Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114
Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 
4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 24 aprile 1998
omissis
Art. 4 
Definizioni e ambito di applicazione del decreto 
  - Ai fini del presente decreto si intendono:
  
    - per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente 
    acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, 
    all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori 
    in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione 
    o di esportazione;
 
    - per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente 
    acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in 
    sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore 
    finale;
 
    - per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata 
    alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non 
    costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali 
    di lavorazione, uffici e servizi;
 
    - per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore 
    a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e 
    a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
 
    - per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore 
    ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente 
    inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente 
    superiore a 10.000 abitanti;
 
    - per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore 
    ai limiti di cui al punto e);
 
    - per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella 
    quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione 
    specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti 
    unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un 
    centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici 
    di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
 
    - per forme speciali di vendita al dettaglio:
    
      - la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici 
      o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, 
      nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari 
      esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi; 
 
      - la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
 
      - la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di 
      comunicazione;
 
      - la vendita presso il domicilio dei consumatori.
 
    
     
  
   
  - Il presente decreto non si applica:
  
    - ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto 
    e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, 
    e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano 
    esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici 
    e presidi medico-chirurgici;
 
    - ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente 
    generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive 
    modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto 
    del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;
 
    - alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della 
    legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni;
 
    - ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attività 
    di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice 
    civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla 
    legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni;
 
    - alle vendite di carburanti nonché degli oli minerali di cui all'articolo 
    1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive 
    modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti 
    per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti 
    di distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 
    1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 
    1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, 
    n.32;
 
    - agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della 
    legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali 
    a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al 
    committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione 
    del servizio;
 
    - ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli 
    o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti 
    ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro 
    che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti 
    su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di 
    fungatico e di diritti similari;
 
    - a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle 
    dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura 
    scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
 
    - alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 
    delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive 
    modificazioni;
 
  
  
    - all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle 
    fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché 
    riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo 
    di svolgimento delle manifestazioni stesse;
 
    - agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano 
    lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, 
    anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti 
    l'oggetto della loro attività.
 
  
   
  - Resta fermo quanto previsto per l'apertura delle sale cinematografiche dalla 
  legge 4 novembre 1965, e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 
  8 gennaio 1998, n. 3. 
 
 
HOME