SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TREVISO

N° 102 del 19/12/03
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Contratto di locazione stipulato ante L. 431/98
  • Rinnovo per mancata disdetta alla prima scadenza successiva all’entrata in vigore della L. 431/98
NORME DI RIFERIMENTO

NOZIONI FONDAMENTALI
Il contratto di locazione stipulato antecedentemente all’entrata in vigore della L. 431/98 e rinnovatosi tacitamente, dopo l’entrata in vigore della suddetta legge, per mancanza di disdetta nei termini, è sottoposto alla disciplina prevista dall’art. 2 commi 1 e 6 L. 431/98.
Pertanto, il contratto deve intendersi rinnovato per anni 4+4, salvo il diritto del locatore di recedere per uno dei motivi previsti dall’art. 3 L. 431/98.

DOVE È REPERIBILE LA SENTENZA  

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