SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

N° 13418 del 29/10/2001
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Indennità di avviamento
  • Anticipata cessazione del rapporto per il recesso del locatore
NORME DI RIFERIMENTO

NOZIONI FONDAMENTALI
Ai fini dell'attribuzione dell'indennità per la perdita dell'avviamento é sufficiente l'anticipata cessazione del rapporto locatizio, a causa del recesso del locatore, non essendo richieste ulteriori condizioni.
È quindi, irrilevante, sia il fatto che il conduttore abbia cessato ogni attività prima o dopo il rilascio dell'immobile, sia la carenza di prova di un effettivo danno o dell'esistenza in concreto dell'avviamento, sia, infine, la mancanza di un provvedimento giudiziale che disponga il rilascio.

DOVE È REPERIBILE LA SENTENZA

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