Decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1999, n. 162
Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori
e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori
e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134, del 10 giugno 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Vista la direttiva 95/16/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative agli ascensori;
Visto l’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 7,
e successive modificazioni;
Vista la legge 24 ottobre
1942, n. 1415;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497;
Visto l’articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 agosto 1982, n. 597;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 3 settembre 1998;
Sentita la conferenza unificata ai sensi dell’articolo
9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli
atti normativi nell’adunanza dell’8 febbraio 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9
aprile 1999;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, per la funzione pubblica
e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con i Ministri per
gli affari regionali, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale;
Emana
il seguente regolamento:
Capo I
Art. 1
Ambito di applicazione
- Le norme del presente regolamento si applicano agli ascensori, in servizio
permanente negli edifici e nelle costruzioni, nonché ai componenti di sicurezza,
utilizzati in tali ascensori ed elencati nell’allegato IV.
- Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento gli ascensori
a pantografo e gli altri ascensori che si spostano lungo un percorso perfettamente
definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide.
- Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:
- gli impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto di persone;
- gli ascensori specificamente progettati e costruiti per scopi militari o
per il mantenimento dell’ordine pubblico;
- gli ascensori al servizio di pozzi miniera;
- gli elevatori di scenotecnica;
- gli ascensori installati in mezzi di trasporto;
- gli ascensori collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all’accesso
al posto di lavoro;
- i treni a cremagliera;
- gli ascensori da cantiere.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’art. 10, comma
3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo: - Per quanto concerne la direttiva 95/16/CE vedasi nelle note alle
premesse.
Note alle premesse: - L’art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca:
"Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997)". - La direttiva 95/16/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, concerne il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori.
- Il testo del comma 8 dell’art. 20 e dell’allegato 1, n. 7, della legge 15 marzo
1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni
ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa), è il seguente: "8. In sede di prima attuazione della presente legge
e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali
norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli
effetti dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare
i procedimenti di cui all’allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema,
di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza
e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l’istituzione di un
Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi
e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono
finalizzate a garantire l’accesso agli studi universitari agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare
percentuali massime dell’ammontare complessivo della contribuzione a carico degli
studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando
la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività
in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire
parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche
dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione
biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all’art.
73, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento
di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all’art. 5, comma
9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l’accettazione da parte delle università di eredità, donazioni
e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia".
"ALLEGATO 1 (previsto dall’art. 20, comma 8) 1.-6. (Omissis).
7. Procedimento per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi,
nonché della relativa licenza di esercizio:
legge 24 ottobre 1942, n.
1415, e successive modificazioni; regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1167; regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497; decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 19".
- La legge 24 ottobre 1942,
n. 1415, reca: "Impianto ed esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio
privato".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, reca: "Approvazione
del regolamento per l’esecuzione della
legge 24 ottobre 1942, n.
1415, concernente l’impianto e l’esercizio di ascensori e di montacarichi in
servizio privato".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497, reca: "Approvazione
del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato".
- Il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 agosto 1982, n. 597, reca: "Disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative
delle unità sanitarie locali e dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro". Si riporta il testo dell’art. 2: "Art. 2. - Ferme le competenze attribuite
o trasferite alle unità sanitarie locali dagli articoli 19, 20 e 21, della legge
23 dicembre 1978, n. 833, è attribuita, a decorrere dal 1 luglio 1982, all’ISPESL,
la funzione statale di omologazione dei prodotti industriali ai sensi dell’art.
6, lettera n), n. 18, e dell’art. 24, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché
il controllo di conformità dei prodotti industriali di serie al tipo omologato.
Per omologazione di un prodotto industriale si intende la procedura tecnico-amministrativa
con la quale viene provata e certificata la rispondenza del tipo o del prototipo
di prodotto prima della riproduzione e immissione sul mercato, ovvero del primo
o nuovo impianto, a specifici requisiti tecnici prefissati ai sensi e per i fini
prevenzionali della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché anche ai fini della qualità
dei prodotti. Le procedure e le modalità amministrative e tecniche, le specifiche
tecniche, le forme di attestazione e le tariffe dell’omologazione sono determinate
con decreti interministeriali dei Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell’ISPESL".
- Il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, reca: "Riordinamento dell’Istituto
superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera
h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441, reca: "Regolamento
concernente l’organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività relative
ai compiti dell’ISPESL, in attuazione dell’art. 2, comma 2, del decreto legislativo
30 giugno 1993, n. 268".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, reca: "Regolamento
per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti
il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine".
- Si riporta il testo dell’art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina
dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina
delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare
del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono
l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme
regolamentari".
