Il contratto di locazione stipulato antecedentemente all’entrata in vigore
della
L. 431/98 e rinnovatosi tacitamente, dopo l’entrata in vigore della
suddetta legge, per mancanza di disdetta nei termini, è sottoposto alla
disciplina prevista dall’art. 2 commi 1 e 6 L. 431/98.
Pertanto, il contratto deve intendersi rinnovato per anni 4+4, salvo il
diritto del locatore di recedere per uno dei motivi previsti dall’art. 3 L.
431/98.