Il conduttore ha diritto all’indennitā “supplementare” prevista dal secondo
comma dell’art. 34, pari a 18 o 21 mensilitā, qualora, entro un anno dalla cessazione
della locazione, l’immobile venga adibito all’esercizio della stessa attivitā
esercitata dal conduttore uscente.
Il Tribunale ha precisato che č assolutamente irrilevante il fatto che la nuova
locazione abbia ad oggetto solo parte dell’originario immobile (nel caso in
esame, metā negozio), in quanto l’avviamento commerciale č legato al tipo di
attivitā esercitata prescindendo dallo spazio dei locali nei quali viene svolta