Decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1999, n. 162
Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori 
e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori 
e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134, del 10 giugno 1999
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Vista la direttiva 95/16/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri relative agli ascensori;
Visto l’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 7, 
e successive modificazioni;
Vista la legge 24 ottobre 
1942, n. 1415;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497;
Visto l’articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 agosto 1982, n. 597;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione 
del 3 settembre 1998;
Sentita la conferenza unificata ai sensi dell’articolo 
9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della 
Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli 
atti normativi nell’adunanza dell’8 febbraio 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 
aprile 1999;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, per la funzione pubblica 
e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con i Ministri per 
gli affari regionali, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale;
Emana
il seguente regolamento:
Capo I
Art. 1
Ambito di applicazione
  - Le norme del presente regolamento si applicano agli ascensori, in servizio 
  permanente negli edifici e nelle costruzioni, nonché ai componenti di sicurezza, 
  utilizzati in tali ascensori ed elencati nell’allegato IV.
 
  - Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento gli ascensori 
  a pantografo e gli altri ascensori che si spostano lungo un percorso perfettamente 
  definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide.
 
  - Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:
    - gli impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto di persone;
 
    - gli ascensori specificamente progettati e costruiti per scopi militari o 
    per il mantenimento dell’ordine pubblico;
 
    - gli ascensori al servizio di pozzi miniera;
 
    - gli elevatori di scenotecnica;
 
    - gli ascensori installati in mezzi di trasporto;
 
    - gli ascensori collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all’accesso 
    al posto di lavoro;
 
    - i treni a cremagliera;
 
    - gli ascensori da cantiere.
 
  
   
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’art. 10, comma 
3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione 
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della 
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine 
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. 
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo: - Per quanto concerne la direttiva 95/16/CE vedasi nelle note alle 
premesse.
Note alle premesse: - L’art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al 
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti 
aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: 
"Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 
alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997)". - La direttiva 95/16/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, concerne il ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori.
- Il testo del comma 8 dell’art. 20 e dell’allegato 1, n. 7, della legge 15 marzo 
1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 
ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa), è il seguente: "8. In sede di prima attuazione della presente legge 
e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali 
norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare 
i procedimenti di cui all’allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 
1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, 
di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza 
e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l’istituzione di un 
Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi 
e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono 
finalizzate a garantire l’accesso agli studi universitari agli studenti capaci e 
meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare 
percentuali massime dell’ammontare complessivo della contribuzione a carico degli 
studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando 
la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività 
in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire 
parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche 
dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione 
biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all’art. 
73, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento 
di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all’art. 5, comma 
9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l’accettazione da parte delle università di eredità, donazioni 
e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia". 
"ALLEGATO 1 (previsto dall’art. 20, comma 8) 1.-6. (Omissis).
7. Procedimento per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, 
nonché della relativa licenza di esercizio:
legge 24 ottobre 1942, n. 
1415, e successive modificazioni; regolamento approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1167; regolamento approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497; decreto del Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 19".
- La legge 24 ottobre 1942, 
n. 1415, reca: "Impianto ed esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio 
privato".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, reca: "Approvazione 
del regolamento per l’esecuzione della
legge 24 ottobre 1942, n. 
1415, concernente l’impianto e l’esercizio di ascensori e di montacarichi in 
servizio privato".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497, reca: "Approvazione 
del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato".
- Il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 agosto 1982, n. 597, reca: "Disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative 
delle unità sanitarie locali e dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza 
del lavoro". Si riporta il testo dell’art. 2: "Art. 2. - Ferme le competenze attribuite 
o trasferite alle unità sanitarie locali dagli articoli 19, 20 e 21, della legge 
23 dicembre 1978, n. 833, è attribuita, a decorrere dal 1 luglio 1982, all’ISPESL, 
la funzione statale di omologazione dei prodotti industriali ai sensi dell’art. 
6, lettera n), n. 18, e dell’art. 24, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché 
il controllo di conformità dei prodotti industriali di serie al tipo omologato. 
Per omologazione di un prodotto industriale si intende la procedura tecnico-amministrativa 
con la quale viene provata e certificata la rispondenza del tipo o del prototipo 
di prodotto prima della riproduzione e immissione sul mercato, ovvero del primo 
o nuovo impianto, a specifici requisiti tecnici prefissati ai sensi e per i fini 
prevenzionali della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché anche ai fini della qualità 
dei prodotti. Le procedure e le modalità amministrative e tecniche, le specifiche 
tecniche, le forme di attestazione e le tariffe dell’omologazione sono determinate 
con decreti interministeriali dei Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, 
della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell’ISPESL".
- Il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, reca: "Riordinamento dell’Istituto 
superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera 
h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441, reca: "Regolamento 
concernente l’organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività relative 
ai compiti dell’ISPESL, in attuazione dell’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 
30 giugno 1993, n. 268".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, reca: "Regolamento 
per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti 
il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine".
- Si riporta il testo dell’art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina 
dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio 
dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina 
delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, 
per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare 
del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono 
l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme 
regolamentari".
 