Art. 2
Definizioni
- Ai fini del presente regolamento, si intende per:
- ascensore: un apparecchio a motore che collega piani definiti mediante una
cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale
è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di persone, di persone e cose,
o soltanto di cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona può entrarvi
senza difficoltà, e munita di comandi situati al suo interno o alla portata
di una persona che si trova al suo interno;
- montacarichi: un apparecchio a motore di portata non inferiore a chilogrammi
25 che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide
rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata
al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non
munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si
trova al suo interno;
- installatore dell’ascensore: il responsabile della progettazione, della
fabbricazione, dell’installazione e della commercializzazione dell’ascensore,
che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;
- commercializzazione: la prima immissione sul mercato dell’Unione europea,
a titolo oneroso o gratuito, di un ascensore o di un componente di sicurezza
per la sua distribuzione o impiego;
- componenti di sicurezza: i componenti elencati nell’allegato IV;
- fabbricante dei componenti di sicurezza: il responsabile della progettazione
e della fabbricazione dei componenti di sicurezza, che appone la marcatura CE
e redige la dichiarazione CE di conformità;
- ascensore modello: un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica
indica come saranno rispettati i requisiti essenziali di sicurezza negli ascensori
derivati dall’ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e che
utilizza componenti di sicurezza identici. Nella documentazione tecnica sono
chiaramente specificate, con indicazione dei valori massimi e minimi, tutte
le varianti consentite tra l’ascensore modello e quelli derivati dallo stesso.
È permesso dimostrare con calcoli o in base a schemi di progettazione la similarità
di una serie di dispositivi o disposizioni rispondenti ai requisiti essenziali
di sicurezza;
- messa in esercizio: la prima utilizzazione dell’ascensore o del componente
di sicurezza;
- modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione,
in particolare:
- il cambiamento della velocità;
- il cambiamento della portata;
- il cambiamento della corsa;
- il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico;
- la sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura,
del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle
difese del vano e di altri componenti principali;
- norme armonizzate: le disposizioni di carattere tecnico adottate dagli organismi
di normazione europea su mandato della Commissione europea e da quest’ultima
approvate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee e trasposte in una norma nazionale;
- ascensori e montacarichi in servizio privato: gli ascensori e montacarichi
installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili
al pubblico
Art. 3
Dimostrazione di prototipi
- È consentita la presentazione, in particolare in occasione di fiere, esposizioni
e dimostrazioni di ascensori o di componenti di sicurezza non conformi alle disposizioni
del presente regolamento, purchè l’apparecchio non sia messo in uso e un apposito
cartello indichi chiaramente la non conformità dell’ascensore o dei componenti
di sicurezza e l’impossibilità di acquistarli prima che siano resi conformi dal
fabbricante o dal suo mandatario stabilito nel territorio dell’Unione europea.
Art. 4
Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute
- Gli ascensori e i componenti di sicurezza cui si applica il presente regolamento
devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute
previsti nell’allegato I.
- Gli ascensori e i componenti di sicurezza muniti della marcatura CE e accompagnati
dalla dichiarazione CE di conformità di cui all’allegato II sono considerati conformi
a tutte le prescrizioni del presente regolamento.
- Ogni altra apparecchiatura destinata, per dichiarazione del fabbricante o
del suo mandatario stabilito nel territorio dell’Unione europea, ad essere incorporata
in un ascensore cui si applica il presente regolamento, può essere liberamente
commercializzata.
- La persona responsabile della realizzazione dell’edificio o della costruzione
e l’installatore dell’ascensore devono comunicarsi reciprocamente gli elementi
necessari e devono prendere le misure adeguate per garantire il corretto funzionamento
e la sicurezza di utilizzazione dell’impianto.
- I soggetti cui al comma 4 devono assicurare che all’interno dei vani di corsa
previsti per gli ascensori non vi siano tubazioni o installazioni diverse da quelle
necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell’impianto.
Art. 5
Norme armonizzate e disposizioni di carattere equivalente
- Le norme tecniche nazionali che traspongono le norme armonizzate sono pubblicate,
con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- Quando una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata prevede uno
o più requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, l’ascensore
costruito in conformità di tale norma si considera conforme ai suddetti requisiti.
Si considera altresì conforme ai requisiti di cui si tratta il componente di sicurezza
atto a consentire all’ascensore su cui sia correttamente montato di rispondere
agli stessi requisiti.
- In assenza di norme armonizzate, con regolamento adottato con decreto del
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le norme tecniche nazionali, che
sono importanti o utili per la corretta applicazione dei requisiti essenziali
di sicurezza di cui all’allegato I.
- Gli enti normatori italiani di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317, adottano
le procedure necessarie per consentire alle parti sociali la partecipazione nel
processo di elaborazione e controllo delle norme armonizzate in materia di ascensori.
- Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, se le norme
armonizzate non appaiono rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza e di
tutela della salute, provvede ad adire il comitato istituito dalla direttiva 83/189/CEE.
Nota all’art. 5:
La legge 21 giugno 1986, n. 317, reca: "Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE
relativa alla procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni
tecniche".
