L’art. 6 comma 5, in tema di differimento della data di esecuzione del
provvedimento di sfratto, deve ritenersi applicabile anche a coloro che, alla
data di entrata in vigore della L. 431/98 (30 dicembre 1998), abbiano
compiuto 64 anni di età.
Tale decisione evidenzia come la norma dell’art. 6, comma 5, L. 431/98, possa
essere estesa, al di là dello stretto ambito di applicazione previsto dalla
legge, in favore di coloro che si trovino, comunque, in una situazione di
debolezza sociale.
DOVE È REPERIBILE LA SENTENZA
Archivio delle Locazioni e del Condominio n. 2 Marzo-Aprile pag. 306.