenze, verranno
calcolate secondo la normativa della ex lege 392/1978; verranno altresì utilizzati
i coefficienti di conversione, così come definiti a livello nazionale dalle
stesse organizzazioni qui firmatarie, per mantenere inalterato il rapporto dei
valori minimi/massimi stabiliti dagli accordi territoriali, ove in questi siano
stati scelti criteri di calcolo diversi (vani, superficie catastale, ecc. –
Milano, Bologna, Grosseto e quant’altri Comuni che avessero scelto criteri diversi
dalla ex lege 392/1978);
- la ripartizione degli oneri accessori verrà regolata dall’Accordo sottoscritto
in merito dalla Confedilizia con Sunia/Sicet/Uniat in data 26.2.1999 n. prot.
C/07288;
- 5 bis.
- all’atto della stipula del nuovo contratto verranno definite eventuali
somme pregresse a debito o a credito.
Le stesse potranno essere saldate in un’unica soluzione contestualmente
alla stipula, ovvero dilazionate, senza interessi, con un numero massimo
di rate mensili pari alla durata contrattuale di cui al punto 2), salvo
diversa pattuizione tra le parti, con obbligo di saldo del residuo in caso
di risoluzione o scioglimento anticipato del contratto.
L’assegnatario di cui ai punti 2bis) e 2ter) potrà adire alla commissione
di conciliazione, di cui al successivo punto 7), per eventuali facilitazioni
e/o diverse pattuizioni che verranno valutate dalla commissione stessa.
- Il presente Accordo, stante la legge, verrà depositato e protocollato presso
i Comuni di cui all’elenco in premessa, dopo essere stato debitamente sottoscritto,
direttamente o per delega, dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali
locali dei Comuni interessati.
- Le parti concordano che eventuali contenziosi tra la proprietà e i conduttori,
relativi all’interpretazione e all’attuazione del presente accordo, prima dell’eventuale
ricorso alla Magistratura, vengano ricondotti ad un’apposita commissione di
conciliazione centrale paritaria, alla quale partecipano i firmatari del presente
accordo e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali interessati,
che dovrà esprimersi entro 60 gg. dalla data della richiesta. La commissione,
in sede di prima convocazione, dovrà stabilire un proprio regolamento di attuazione.
- Poste Italiane concorda sulla opportunità di fornire informazione preventiva
al tavolo sindacale centrale, sugli interventi di manutenzione che vengano programmati
per i singoli fabbricati o per più ampie porzioni del patrimonio. Tale tavolo
sindacale centrale dovrà valutare eventuali necessità di adeguamento del presente
accordo.
- Poste Italiane assicura la propria disponibilità a ricercare una soluzione
che agevoli le modalità di riscossione delle quote di tesseramento, su delega
dei conduttori.
- Il presente accordo ha validità triennale, con possibilità di rinnovo su
richiesta delle parti.
Allegati: 1. Contratto
tipo
Roma, 20/9/2001
SICET |
R. Rinaldi |
SUNIA |
A. De Monaco |
UNIAT |
R. Scorpioni, M. Nicolia |
UNIONE INQUILINI |
M. Pasquini |
CONFEDILIZIA |
P. Pietrolucci |
POSTE ITALIANE s.p.a. |
A. Magnocavallo |
HOME