Art. 6
Procedura di valutazione della conformità
- Prima della commercializzazione dei componenti di sicurezza elencati nell’allegato
IV, il fabbricante di un componente di sicurezza o il suo mandatario stabilito
nella Comunità devono:
- presentare il modello del componente di sicurezza per un esame CE del tipo
conforme all’allegato V e sottoporlo a controlli della produzione da parte di
un organismo notificato ai sensi dell’allegato XI, oppure presentare il modello
del componente di sicurezza per un esame CE del tipo conforme all’allegato V
e applicare un sistema di garanzia-qualità conforme all’allegato VIII per il
controllo della produzione oppure applicare un sistema di garanzia-qualità completo
conforme all’allegato IX;
- apporre la marcatura CE su ciascun componente di sicurezza e redigere una
dichiarazione di conformità recante gli elementi indicati nell’allegato II,
tenendo conto delle prescrizioni previste negli allegati VIII, IX, XI di riferimento;
- conservare una copia della dichiarazione di conformità per dieci anni a
decorrere dall’ultima data di fabbricazione del componente di sicurezza.
- Prima della commercializzazione ogni ascensore è costruito, installato e provato
attuando una delle seguenti procedure:
- di controllo finale di cui all’allegato VI, oppure di garanzia di qualità
di cui all’allegato XII, oppure di garanzia di qualità di cui all’allegato XIV,
se progettato in conformità ad un ascensore sottoposto all’esame CE del tipo
di cui all’allegato V, ovvero, se progettato in conformità ad un ascensore modello
sottoposto all’esame CE del tipo di cui all’allegato V, ovvero, se progettato
in conformità ad un ascensore per il quale sia stato attuato un sistema di garanzia
di qualità conforme all’allegato XIII, integrato da un controllo del progetto
ove questo non sia interamente conforme alle norme armonizzate;
- di verifica dell’unità, di cui all’allegato X, ad opera di un organismo
notificato;
- di garanzia di qualità di cui all’allegato XIII, integrata da un controllo
del progetto se quest’ultimo non è interamente conforme alle norme armonizzate.
- Le procedure relative alle fasi di progettazione e costruzione e a quelle
di installazione e prova, possono essere compiute sullo stesso ascensore, se questo
è progettato in conformità ad un ascensore sottoposto all’esame CE del tipo di
cui all’allegato V.
- Nei casi di cui al comma 2, lettera a), il responsabile del progetto fornisce
al responsabile della costruzione, dell’installazione e delle prove, tutta la
documentazione e le indicazioni necessarie affinchè queste operazioni si possano
svolgere in piena sicurezza.
- In tutti i casi menzionati al comma 2, l’installatore appone la marcatura
CE all’ascensore e redige una dichiarazione di conformità recante gli elementi
indicati nell’allegato II tenendo conto delle prescrizioni previste nell’allegato
di riferimento (allegato VI, X, XII, XIII, XIV), conservandone una copia per dieci
anni a decorrere dalla data di commercializzazione dell’ascensore. La Commissione
dell’Unione europea, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono
ottenere dall’installatore, su richiesta, una copia della suddetta dichiarazione
di conformità e dei verbali delle prove relative all’esame finale.
- Quando gli ascensori o i componenti di sicurezza costituiscono oggetto di
altre direttive comunitarie relative ad aspetti diversi e che prevedono l’apposizione
della marcatura CE, questa indica altresì che gli ascensori o i componenti di
sicurezza si presumono conformi alle disposizioni di queste altre direttive.
- Quando una o più delle direttive di cui al comma 6, lasciano al fabbricante
la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio,
la marcatura CE indica che gli ascensori o i componenti di sicurezza sono conformi
soltanto alle disposizioni delle direttive applicate dall’installatore o dal fabbricante.
In tal caso, i riferimenti alle direttive applicate, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee, devono essere riportati nei documenti, nelle
avvertenze o nei fogli di istruzione stabiliti dalle direttive e che accompagnano
l’ascensore o il componente di sicurezza.
- Quando l’installatore dell’ascensore, il fabbricante del componente di sicurezza,
il suo mandatario stabilito nel territorio dell’Unione europea non rispettano
gli obblighi previsti dal presente articolo, tali obblighi devono essere adempiuti
da chi immette sul mercato l’ascensore o il componente di sicurezza, gli stessi
obblighi gravano su chi costruisce l’ascensore o il componente di sicurezza per
uso personale.
Art. 7
Marcatura CE
- La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE" secondo il
modello grafico riportato all’allegato III.
- La marcatura CE deve essere apposta in ogni cabina di ascensore in modo chiaro
e visibile conformemente al punto 5 dell’allegato I e deve, altresì, essere apposta
su ciascun componente di sicurezza elencato nell’allegato IV o, se ciò non è possibile,
su un’etichetta fissata al componente di sicurezza.
- È vietato apporre sugli ascensori o sui
componenti di sicurezza marcature che possano indurre in errore i terzi circa
il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sugli ascensori o sui
componenti di sicurezza può essere apposto ogni altro marchio purché questo non
limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.
- Fatto salvo quanto previsto all’articolo 8, quando sia accertata una apposizione
irregolare di marcatura CE l’installatore dell’ascensore, il fabbricante del componente
di sicurezza o il mandatario di quest’ultimo stabilito nel territorio dell’Unione
europea, devono conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE e
far cessare l’infrazione alle condizioni stabilite dal Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato.
