Il conduttore dell’immobile adibito ad uso diverso dall’abitativo, in caso
di mancato pagamento dell’indennità di avviamento da parte del locatore, è tenuto
a pagare solo il canone e non anche il risarcimento dei danni. La Corte ha fondato
la propria decisione sul fatto che anche il pagamento del compenso per l’avviamento
discende dal contratto, quindi, lo sfratto non viene eseguito se la proprietà
non versa quanto dettato dall’art.
34 L. 392/78.