Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114
Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo
4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 24 aprile 1998
omissis
Art. 4
Definizioni e ambito di applicazione del decreto
- Ai fini del presente decreto si intendono:
- per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente
acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti,
all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori
in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione
o di esportazione;
- per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente
acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in
sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore
finale;
- per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata
alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non
costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali
di lavorazione, uffici e servizi;
- per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore
a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e
a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
- per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore
ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente
inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente
superiore a 10.000 abitanti;
- per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore
ai limiti di cui al punto e);
- per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella
quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione
specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti
unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un
centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici
di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
- per forme speciali di vendita al dettaglio:
- la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici
o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati,
nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari
esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
- la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
- la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di
comunicazione;
- la vendita presso il domicilio dei consumatori.
- Il presente decreto non si applica:
- ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto
e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni,
e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano
esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici
e presidi medico-chirurgici;
- ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente
generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive
modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;
- alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della
legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni;
- ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attività
di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice
civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla
legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni;
- alle vendite di carburanti nonché degli oli minerali di cui all'articolo
1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive
modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti
per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti
di distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre
1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n.
1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998,
n.32;
- agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della
legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali
a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al
committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione
del servizio;
- ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli
o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti
ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro
che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti
su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di
fungatico e di diritti similari;
- a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle
dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura
scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
- alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106
delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni;
- all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle
fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché
riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo
di svolgimento delle manifestazioni stesse;
- agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano
lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo,
anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti
l'oggetto della loro attività.
- Resta fermo quanto previsto per l'apertura delle sale cinematografiche dalla
legge 4 novembre 1965, e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo
8 gennaio 1998, n. 3.
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