- Nel caso in cui persiste la mancanza di conformità, il Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato prende tutte le misure atte a limitare o a vietare
la commercializzazione di detto componente di sicurezza o a garantirne il ritiro
dal commercio e a vietare l’utilizzazione dell’ascensore, informandone la Commissione
e gli Stati membri.
Art. 8
Controllo di mercato e clausola di salvaguardia
- Per gli ascensori o i componenti di sicurezza commercializzati, ai sensi del
presente regolamento, il controllo della conformità ai requisiti essenziali di
sicurezza di cui all’allegato I è operato dal Ministero dell’industria, del commercio
e dell’artigianato e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a campione
o su segnalazione, attraverso i propri organi ispettivi, in coordinamento permanente
tra loro, al fine di evitare duplicazione dei controlli.
- Le amministrazioni di cui al comma 1, si avvalgono per gli accertamenti di
carattere tecnico dell’Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro
(ISPESL) e degli altri uffici tecnici dello Stato.
- Quando gli organismi di vigilanza competenti per la prevenzione e la sicurezza
accertano la non conformità di un ascensore o di un componente di sicurezza ai
requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I ne danno immediata comunicazione
al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
- Quando è constatato che un ascensore o un componente di sicurezza, pur munito
della marcatura CE ed utilizzato conformemente alla sua destinazione, rischia
di pregiudicare la sicurezza e la salute delle persone ed eventualmente la sicurezza
dei beni, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, previa
verifica dell’esistenza dei rischi segnalati, ne ordina il ritiro temporaneo dal
mercato ed il divieto di utilizzazione, con provvedimento motivato e notificato
all’interessato, con l’indicazione dei mezzi di ricorso e del termine entro cui
è possibile ricorrere.
- Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato informa la Commissione
dell’Unione europea dei provvedimenti di cui al comma 4, precisando se il provvedimento
è motivato da:
- non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’articolo
4;
- applicazione non corretta delle norme di cui all’articolo 5, comma 1, ovvero
lacuna nelle stesse.
- A seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla Commissione
dell’Unione europea i provvedimenti di cui al comma 4, possono essere definitivamente
confermati, modificati o revocati.
- Gli oneri relativi al ritiro dal mercato degli ascensori o dei componenti
di sicurezza ai sensi del presente articolo sono a carico dell’installatore dell’ascensore
o del fabbricante dei componenti di sicurezza o del mandatario di quest’ultimo
stabilito nel territorio dell’Unione europea.
Art. 9
Organismi di certificazione
- Le procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 6 sono espletate
da organismi autorizzati e notificati ai sensi del comma 6 e dell’articolo 10,
oppure dagli organismi notificati dagli altri Paesi dell’Unione europea.
- Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, sono autorizzati gli organismi in possesso
dei requisiti minimi di cui all’allegato VII e degli altri requisiti stabiliti
nel decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 22 marzo
1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del
3 aprile 1993, di attuazione del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.
Gli organismi che rilasciano certificazioni dei sistemi di qualità oltre agli
altri requisiti prescritti devono possedere un’organizzazione conforme alle norme
UNI-EN 45012.
- L’autorizzazione è rilasciata entro centoventi giorni dalla domanda. Trascorso
inutilmente il suddetto termine l’autorizzazione si intende negata.
- Le spese relative ai controlli preliminari connessi alla procedura di autorizzazione
degli organismi sono a totale carico del richiedente. Le spese relative alla certificazione
del tipo o del modello o del sistema di qualità sono a totale carico dell’installatore
dell’ascensore o del fabbricante del componente di sicurezza o del mandatario
di quest’ultimo stabilito nel territorio dell’Unione europea. Le spese relative
alla certificazione del singolo ascensore, secondo gli allegati VI e X, sono a
totale carico dell’installatore dell’ascensore.
- Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale determinano gli indirizzi volti ad assicurare
la necessaria omogeneità dell’attività di certificazione e, operando in coordinamento
permanente tra di loro, vigilano sull’attività degli organismi autorizzati, procedendo
attraverso i tecnici dei propri uffici ad ispezioni e verifiche per accertare
la permanenza dei requisiti e il regolare svolgimento delle procedure previste
dal presente regolamento.
- Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, tramite il
Ministero degli affari esteri, notifica tempestivamente alla Commissione dell’Unione
europea e agli Stati membri l’elenco degli organismi autorizzati ad espletare
le procedure di cui all’articolo 8, i compiti specifici e le procedure d’esame
per i quali tali organismi sono stati designati, i numeri di identificazione loro
attribuiti in precedenza dalla Commissione, ed ogni successiva modificazione,
anche al fine della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato cura periodicamente
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli elenchi
aggiornati degli organismi autorizzati.
- Quando è constatato che l’organismo di certificazione, al quale è stata rilasciata
l’autorizzazione di cui al comma 2, non soddisfa più i requisiti di cui al presente
articolo, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato revoca
l’autorizzazione informandone immediatamente la Commissione dell’Unione europea
e gli altri Stati membri.
Note all’art. 9:
- Il decreto ministeriale 22 marzo 1993, del Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato reca: "Determinazione dei requisiti che devono essere posseduti
dagli organismi di controllo dei dispositivi di protezione individuale".