Art. 2
Definizioni
  - Ai fini del presente regolamento, si intende per:
  
    - ascensore: un apparecchio a motore che collega piani definiti mediante una 
    cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale 
    è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di persone, di persone e cose, 
    o soltanto di cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona può entrarvi 
    senza difficoltà, e munita di comandi situati al suo interno o alla portata 
    di una persona che si trova al suo interno;
 
    - montacarichi: un apparecchio a motore di portata non inferiore a chilogrammi 
    25 che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide 
    rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata 
    al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non 
    munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si 
    trova al suo interno;
 
    - installatore dell’ascensore: il responsabile della progettazione, della 
    fabbricazione, dell’installazione e della commercializzazione dell’ascensore, 
    che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;
 
    - commercializzazione: la prima immissione sul mercato dell’Unione europea, 
    a titolo oneroso o gratuito, di un ascensore o di un componente di sicurezza 
    per la sua distribuzione o impiego;
 
    - componenti di sicurezza: i componenti elencati nell’allegato IV;
 
    - fabbricante dei componenti di sicurezza: il responsabile della progettazione 
    e della fabbricazione dei componenti di sicurezza, che appone la marcatura CE 
    e redige la dichiarazione CE di conformità;
 
    - ascensore modello: un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica 
    indica come saranno rispettati i requisiti essenziali di sicurezza negli ascensori 
    derivati dall’ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e che 
    utilizza componenti di sicurezza identici. Nella documentazione tecnica sono 
    chiaramente specificate, con indicazione dei valori massimi e minimi, tutte 
    le varianti consentite tra l’ascensore modello e quelli derivati dallo stesso. 
    È permesso dimostrare con calcoli o in base a schemi di progettazione la similarità 
    di una serie di dispositivi o disposizioni rispondenti ai requisiti essenziali 
    di sicurezza;
 
    - messa in esercizio: la prima utilizzazione dell’ascensore o del componente 
    di sicurezza;
 
    - modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione, 
    in particolare:
      - il cambiamento della velocità;
 
      - il cambiamento della portata;
 
      - il cambiamento della corsa;
 
      - il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico;
 
      - la sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura, 
      del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle 
      difese del vano e di altri componenti principali;
 
    
     
  
  
    - norme armonizzate: le disposizioni di carattere tecnico adottate dagli organismi 
    di normazione europea su mandato della Commissione europea e da quest’ultima 
    approvate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle 
    Comunità europee e trasposte in una norma nazionale;
 
    - ascensori e montacarichi in servizio privato: gli ascensori e montacarichi 
    installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili 
    al pubblico
 
  
   
 
Art. 3
Dimostrazione di prototipi
  - È consentita la presentazione, in particolare in occasione di fiere, esposizioni 
  e dimostrazioni di ascensori o di componenti di sicurezza non conformi alle disposizioni 
  del presente regolamento, purchè l’apparecchio non sia messo in uso e un apposito 
  cartello indichi chiaramente la non conformità dell’ascensore o dei componenti 
  di sicurezza e l’impossibilità di acquistarli prima che siano resi conformi dal 
  fabbricante o dal suo mandatario stabilito nel territorio dell’Unione europea.
 
