Legge 16 dicembre 1999, n. 494

Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell’anno 2000

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1999

omissis

Art. 6
Immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione nel comune di Roma

  1. Fino al 30 giugno 2001 è sospesa l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per fine locazione di immobili urbani situati nel comune di Roma, destinati ad uso diverso da quello di abitazione e adibiti al commercio nelle sue varie forme, come definite dall’articolo 4, commi 1 e 2, lettere a), b), f) e h), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché a teatri, sale cinematografiche, rivendite di giornali e riviste, pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, panifici, alberghi e qualsiasi altra struttura adibita all’accoglienza alberghiera.
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

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Art. 14
Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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