- Il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, reca: "Attuazione della direttiva
(CEE) n. 689/1989 del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di
protezione individuale".
Art. 10
Disciplina transitoria per la conferma degli organismi di certificazione
- Gli organismi autorizzati in via provvisoria richiedono all’Ispettorato tecnico
del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato la conferma dell’autorizzazione
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- L’istanza indica le eventuali modificazioni intervenute nella struttura dell’organismo
ed è corredata dalla documentazione utile a completare quella già in possesso
dell’amministrazione, secondo le prescrizioni del presente regolamento.
- L’amministrazione provvede, ai sensi dell’articolo 9, entro il termine di
novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Trascorso inutilmente
tale termine l’autorizzazione si intende concessa.
Capo II
Art. 11
Ambito di applicazione
- Le disposizioni del presente capo si applicano agli ascensori e ai montacarichi
in servizio privato.
- Le disposizioni di cui al presente capo, non si applicano agli ascensori e
montacarichi:
- per miniere e per navi;
- aventi corsa inferiore a 2 m;
- azionati a mano;
- che non sono installati stabilmente;
- che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.
Art. 12
Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato
- È soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante,
al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo
il proprio statuto la messa in esercizio dei montacarichi e degli ascensori non
destinati ad un servizio pubblico di trasporto.
- La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro dieci giorni dalla
data della dichiarazione di conformità dell’impianto di cui all’articolo 6, comma
5, lettera a), contiene:
- l’indirizzo dello stabile ove è installato l’impianto;
- la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di
azionamento;
- il nominativo o la ragione sociale dell’installatore dell’ascensore o del
costruttore del montacarichi, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;
- la copia della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 6, comma
5;
- l’indicazione della ditta, abilitata ai sensi della
legge 5 marzo 1990, n.
46, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell’impianto;
- l’indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche
sull’impianto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, che abbia accettato l’incarico.
- L’ufficio competente del comune assegna all’impianto, entro trenta giorni,
un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante
dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l’effettuazione delle
verifiche periodiche.
- Quando si apportano le modifiche costruttive di cui all’articolo 2, comma
1, lettera i), il proprietario, previo adeguamento dell’impianto, per la parte
modificata o sostituita nonché per le altre parti interessate alle disposizioni
del presente regolamento, invia la comunicazione di cui al comma 1 al comune competente
per territorio nonché al soggetto competente per l’effettuazione delle verifiche
periodiche.
- È fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non
siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le
comunicazioni di cui al presente articolo.
- Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di controllo ad
essi attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvo l’eventuale accertamento
di responsabilità civile, nonché penale a carico del proprietario dell’immobile
e/o dell’installatore, il comune ordina l’immediata sospensione del servizio in
caso di inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento.
- Gli organi deputati al controllo sono tenuti a dare tempestiva comunicazione
al comune territorialmente competente dell’inosservanza degli obblighi imposti
dal presente regolamento rilevata nell’esercizio delle loro funzioni.
Note all’art. 12:
- Si riporta il testo dell’art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 459: "2. Prima dell’immissione sul mercato o della
messa in
servizio, il costruttore o il suo mandatario residente nell’Unione europea deve
attestare la conformità ai requisiti essenziali di cui al comma 1:
a) per le macchine mediante la dichiarazione CE di conformità di cui all’allegato
II, punto A, e l’apposizione della marcatura di conformità CE di cui all’art. 5;
b) per i componenti di sicurezza, mediante la dichiarazione CE di conformità di
cui all’allegato II, punto C".
- La legge 5 marzo 1990, n.
46, reca: "Norme per la sicurezza degli impianti".
Art. 13
Verifiche periodiche
- Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti
ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto ivi installato, nonché a sottoporre
lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alla verifica periodica degli ascensori
e montacarichi provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici
forniti di laurea in ingegneria, l’azienda sanitaria locale competente per territorio,
ovvero, l’ARPA, quando le disposizioni regionali di attuazione della legge 21
gennaio 1994, n. 61, attribuiscano ad essa tale competenza, la direzione provinciale
del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per
territorio per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le
aziende agricole, nonché, gli organismi di certificazione notificati ai sensi
del presente regolamento per le valutazioni di conformità di cui all’allegato
VI o X.
- Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario,
nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo,
ne comunica l’esito al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza.
- Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti
dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto sono in condizioni
di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato
ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche.
Il soggetto incaricato della verifica fa eseguire dal manutentore dell’impianto
le suddette operazioni.
- Il proprietario o il suo legale rappresentante forniscono i mezzi e gli aiuti
indispensabili perché siano eseguite le verifiche periodiche dell’ impianto.
- Le amministrazioni statali che hanno propri ruoli tecnici possono provvedere,
per i propri impianti, alle verifiche di cui al presente articolo, direttamente
per mezzo degli ingegneri dei rispettivi ruoli. In tal caso il verbale della verifica,
ove negativo, è trasmesso al competente ufficio tecnico dell’amministrazione che
dispone il fermo dell’impianto.