 
Art. 4
Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute
  - Gli ascensori e i componenti di sicurezza cui si applica il presente regolamento 
  devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute 
  previsti nell’allegato I.
 
  - Gli ascensori e i componenti di sicurezza muniti della marcatura CE e accompagnati 
  dalla dichiarazione CE di conformità di cui all’allegato II sono considerati conformi 
  a tutte le prescrizioni del presente regolamento.
 
  - Ogni altra apparecchiatura destinata, per dichiarazione del fabbricante o 
  del suo mandatario stabilito nel territorio dell’Unione europea, ad essere incorporata 
  in un ascensore cui si applica il presente regolamento, può essere liberamente 
  commercializzata.
 
  - La persona responsabile della realizzazione dell’edificio o della costruzione 
  e l’installatore dell’ascensore devono comunicarsi reciprocamente gli elementi 
  necessari e devono prendere le misure adeguate per garantire il corretto funzionamento 
  e la sicurezza di utilizzazione dell’impianto.
 
  - I soggetti cui al comma 4 devono assicurare che all’interno dei vani di corsa 
  previsti per gli ascensori non vi siano tubazioni o installazioni diverse da quelle 
  necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell’impianto.
 
 
Art. 5
Norme armonizzate e disposizioni di carattere equivalente
  - Le norme tecniche nazionali che traspongono le norme armonizzate sono pubblicate, 
  con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, nella 
  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
  - Quando una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata prevede uno 
  o più requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, l’ascensore 
  costruito in conformità di tale norma si considera conforme ai suddetti requisiti. 
  Si considera altresì conforme ai requisiti di cui si tratta il componente di sicurezza 
  atto a consentire all’ascensore su cui sia correttamente montato di rispondere 
  agli stessi requisiti.
 
  - In assenza di norme armonizzate, con regolamento adottato con decreto del 
  Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sono pubblicate nella 
  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le norme tecniche nazionali, che 
  sono importanti o utili per la corretta applicazione dei requisiti essenziali 
  di sicurezza di cui all’allegato I.
 
  - Gli enti normatori italiani di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317, adottano 
  le procedure necessarie per consentire alle parti sociali la partecipazione nel 
  processo di elaborazione e controllo delle norme armonizzate in materia di ascensori.
 
  - Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, se le norme 
  armonizzate non appaiono rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza e di 
  tutela della salute, provvede ad adire il comitato istituito dalla direttiva 83/189/CEE.
 
Nota all’art. 5:
La legge 21 giugno 1986, n. 317, reca: "Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE 
relativa alla procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni 
tecniche".
 
Art. 6
Procedura di valutazione della conformità
  - Prima della commercializzazione dei componenti di sicurezza elencati nell’allegato 
  IV, il fabbricante di un componente di sicurezza o il suo mandatario stabilito 
  nella Comunità devono:
    - presentare il modello del componente di sicurezza per un esame CE del tipo 
    conforme all’allegato V e sottoporlo a controlli della produzione da parte di 
    un organismo notificato ai sensi dell’allegato XI, oppure presentare il modello 
    del componente di sicurezza per un esame CE del tipo conforme all’allegato V 
    e applicare un sistema di garanzia-qualità conforme all’allegato VIII per il 
    controllo della produzione oppure applicare un sistema di garanzia-qualità completo 
    conforme all’allegato IX;
 
    - apporre la marcatura CE su ciascun componente di sicurezza e redigere una 
    dichiarazione di conformità recante gli elementi indicati nell’allegato II, 
    tenendo conto delle prescrizioni previste negli allegati VIII, IX, XI di riferimento;
 
    - conservare una copia della dichiarazione di conformità per dieci anni a 
    decorrere dall’ultima data di fabbricazione del componente di sicurezza.
 
