SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

N° 135 del 29/4 – 7/5/04
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Edilizia residenziale pubblica
  • Assegnazione alloggi
  • Requisiti
  • Valore locativo
  • Non applicabilità della L. 392/78
NORME DI RIFERIMENTO

NOZIONI FONDAMENTALI
Il riferimento al valore locativo dell’immobile, calcolato come da art. 12 L. 392/78, non è più idoneo a determinare il reddito, ai fini dell’assegnazione degli alloggi E.R.P. o di decadenza. La disciplina prevista dalla L. 392/78 non rispecchia l’attuale realtà economico-sociale. Tale principio si fonda sul mutato sistema delle locazioni intervenuto con la L. 431/98 che ha abrogato l’art. 12, L. 392/78. Sulla base di queste considerazioni, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 6, co. 1, lett. d), 8 e 27, co. 2, lett. d), legge Regione Liguria 3 marzo 1994, n. 10 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica) dove individua il reddito immobiliare, rilevato ai fini di assegnazione alloggio e dichiarazione di decadenza, in base al valore locativo determinato con la L. 392/78.

DOVE È REPERIBILE LA SENTENZA

ALTRE SENTENZE UTILI