Ai fini dell'attribuzione dell'indennità per la perdita dell'avviamento é
sufficiente l'anticipata cessazione del rapporto locatizio, a causa del recesso
del locatore, non essendo richieste ulteriori condizioni.
È quindi, irrilevante, sia il fatto che il conduttore abbia cessato ogni attività
prima o dopo il rilascio dell'immobile, sia la carenza di prova di un effettivo
danno o dell'esistenza in concreto dell'avviamento, sia, infine, la mancanza di
un provvedimento giudiziale che disponga il rilascio.