SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE

N° 847 del 20/3/2003
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Sfratti
  • Mancato rilascio immobile
  • Risarcimento del danno
  • Presupposti
NORME DI RIFERIMENTO

NOZIONI FONDAMENTALI
Con tale sentenza il Tribunale di Firenze ha confermato il principio in base al quale il risarcimento del danno previsto dall’art. 1591 c.c. (ritardato rilascio dell’immobile) non può essere chiesto per il periodo di sospensione degli sfratti previsto dalla legge. Il risarcimento potrà essere chiesto solo per il periodo tra la scadenza della sospensione e l’effettivo rilascio.
Il Tribunale dichiara, inoltre, che per avere diritto al risarcimento il proprietario deve dare “la prova rigorosa di aver subito un danno e l’ammontare di tale danno…”.
Nel caso in esame il proprietario non ha fornito alcuna prova (es. necessità di adibire l’immobile ad abitazione principale); viceversa l’inquilino ha dato prova che il ritardo non era dovuto a sue colpe, avendo dimostrato di aver partecipato, senza successo, ai bandi per l’assegnazione di case comunali.

DOVE È REPERIBILE LA SENTENZA

ALTRE SENTENZE UTILI