SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

N° 176 del 5/6/2000
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Requisiti per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
NORME DI RIFERIMENTO
  • Art. 2, comma 1, lett. d) e Art. 22, comma 1, lett. e) della L.R. Lombardia 91/83
  • Legge 392/78
  • Artt. 3, 117, 118 della Costituzione

NOZIONI FONDAMENTALI
Sono illegittimi gli Artt. 2, comma 1, lett. d) e 22, comma 1, lett. e) L. R. Lombardia 91/83; in riferimento agli Artt. 3, 117, 118 della Costituzione, nella parte in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini dell’assegnazione dell’alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al canone di locazione determinato ai sensi della L. 392/78.
Essendo, infatti, la L. 392/78 ormai superata, non solo dalla disciplina prevista dai cosiddetti "Patti in deroga", ma anche dalla più recente L. 431/98; stante l’intervenuta abrogazione, è privo di contenuto il rinvio fatto dalla legge regionale della Lombardia nei confronti della citata L. 392/8.

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