- Le spese per l’effettuazione delle verifiche periodiche sono a carico del
proprietario dello stabile ove è installato l’impianto.
Nota all’art. 13:
- La legge 21 gennaio 1994, n. 61, reca: "Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione
dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia nazionale per la protezione
dell’ambiente".
Art. 14
Verifiche straordinarie
- A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, il competente
ufficio comunale dispone il fermo dell’impianto fino alla data della verifica
straordinaria con esito favorevole. La verifica straordinaria è eseguita dai soggetti
di cui all’articolo 13, comma 1, ai quali il proprietario o il suo legale rappresentante
rivolgono richiesta dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l’esito
negativo della verifica.
- In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da
infortunio, il proprietario o il suo legale rappresentante danno immediata notizia
al competente ufficio comunale che dispone, immediatamente, il fermo dell’impianto.
Per la rimessa in servizio dell’ascensore, è necessaria una verifica straordinaria,
con esito positivo, ai sensi del comma 1.
- Nel caso siano apportate all’impianto le modifiche di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera i), la verifica straordinaria è eseguita dai soggetti di cui
all’articolo 13, comma 1.
- Le spese per l’effettuazione delle verifiche straordinarie sono a carico del
proprietario dello stabile ove è installato l’impianto.
- Nell’ipotesi prevista dall’articolo 13, comma 5, le amministrazioni statali
possono provvedere alla verifica straordinaria avvalendosi degli ingegneri dei
propri ruoli.
Art. 15
Manutenzione
- Ai fini della conservazione dell’impianto e del suo normale funzionamento,
il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione
di tutto il sistema dell’ascensore o del montacarichi a persona munita di certificato
di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato
di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato.
Il certificato di abilitazione è rilasciato dal prefetto, in seguito all’esito
favorevole di una prova teorico- pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita commissione
esaminatrice ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.
- Il manutentore provvede anche alla manovra di emergenza che, in caso di necessità,
può essere effettuata anche da personale di custodia istruito per questo scopo.
- Il manutentore provvede, periodicamente, secondo le esigenze dell’impianto:
- a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici
ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature;
- a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene;
- alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti.
- Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori
e almeno una volta all’anno per i montacarichi:
- a verificare l’integrità e l’efficienza del paracadute, del limitatore di
velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
- a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
- a verificare l’isolamento dell’impianto elettrico e l’efficienza dei collegamenti
con la terra;
- ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di cui all’articolo
16.
- Il manutentore promuove, altresì, tempestivamente la riparazione e la sostituzione
delle parti rotte o logorate, o a verificarne l’avvenuta, corretta, esecuzione.
- Il proprietario o il suo legale rappresentante provvedono prontamente alle
riparazioni e alle sostituzioni.
- Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve fermare l’impianto,
fino a quando esso non sia stato riparato informandone, tempestivamente, il proprietario
o il suo legale rappresentante e il soggetto incaricato delle verifiche periodiche,
nonché il comune per l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
Nota all’art. 15: - Si riporta il testo degli articoli 6, 7, 8,
9 e 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767:
"Art. 6 (Commissione per l’abilitazione del personale di manutenzione). - Il prefetto
determina la data delle sessioni di esami per il rilascio dei certificati di abilitazione
previsti dall’art. 5 della
legge 24 ottobre 1942 n. 1415, sentito l’Ispettorato del lavoro e le associazioni
sindacali, in relazione al numero delle domande presentate e del personale disponibile
in rapporto alle esigenze pubbliche e private. La commissione di cui all’art.
5 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, è nominata dal prefetto ed è composta
da quattro membri: un funzionario del Genio civile, uno dell’Ispettorato del lavoro,
uno dell’Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione,
uno dell’Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni, designati
dalle rispettive amministrazioni. Il funzionario del Genio civile ha le funzioni
di presidente. Le amministrazioni statali che hanno propri ruoli di ingegneri potranno
chiedere al prefetto che nell’esame di abilitazione dei loro dipendenti un proprio
funzionario faccia parte della commissione di esame. L’esame teorico-pratico deve
essere sostenuto dinanzi ad almeno tre membri della commissione. A ciascuno dei
componenti della commissione esaminatrice spettano i compensi dovuti ai funzionari
dello Stato che fanno parte di commissioni esaminatrici per pubblici concorsi".
"Art. 7 (Domanda di abilitazione per il personale di manutenzione). - L’aspirante
al certificato di abilitazione, per essere ammesso all’esame teorico-pratico deve
presentare al prefetto:
a) domanda in carta legale corredata del certificato di nascita da cui risulti di
aver compiuto 18 anni;
b) certificato penale;
c) eventuale dichiarazione di una ditta specializzata attestante le mansioni in
precedenza espletate presso di essa;
d) fotografia del candidato con firma autenticata dal
sindaco o dal notaio".
