Il riferimento al valore locativo dell’immobile, calcolato come da art. 12
L. 392/78, non è più idoneo a determinare il reddito, ai fini dell’assegnazione
degli alloggi E.R.P. o di decadenza. La disciplina prevista dalla L. 392/78 non
rispecchia l’attuale realtà economico-sociale. Tale principio si fonda sul mutato
sistema delle locazioni intervenuto con la L. 431/98 che ha abrogato l’art. 12,
L. 392/78. Sulla base di queste considerazioni, la Corte Costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità degli artt. 6, co. 1, lett. d), 8 e 27, co. 2, lett. d), legge
Regione Liguria 3 marzo 1994, n. 10 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica)
dove individua il reddito immobiliare, rilevato ai fini di assegnazione alloggio
e dichiarazione di decadenza, in base al valore locativo determinato con la L.
392/78.
DOVE È REPERIBILE LA SENTENZA
Sito Sicet
Guida al Diritto – Il Sole 24 Ore – n. 21/04 pag. 107