Decreto del Presidente della Repubblica
16 gennaio 1995, n. 42
Regolamento di attuazione delle 
Legge 14/06/93, n. 235, recante norme sulla 
pubblicità negli ascensori finalizzata al sostegno degli interventi a favore delle 
persone handicappate
Art. 1
Caratteristiche delle insegne e delle iscrizioni
  - L'esposizione delle insegne e delle iscrizioni all'interno degli ascensori 
  deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti norme di accessibilità e di 
  sicurezza di cui alla 
  L. 24 ottobre 1942, n. 1415, e alle relative disposizioni attuative recate 
  dal D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767, nonché dal D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497, 
  dal D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, dal Decreto del 
  Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 9 dicembre 1987, n. 
  587, dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, 
  e dal D.P.R. 28 marzo 1994, n. 268.
 
  - Le insegne e le iscrizioni non possono limitare o ostacolare la manutenzione, 
  la visibilità e l'uso dei comandi e dei dispositivi tecnologici, né possono comportare 
  la riduzione delle prescritte dimensioni minime interne della cabina. Nel caso 
  gli ascensori abbiano la dimensione minima prescritta, l'esposizione può avvenire 
  su una sola parte dell'ascensore e ad una altezza superiore ad un metro.
 
  - Per la realizzazione delle insegne o iscrizioni devono essere utilizzati materiali 
  ignifughi e resistenti agli urti, aventi contorni che non devono presentare spigoli 
  vivi. Lo spessore complessivo della bacheca e della pubblicità non deve superare 
  i due centimetri.
 
  - L'installazione delle bacheche deve avvenire senza manomettere stabilmente 
  i pannelli costituenti le pareti dell'ascensore.
 
 
Art. 2
Procedure
  - I comuni, con proprio provvedimento, individuano l'uffico al quale deve essere 
  presentata la richiesta per installare l'impianto pubblicitario negli ascensori 
  in servizio pubblico, nonché il responsabile del procedimento ai sensi del capo 
  II della L. 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento dispone altresì la documentazione 
  da presentare in uno con la domanda e il termine entro il quale devono essere 
  assunte le determinazioni da parte del comune, che non potrà in ogni caso essere 
  superiore ai sessanta giorni.
 
  - La documentazione deve essere comunque finalizzata a dimostrare il rispetto 
  delle norme di cui all'art. 1.
 
  - Trascorso il termine di cui al comma 1, la richiesta si intende accolta.
 
 
Art. 3
Istituzione capitolo nei bilanci comunali
  - I proventi dell'imposta sulla pubblicità riscossi dai comuni sono iscritti 
  in apposito capitolo di bilancio del comune, con l'obbligo di evidenziare la destinazione 
  dei suddetti proventi nella relazione illustrativa al conto consuntivo dell'ente 
  locale, secondo le finalità stabilite dall' art. 3 della L. 14 luglio 1993, n. 
  235, e in relazione a programmi preventivi di intervento, definiti dallo stesso 
  ente locale, ai sensi del citato art. 3.
 
 
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