In materia di esecuzione del provvedimento di sfratto, in caso di ricorso
contro il decreto emesso dal Giudice, il Tribunale deve concedere il termine
massimo di differimento di 18 mesi, qualora i requisiti richiesti dall’art. 6,
comma 5, L. 431/98, siano sopravvenuti anche dopo il provvedimento oggetto del
ricorso.
DOVE È REPERIBILE LA SENTENZA
Archivio delle Locazioni e del Condominio n. 2 marzo-aprile 2000 pag.
303