SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Sez. III , N° 3269 del 5/3/03
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Locazione immobili ad uso diverso
  • Obbligo del locatore di pagare l’indennità di avviamento
NORME DI RIFERIMENTO

NOZIONI FONDAMENTALI
Il conduttore dell’immobile adibito ad uso diverso dall’abitativo, in caso di mancato pagamento dell’indennità di avviamento da parte del locatore, è tenuto a pagare solo il canone e non anche il risarcimento dei danni. La Corte ha fondato la propria decisione sul fatto che anche il pagamento del compenso per l’avviamento discende dal contratto, quindi, lo sfratto non viene eseguito se la proprietà non versa quanto dettato dall’art. 34 L. 392/78.

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