Ministero per il coordinamento delle politiche comunitarie
Decreto 9 dicembre 1987, n. 587
Attuazione delle direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE relative agli ascensori
elettrici
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 71, del 25 marzo 1988
Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie:
Visto l’art. 14 della L. 16 aprile 1987, n. 183;
Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1987 integrato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1987;
Viste le direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative agli ascensori elettrici, incluse nell’allegato A della
L. 16 aprile 1987, n. 183;
Visti la direttiva n. 84/528/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi di sollevamento e
di movimentazione ed il decreto ministeriale che la attua;
Considerato che occorre provvedere all’emanazione del decreto di attuazione delle
suddette direttive;
Sulla proposta dei Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, della
sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto:
Art. 1
- Il presente decreto stabilisce le norme di attuazione della direttiva n. 84/529/CEE
relativa agli ascensori elettrici, così come modificata della direttiva n. 86/312/CEE,
che ha forza di legge ai sensi dell’art. 14 della L. 16 aprile 1987, n. 183.
- Le direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE vengono pubblicate unitamente al
presente decreto.
Art. 2
- Per quanto concerne le esclusioni di cui all’art. 1, paragrafo 2, della direttiva
n. 84/529/CEE, si intendono per:
- ascensori destinati al trasporto di cose, quelli aventi le caratteristiche
di montacarichi, secondo la definizione di cui al punto 3 dell’allegato I del
presente decreto;
- ascensori di fabbricazione speciale per il trasporto di minorati fisici,
gli ascensori aventi velocità non superiore a 0,1 m/s, appositamente costruiti
per il trasporto dei minorati fisici.
Art. 3
- Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli ascensori
installati in un edificio o parte di edificio destinato a residenza di un unico
nucleo familiare e con tutte le porte di piano inaccessibili agli altri occupanti
l’edificio ed al pubblico in genere.
Art. 4
- Per gli ascensori in servizio privato di nuova costruzione da installarsi
in edifici preesistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono
essere consentite deroghe all’osservanza delle norme di cui all’allegato I del
presente decreto la cui applicazione trovi ostacolo nella configurazione dei luoghi,
purché siano adottate misure di sicurezza non inferiori a quelle previste dal
D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497, da approvarsi con la procedura di cui all’art.
4 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.
- Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche gli ascensori di cui
al comma 1 si applicano anche agli ascensori in servizio pubblico, osservate le
procedure previste dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.
Art. 5
- Per gli elevatori in servizio pubblico e privato installati e in esercizio
secondo norme preesistenti non sono ammesse variazioni degli impianti che possono,
in qualsiasi modo, diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti oltre i limiti
indicati nell’allegato I del presente decreto.
Art. 6
- Gli ascensori di nuova costruzione in servizio privato sono soggetti, salvo
quanto diversamente disposto nel presente decreto, a quanto previsto per gli ascensori
categoria A e categoria B nella L. 24 ottobre
1942, n. 1415, e sue modificazioni e nel D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767,
e sue modificazioni.
- La targa di immatricolazione di cui all’art. 5 del D.P.R. 24 dicembre 1951,
n. 1767, deve portare le seguenti indicazioni:
- organo competente per le verifiche tecniche;
- «ascensore» o «ascensore per merci» o «montautomobili»
- ditta costruttrice e numero di fabbricazione;
- numero di matricolo corrispondente a quello del libretto e sigla della provincia;
- portata quale risulta dal libretto;
- numero delle persone ammesse quale risulta dal libretto.
- Non è richiesta l’applicazione delle targhe di cui all’art. 5 del D.P.R. 24
dicembre 1951, n. 1767, alle funi di sospensione.
- Gli ascensori, di nuova costruzione in servizio pubblico restano soggetti
alla disciplina stabilita dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari,
sia statali che regionali, sempreché non in contrasto con il presente decreto.
Sono fatte salve le prescrizioni tecniche supplementari comprese nel capitolato
d’oneri per la realizzazione di ogni ascensore in servizio pubblico, secondo quanto
potrà essere disposto dal Ministero dei trasporti, le prescrizioni predette vanno
applicate senza nessuna discriminazione nei confronti delle imprese fornitrici
appartenenti ai Paesi CEE.
Art. 7
- Per gli ascensori in servizio pubblico e privato la domanda di autorizzazione
preventiva all’istallazione deve essere corredata dalla documentazione tecnica
richiesta nell’allegato I del presente decreto.
- La conformità degli impianti alle disposizioni di cui all’allegato I del presente
decreto è accertata dalle amministrazioni competenti secondo la normativa in vigore
sia mediante esame della documentazione tecnica, sia con le verifiche e prove
necessarie per l’immissione in servizio e sia con le verifiche e prove periodiche
successive.
Art. 8
- Per gli ascensori in servizio privato rientranti nel campo di applicazione
del presente decreto, fatto salvo l’obbligo di cui agli artt. 5 e 9, è consentita
l’installazione secondo le normative ad esso preesistenti a condizione che i relativi
progetti per ottenere l’autorizzazione prima della messa in servizio siano presentati
all’amministrazione competente entro tre anni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Art. 9
- Gli ascensori elettrici in servizio privato installati ed in esercizio prima
dell’entrata in vigore del presente decreto devono adeguarsi entro quattro anni
dalla stessa data alle prescrizioni contenenti nell’allegato II, qualora più restrittive
rispetto alla normativa previgente.
Art. 10
- Gli organismi autorizzati secondo le procedure fissate nel decreto di attuazione
della direttiva n. 84/528/CEE provvedono alla certificazione CEE ed al controllo
CEE previsti dagli artt. 3 e 4 della direttiva n. 84/529/CEE relativamente agli
elementi costruttivi di cui all’allegato II di tale direttiva.
Art. 11
- Le disposizioni del precedente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addì 9 dicembre 1987
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