"Art. 8 (Prova teorico-pratica da sostenersi dinanzi alla commissione). - L’aspirante
sarà sottoposto ad un esame orale e ad una prova pratica. L’esame orale deve accertare
la conoscenza generale delle leggi e delle norme tecniche, dei principali tipi di
ascensori, del loro complesso elettrico e meccanico e delle relative parti, dei
pericoli derivanti da cause elettriche o meccaniche nell’esercizio delle proprie
mansioni. La prova pratica tende ad accertare la conoscenza della manutenzione dei
singoli organi, della verifica delle funi, della prova dei dispositivi di chiusura,
di controllo, di fine corsa, di quelli paracadute, dello stato di isolamento dell’impianto
elettrico. L’aspirante dovrà inoltre dimostrare di sapere operare la manovra di
soccorso in caso di arresto della cabina fra piano e piano od in caso di incidenti,
di saper intervenire in caso di manomissione dell’impianto".
"Art. 9 (Certificato di abilitazione). - Il certificato di abilitazione viene rilasciato
dal prefetto a spese del titolare, a seguito del parere favorevole della commissione
d’esame. Il proprietario dello stabile o altro titolare della licenza di esercizio
dell’ascensore o montacarichi ed i funzionari preposti al controllo sono tenuti
ad assicurarsi che il personale incaricato della manutenzione dell’impianto sia
munito del certificato di cui sopra".
"Art. 10 (Intervento del prefetto nei casi di in osservanza). - In caso di inosservanza
delle disposizioni della
legge 24 ottobre 1942, n. 1415, del decreto legislativo 31 agosto 1945, n. 600,
e di quelle di cui agli articoli precedenti, il prefetto dispone direttamente, o
su proposta degli organi incaricati della vigilanza sull’esercizio e manutenzione
degli ascensori e montacarichi, il fermo dell’apparecchio e l’adozione delle relative
cautele. Le disposizioni impartite ed il verbale in conseguenza redatto vanno notificati
al proprietario dell’ascensore o montacarichi e all’intestatario della licenza di
esercizio".
Art. 16
Libretto e targa
- I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie debbono essere annotati
o allegati in apposito libretto che, oltre ai verbali delle verifiche periodiche
e straordinarie e agli esiti delle visite di manutenzione, deve contenere copia
delle dichiarazioni di conformità di cui all’articolo 6, e copia delle comunicazioni
del proprietario o suo legale rappresentante al competente ufficio comunale, nonchè
copia della comunicazione del competente ufficio comunale al proprietario o al
suo legale rappresentante relative al numero di matricola assegnato all’impianto.
- Il proprietario o il suo legale rappresentante assicurano la disponibilità
del libretto all’atto delle verifiche periodiche o straordinarie o nel caso del
controllo di cui all’articolo 8, comma 1.
- In ogni cabina devono esporsi, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante,
le avvertenze per l’uso e una targa recante le seguenti indicazioni:
- soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche;
- installatore e numero di fabbricazione;
- numero di matricola;
- portata complessiva in chilogrammi;
- numero massimo di persone.
Art. 17
Divieti
- È vietato l’uso degli ascensori e dei montacarichi ai minori di anni 12, non
accompagnati da persone di età più elevata.
- È, inoltre, vietato l’uso degli ascensori a cabine multiple a moto continuo
ai ciechi, alla persone con abolita o diminuita funzionalità degli arti ed ai
minori di dodici anni, anche se accompagnati.
- Resta fermo il divieto di occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni
in lavori di manovra degli ascensori, montacarichi ed apparecchi di sollevamento
a trazione meccanica, ai sensi della voce 69, della tabella A annessa al regio
decreto 7 agosto 1936, n. 1720.
Nota all’art. 17: - Il regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720, reca:
"Approvazione delle tabelle indicanti i lavori per i quali è vietata l’occupazione
dei fanciulli e delle donne minorenni e quelli per i quali ne è consentita l’occupazione,
con le cautele e le condizioni necessarie". Si riporta il testo della voce 69, tabella
A: " Tabella A Lavori pericolosi, faticosi ed insalubri per i quali è vietata l’occupazione
delle donne minorenni e dei fanciulli. 69. Manovra degli ascensori, montacarichi
ed apparecchi di sollevamento a trazione meccanica".
Art. 18
Norma di rinvio
- Alle procedure relative all’attività di certificazione di cui all’articolo
6 e a quelle finalizzate alla autorizzazione degli organismi di certificazione,
alla vigilanza sugli organismi stessi, nonché all’effettuazione dei controlli
sui prodotti, si applicano le disposizioni dell’articolo 47 della legge 6 febbraio
1996, n. 52. Nota all’art. 18: - Si riporta l’art. 47 della legge 6 febbraio 1996,
n. 52 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994): "Art. 47 (Procedure
di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE). -
1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l’apposizione
della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, sono a carico del fabbricante
o del suo rappresentante stabilito nell’Unione europea.
2. Le spese relative all’autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure
di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi
controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati
per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante
l’esame a campione dei prodotti certificati.
3. I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, se effettuate da organi
dell’amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall’attività di cui
al comma 2, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente
riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei
Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti,
per lo svolgimento delle attività di cui ai citati commi e per l’effettuazione
dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorità
competenti mediante l’acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso
i produttori, i distributori ed i rivenditori.
