Il contratto di locazione stipulato antecedentemente all’entrata in vigore
della L. 431/98, ma che scade in un momento successivo all’entrata in vigore
della legge stessa, in mancanza di disdetta, si rinnova ai sensi dell’art. 2
L. 431/98, ovvero per anni 4+4.
Pertanto alla scadenza del primo quadriennio il contratto potrà essere
disdetto solo in presenza dei motivi previsti dall’art. 3 L. 431/98 (necessità
del locatore).
DOVE È REPERIBILE LA SENTENZA
Arch. delle Locazioni e Condominio n. 6/03 pag. 823