  
   
  - Prima della commercializzazione ogni ascensore è costruito, installato e provato 
  attuando una delle seguenti procedure:
    - di controllo finale di cui all’allegato VI, oppure di garanzia di qualità 
    di cui all’allegato XII, oppure di garanzia di qualità di cui all’allegato XIV, 
    se progettato in conformità ad un ascensore sottoposto all’esame CE del tipo 
    di cui all’allegato V, ovvero, se progettato in conformità ad un ascensore modello 
    sottoposto all’esame CE del tipo di cui all’allegato V, ovvero, se progettato 
    in conformità ad un ascensore per il quale sia stato attuato un sistema di garanzia 
    di qualità conforme all’allegato XIII, integrato da un controllo del progetto 
    ove questo non sia interamente conforme alle norme armonizzate;
 
    - di verifica dell’unità, di cui all’allegato X, ad opera di un organismo 
    notificato;
 
    - di garanzia di qualità di cui all’allegato XIII, integrata da un controllo 
    del progetto se quest’ultimo non è interamente conforme alle norme armonizzate.
 
  
   
  - Le procedure relative alle fasi di progettazione e costruzione e a quelle 
  di installazione e prova, possono essere compiute sullo stesso ascensore, se questo 
  è progettato in conformità ad un ascensore sottoposto all’esame CE del tipo di 
  cui all’allegato V.
 
  - Nei casi di cui al comma 2, lettera a), il responsabile del progetto fornisce 
  al responsabile della costruzione, dell’installazione e delle prove, tutta la 
  documentazione e le indicazioni necessarie affinchè queste operazioni si possano 
  svolgere in piena sicurezza.
 
  - In tutti i casi menzionati al comma 2, l’installatore appone la marcatura 
  CE all’ascensore e redige una dichiarazione di conformità recante gli elementi 
  indicati nell’allegato II tenendo conto delle prescrizioni previste nell’allegato 
  di riferimento (allegato VI, X, XII, XIII, XIV), conservandone una copia per dieci 
  anni a decorrere dalla data di commercializzazione dell’ascensore. La Commissione 
  dell’Unione europea, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono 
  ottenere dall’installatore, su richiesta, una copia della suddetta dichiarazione 
  di conformità e dei verbali delle prove relative all’esame finale.
 
  - Quando gli ascensori o i componenti di sicurezza costituiscono oggetto di 
  altre direttive comunitarie relative ad aspetti diversi e che prevedono l’apposizione 
  della marcatura CE, questa indica altresì che gli ascensori o i componenti di 
  sicurezza si presumono conformi alle disposizioni di queste altre direttive.
 
  - Quando una o più delle direttive di cui al comma 6, lasciano al fabbricante 
  la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, 
  la marcatura CE indica che gli ascensori o i componenti di sicurezza sono conformi 
  soltanto alle disposizioni delle direttive applicate dall’installatore o dal fabbricante. 
  In tal caso, i riferimenti alle direttive applicate, pubblicati nella Gazzetta 
  Ufficiale delle Comunità europee, devono essere riportati nei documenti, nelle 
  avvertenze o nei fogli di istruzione stabiliti dalle direttive e che accompagnano 
  l’ascensore o il componente di sicurezza.
 
  - Quando l’installatore dell’ascensore, il fabbricante del componente di sicurezza, 
  il suo mandatario stabilito nel territorio dell’Unione europea non rispettano 
  gli obblighi previsti dal presente articolo, tali obblighi devono essere adempiuti 
  da chi immette sul mercato l’ascensore o il componente di sicurezza, gli stessi 
  obblighi gravano su chi costruisce l’ascensore o il componente di sicurezza per 
  uso personale.
 
 
Art. 7
Marcatura CE
  - La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE" secondo il 
  modello grafico riportato all’allegato III.
 
  - La marcatura CE deve essere apposta in ogni cabina di ascensore in modo chiaro 
  e visibile conformemente al punto 5 dell’allegato I e deve, altresì, essere apposta 
  su ciascun componente di sicurezza elencato nell’allegato IV o, se ciò non è possibile, 
  su un’etichetta fissata al componente di sicurezza.
 
  - È vietato apporre sugli ascensori o sui 
  componenti di sicurezza marcature che possano indurre in errore i terzi circa 
  il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sugli ascensori o sui 
  componenti di sicurezza può essere apposto ogni altro marchio purché questo non 
  limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.
 