4. Con uno o più decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con
il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni,
le tariffe per le attività autorizzative di cui al comma 2 e per le attività di
cui al comma 1 se effettuate da organi dell’amministrazione centrale o periferica
dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonchè le modalità
di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative
ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresì determinate
le modalità di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa,
al personale dell’amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle
attività di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonchè le modalità per l’acquisizione
a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini
dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell’ambito
dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L’effettuazione dei controlli dei
prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
5. Con l’entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono
abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie
in materia di certificazione CE.
6. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 4 è emanato entro
sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge".
Art. 19
Norme finali e transitorie
- Salvo quanto previsto al comma 3, fino alla data del 30 giugno 1999, è consentito
commercializzare e mettere in servizio gli ascensori conformi alle norme vigenti
fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- Fino alla data del 30 giugno 1999 si intendono legittimamente commercializzati
e messi in servizio i componenti di sicurezza conformi alle normative vigenti
fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- Gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
sprovvisti della certificazione CE di conformità ovvero della licenza di esercizio,
di cui all’articolo 6
della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, nonché gli impianti di cui al comma
1, si intendono legittimamente messi in servizio se, entro un anno dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento, il proprietario o il suo legale
rappresentante trasmettono al competente ufficio comunale l’esito positivo del
collaudo effettuato, ai sensi delle norme vigenti fino alla data di entrata in
vigore del presente regolamento:
- dagli organismi competenti ai sensi della
legge 24 ottobre 1942,
n. 1415, e dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (ISPESL);
- da un organismo di certificazione di cui all’articolo 9;
- dall’installatore avente il proprio sistema di qualità certificato, ai sensi
del presente regolamento;
- con autocertificazione dell’installatore corredata da perizia giurata di
un ingegnere iscritto all’albo.
- Copia della documentazione di collaudo, ove effettuato dagli organismi di
cui al comma 3, lettere b) , c) e d), è trasmessa, a cura del proprietario o del
suo legale rappresentante all’organismo già competente per il collaudo di primo
impianto ai sensi della
legge 24 ottobre 1942,
n. 1415, e successive modificazioni e integrazioni.
Nota all’art. 19: - Si riporta il testo dell’art.
6 della citata legge 24 ottobre 1942, n. 1415: "Art. 6. - Il collaudo di primo
impianto degli ascensori e dei montacarichi e le ispezioni periodiche, debbono di
regola essere eseguite da funzionari del Corpo del genio civile, forniti di laurea
in ingegneria, designati di volta in volta dall’ispettore generale compartimentale
del Genio civile. Tuttavia il Ministero dei lavori pubblici può autorizzare l’Ente
nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni ad eseguire, per tutto
il territorio dello Stato o per una parte di tale territorio, a mezzo di ingegneri
forniti di laurea dipendenti dall’Ente medesimo e scelti da apposito elenco annualmente
approvato dal detto Ministero, le prove di collaudo e le ispezioni degli ascensori
e dei montacarichi, esclusi quelli delle amministrazioni statali, e degli stabilimenti
industriali e delle aziende agricole. La vigilanza sul servizio di cui al precedente
comma è esercitato dal Ministero dei lavori pubblici. Spetta esclusivamente all’Ispettorato
del lavoro di eseguire, a mezzo degli ispettori dipendenti, forniti di laurea in
ingegneria, visite ed ispezioni agli ascensori ed ai montacarichi degli stabilimenti
industriali ed a quelli delle aziende agricole. Per gli ascensori ed i montacarichi
delle amministrazioni statali provvedono, di regola, al collaudo ed alle ispezioni,
gli ingegneri del Corpo del genio civile. Le amministrazioni statali che hanno propri
ruoli di ingegneri provvedono direttamente per mezzo degli ingeneri dei rispettivi
ruoli".
Art. 20
Abrogazioni
- Salvo quanto previsto all’articolo 19, ai sensi dell’articolo 20, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: l’articolo 60, del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, la
legge 24 ottobre 1942,
n. 1415, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.
Nota all’art. 20: - Si riporta il testo dell’art. 19 della citata
legge 15 marzo 1997, n. 59: "Art. 19. - 1. Sui provvedimenti di attuazione delle
norme previste dal presente capo aventi riflessi sull’organizzazione del lavoro
o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative". - Si riporta il testo dell’art. 20, comma 4, della
citata legge 15 marzo 1997, n. 59: "4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo
giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche
di legge, regolatrici dei
procedimenti".
Art. 21
Entrata in vigore
- Ai sensi dell’articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come
modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1999, n.
50, il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Nota all’art. 21:
- Si riporta il testo dell’art. 2, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo
1999, n. 50, che reca: "Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti
amministrativi - Legge di semplificazione 1998": " b) al comma 4, la parola: "sessantesimo"
è sostituita dalla seguente: "quindicesimo".
Dato a Roma, addì 30 aprile 1999
SCALFARO
D’Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Letta, Ministro per le politiche comunitarie
Piazza, Ministro per la funzione pubblica
Bersani, Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato
Bellillo, Ministro per gli affari regionali
Bindi, Ministro della sanità
Bassolino, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1999
Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 23
HOME