Legge 14 luglio 1993, n. 235
Norme sulla pubblicità negli ascensori finalizzata al sostegno degli interventi 
in favore delle persone handicappate(1).
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 167, del 19 luglio 1993
 
Note:
(1) Vedi il d.p.r. 16 gennaio 1995, n. 
42 di attuazione.
Preambolo
Omissis
Art. 1
Pubblicità negli ascensori
  - I comuni hanno facoltà di consentire l’esposizione, all’interno della cabina 
  degli ascensori in servizio pubblico, di insegne o iscrizioni recanti messaggi 
  pubblicitari, purché non effettuati a mezzo di proiezioni luminose, anche se intermittenti 
  o successive, o a mezzo di apparecchi sonori.
 
 
Art. 2
Imposta comunale
  - Alla pubblicità di cui all’art. 1 si applicano le disposizioni del decreto 
  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e successive modificazioni.
 
  - Fino all’emanazione dei decreti legislativi di cui all’art. 4, comma 4, lettera 
  a) , della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per la pubblicità di cui all’art. 1 
  i limiti della tariffa dell’imposta di cui all’art. 8 del decreto del Presidente 
  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e successive modificazioni, sono aumentati 
  del dieci per cento.
 
 
Art. 3
Destinazione delle risorse
  - Le somme derivanti dalle imposte sulla pubblicità di cui all’art. 2 riscosse 
  dai comuni sono dagli stessi utilizzate esclusivamente per il superamento e l’eliminazione 
  delle barriere architettoniche negli edifici di loro proprietà, aperti al pubblico, 
  nonché nelle strutture urbane.
 
 
Art. 4
Regolamento di attuazione
  - Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
  con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio 
  dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il 
  Ministro del tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato, è emanato il regolamento 
  di attuazione della presente legge ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 
  23 agosto 1988, n. 400.
 
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