Legge 21 febbraio 1989, n. 61

Conversione in legge, del decreto-legge 30 dicembre 1988 n. 551 (G. U. 31 dicembre 1988, n. 306)
Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1989

 

Omissis

Art. 1

  1. L'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani di proprietà privata e pubblica, adibiti ad uso di abitazione, per cessazione del contratto alla scadenza, nonché l'esecuzione delle ordinanze di convalida di licenza o di sfratto di cui all'articolo 663 del codice di procedura civile e di quelle di rilascio di cui all'articolo 665 del codice di procedura civile per finita locazione relativa a detti immobili, è sospesa sino al 30 aprile 1989:
    1. nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
    2. negli altri comuni capoluogo di provincia;
    3. nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nelle lettere precedenti;
    4. nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nelle lettere a), b) e c).
  2. Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, anche se compresi nelle lettere a), b), c) e d) del comma 1, la sospensione ha effetto sino al 31 dicembre 1989.
2-bis
E' aumentata al cinquanta per cento la quota di cui al secondo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Gli enti ivi previsti, entro trenta giorni dalla stipula del contratto con lo sfrattato, devono darne comunicazione al di lui locatore, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio eletto risultante dalla copia del provvedimento di rilascio allegato alla richiesta di locazione.
2-ter
Nell'ambito della quota di cui al comma 2-bis gli stessi enti dovranno dare la precedenza agli eventuali sfrattati da propri immobili venduti frazionatamente.

 

Art. 1-bis
(abrogato dalla L. 431/1998)

Art. 2
(abrogato dalla L. 431/1998)

Art. 3
(abrogato dalla L. 431/1998)

Art. 4
(abrogato dalla L. 431/1998)

Art. 5
(abrogato dalla L. 431/1998)

 

Art. 6

  1. Con decorrenza dal 1° maggio 1989 è abrogata la disposizione di cui all'articolo 2-quinques, comma 1, del D.L. 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 1981, n. 456.

 

Art. 7

  1. L'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani di proprietà privata e pubblica, adibiti ad una delle attività indicate all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per cessazione del contratto alla scadenza del periodo transitorio di cui alla legge suddetta e successive modificazioni, nonché delle ordinanze di convalida di licenza o di sfratto di cui all'articolo 663 del codice di procedura civile e di quelle di rilascio di cui all'articolo 665 del codice di procedura civile per finita locazione alla scadenza del medesimo periodo e relativa a detti immobili, è sospesa sino al 31 dicembre 1989.
  2. Per il periodo di sospensione la somma dovuta ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile è pari all'ultimo canone corrisposto, aumentato del 100 per cento.

 

Art. 8
(abrogato dalla L. 431/1998)

 

Art. 9

Omissis

 

Art. 10

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Allegato 1

Omissis

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