Non è giustificata la disparità di trattamento tra il titolare di un immobile
inabitabile per motivi statici, al quale è consentito partecipare all’assegnazione
pubblica di alloggi, rispetto al proprietario di un’abitazione inagibile per motivi igienico-sanitari, che ne rimane escluso. In questo caso è da dichiararsi illegittimo
l’art. 2, 1° comma, lettera C (legge della Regione Umbria del 21/11/1983, n. 44)
nella parte in cui non prevede che sia considerato non adeguato l’alloggio dichiarato
inabitabile per ragioni igienico sanitarie.
DOVE È REPERIBILE LA SENTENZA
Guida al Diritto (Il Sole - 24 Ore) n. 23 del 24/06/2000, pag. 80