SENTENZA DEL TRIBUNALE DI UDINE

N° 1421 del 15/12/03
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Avviamento commerciale
  • Indennitā supplementare di avviamento commerciale
  • Presupposti
NORME DI RIFERIMENTO

NOZIONI FONDAMENTALI
Il conduttore ha diritto all’indennitā “supplementare” prevista dal secondo comma dell’art. 34, pari a 18 o 21 mensilitā, qualora, entro un anno dalla cessazione della locazione, l’immobile venga adibito all’esercizio della stessa attivitā esercitata dal conduttore uscente.
Il Tribunale ha precisato che č assolutamente irrilevante il fatto che la nuova locazione abbia ad oggetto solo parte dell’originario immobile (nel caso in esame, metā negozio), in quanto l’avviamento commerciale č legato al tipo di attivitā esercitata prescindendo dallo spazio dei locali nei quali viene svolta

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