Legge 21 febbraio 1989, n. 61
Conversione in legge, del decreto-legge 30 dicembre 1988 n. 551 (G. U. 31 dicembre
1988, n. 306)
Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1989
Omissis
Art. 1
- L'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani di
proprietà privata e pubblica, adibiti ad uso di abitazione, per cessazione del
contratto alla scadenza, nonché l'esecuzione delle ordinanze di convalida di
licenza o di sfratto di cui all'articolo 663 del codice di procedura civile
e di quelle di rilascio di cui all'articolo 665 del codice di procedura civile
per finita locazione relativa a detti immobili, è sospesa sino al 30 aprile
1989:
- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli,
Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluogo di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella
delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143
del 19 giugno 1985, non compresi nelle lettere precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nelle lettere
a), b) e c).
- Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, anche se compresi
nelle lettere a), b), c) e d) del comma 1, la sospensione ha effetto sino al
31 dicembre 1989.
- 2-bis
- E' aumentata al cinquanta per cento la quota di cui al secondo comma dell'articolo
17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 marzo 1982, n. 94. Gli enti ivi previsti, entro trenta giorni dalla
stipula del contratto con lo sfrattato, devono darne comunicazione al di lui
locatore, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio eletto
risultante dalla copia del provvedimento di rilascio allegato alla richiesta
di locazione.
- 2-ter
- Nell'ambito della quota di cui al comma 2-bis gli stessi enti dovranno dare
la precedenza agli eventuali sfrattati da propri immobili venduti frazionatamente.
Art. 1-bis
(abrogato dalla L. 431/1998)
Art. 2
(abrogato dalla L. 431/1998)
Art. 3
(abrogato dalla L. 431/1998)
Art. 4
(abrogato dalla L. 431/1998)
Art. 5
(abrogato dalla L. 431/1998)
Art. 6
- Con decorrenza dal 1° maggio 1989 è abrogata la disposizione di cui all'articolo
2-quinques, comma 1, del D.L. 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni,
dalla L. 6 agosto 1981, n. 456.
Art. 7
- L'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani di
proprietà privata e pubblica, adibiti ad una delle attività indicate all'articolo
27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per cessazione del contratto alla scadenza
del periodo transitorio di cui alla legge suddetta e successive modificazioni,
nonché delle ordinanze di convalida di licenza o di sfratto di cui all'articolo
663 del codice di procedura civile e di quelle di rilascio di cui all'articolo
665 del codice di procedura civile per finita locazione alla scadenza del medesimo
periodo e relativa a detti immobili, è sospesa sino al 31 dicembre 1989.
- Per il periodo di sospensione la somma dovuta ai sensi dell'articolo 1591
del codice civile è pari all'ultimo canone corrisposto, aumentato del 100 per
cento.
Art. 8
(abrogato dalla L. 431/1998)
Art. 9
Omissis
Art. 10
- Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato 1
Omissis
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