Sono illegittimi gli Artt. 2, comma 1, lett. d) e 22, comma 1, lett. e) L.
R. Lombardia 91/83; in riferimento agli Artt. 3, 117, 118 della Costituzione,
nella parte in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini dell’assegnazione
dell’alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al canone di
locazione determinato ai sensi della L. 392/78.
Essendo, infatti, la L. 392/78 ormai superata, non solo dalla disciplina prevista
dai cosiddetti "Patti in deroga", ma anche dalla più recente
L. 431/98; stante
l’intervenuta abrogazione, è privo di contenuto il rinvio fatto dalla legge regionale
della Lombardia nei confronti della citata L. 392/8.