SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PADOVA

del 9/10/2003
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Contratto di locazione precedente alla 431/98
  • Scadenza
  • Rinnovo
NORME DI RIFERIMENTO

NOZIONI FONDAMENTALI
Il contratto di locazione stipulato antecedentemente all’entrata in vigore della L. 431/98, ma che scade in un momento successivo all’entrata in vigore della legge stessa, in mancanza di disdetta, si rinnova ai sensi dell’art. 2 L. 431/98, ovvero per anni 4+4.
Pertanto alla scadenza del primo quadriennio il contratto potrà essere disdetto solo in presenza dei motivi previsti dall’art. 3 L. 431/98 (necessità del locatore).

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