Legge 14 luglio 1993, n. 235
Norme sulla pubblicità negli ascensori finalizzata al sostegno degli interventi
in favore delle persone handicappate(1).
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 167, del 19 luglio 1993
Note:
(1) Vedi il d.p.r. 16 gennaio 1995, n.
42 di attuazione.
Preambolo
Omissis
Art. 1
Pubblicità negli ascensori
- I comuni hanno facoltà di consentire l’esposizione, all’interno della cabina
degli ascensori in servizio pubblico, di insegne o iscrizioni recanti messaggi
pubblicitari, purché non effettuati a mezzo di proiezioni luminose, anche se intermittenti
o successive, o a mezzo di apparecchi sonori.
Art. 2
Imposta comunale
- Alla pubblicità di cui all’art. 1 si applicano le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e successive modificazioni.
- Fino all’emanazione dei decreti legislativi di cui all’art. 4, comma 4, lettera
a) , della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per la pubblicità di cui all’art. 1
i limiti della tariffa dell’imposta di cui all’art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e successive modificazioni, sono aumentati
del dieci per cento.
Art. 3
Destinazione delle risorse
- Le somme derivanti dalle imposte sulla pubblicità di cui all’art. 2 riscosse
dai comuni sono dagli stessi utilizzate esclusivamente per il superamento e l’eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici di loro proprietà, aperti al pubblico,
nonché nelle strutture urbane.
Art. 4
Regolamento di attuazione
- Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro del tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato, è emanato il regolamento
di attuazione della presente legge ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400.
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