Con tale sentenza il Tribunale di Firenze ha confermato il principio in base
al quale il risarcimento del danno previsto dall’art. 1591 c.c. (ritardato rilascio
dell’immobile) non può essere chiesto per il periodo di sospensione degli sfratti
previsto dalla legge. Il risarcimento potrà essere chiesto solo per il periodo
tra la scadenza della sospensione e l’effettivo rilascio.
Il Tribunale dichiara, inoltre, che per avere diritto al risarcimento il proprietario
deve dare “la prova rigorosa di aver subito un danno e l’ammontare di tale danno…”.
Nel caso in esame il proprietario non ha fornito alcuna prova (es. necessità di
adibire l’immobile ad abitazione principale); viceversa l’inquilino ha dato prova
che il ritardo non era dovuto a sue colpe, avendo dimostrato di aver partecipato,
senza successo, ai bandi per l’assegnazione di case comunali.