  - Fatto salvo quanto previsto all’articolo 8, quando sia accertata una apposizione 
  irregolare di marcatura CE l’installatore dell’ascensore, il fabbricante del componente 
  di sicurezza o il mandatario di quest’ultimo stabilito nel territorio dell’Unione 
  europea, devono conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE e 
  far cessare l’infrazione alle condizioni stabilite dal Ministero dell’industria, 
  del commercio e dell’artigianato.
 
  - Nel caso in cui persiste la mancanza di conformità, il Ministero dell’industria, 
  del commercio e dell’artigianato prende tutte le misure atte a limitare o a vietare 
  la commercializzazione di detto componente di sicurezza o a garantirne il ritiro 
  dal commercio e a vietare l’utilizzazione dell’ascensore, informandone la Commissione 
  e gli Stati membri.
 
 
Art. 8
Controllo di mercato e clausola di salvaguardia
  - Per gli ascensori o i componenti di sicurezza commercializzati, ai sensi del 
  presente regolamento, il controllo della conformità ai requisiti essenziali di 
  sicurezza di cui all’allegato I è operato dal Ministero dell’industria, del commercio 
  e dell’artigianato e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a campione 
  o su segnalazione, attraverso i propri organi ispettivi, in coordinamento permanente 
  tra loro, al fine di evitare duplicazione dei controlli.
 
  - Le amministrazioni di cui al comma 1, si avvalgono per gli accertamenti di 
  carattere tecnico dell’Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro 
  (ISPESL) e degli altri uffici tecnici dello Stato.
 
  - Quando gli organismi di vigilanza competenti per la prevenzione e la sicurezza 
  accertano la non conformità di un ascensore o di un componente di sicurezza ai 
  requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I ne danno immediata comunicazione 
  al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e al Ministero del 
  lavoro e della previdenza sociale.
 
  - Quando è constatato che un ascensore o un componente di sicurezza, pur munito 
  della marcatura CE ed utilizzato conformemente alla sua destinazione, rischia 
  di pregiudicare la sicurezza e la salute delle persone ed eventualmente la sicurezza 
  dei beni, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, previa 
  verifica dell’esistenza dei rischi segnalati, ne ordina il ritiro temporaneo dal 
  mercato ed il divieto di utilizzazione, con provvedimento motivato e notificato 
  all’interessato, con l’indicazione dei mezzi di ricorso e del termine entro cui 
  è possibile ricorrere.
 
  - Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato informa la Commissione 
  dell’Unione europea dei provvedimenti di cui al comma 4, precisando se il provvedimento 
  è motivato da:
    - non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’articolo 
    4;
 
    - applicazione non corretta delle norme di cui all’articolo 5, comma 1, ovvero 
    lacuna nelle stesse.
 
  
   
  - A seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla Commissione 
  dell’Unione europea i provvedimenti di cui al comma 4, possono essere definitivamente 
  confermati, modificati o revocati.
 
  - Gli oneri relativi al ritiro dal mercato degli ascensori o dei componenti 
  di sicurezza ai sensi del presente articolo sono a carico dell’installatore dell’ascensore 
  o del fabbricante dei componenti di sicurezza o del mandatario di quest’ultimo 
  stabilito nel territorio dell’Unione europea.
 
 
Art. 9
Organismi di certificazione
  - Le procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 6 sono espletate 
  da organismi autorizzati e notificati ai sensi del comma 6 e dell’articolo 10, 
  oppure dagli organismi notificati dagli altri Paesi dell’Unione europea.
 
  - Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, 
  sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta 
  Ufficiale della Repubblica italiana, sono autorizzati gli organismi in possesso 
  dei requisiti minimi di cui all’allegato VII e degli altri requisiti stabiliti 
  nel decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 22 marzo 
  1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 
  3 aprile 1993, di attuazione del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475. 
  Gli organismi che rilasciano certificazioni dei sistemi di qualità oltre agli 
  altri requisiti prescritti devono possedere un’organizzazione conforme alle norme 
  UNI-EN 45012.
 
  - L’autorizzazione è rilasciata entro centoventi giorni dalla domanda. Trascorso 
  inutilmente il suddetto termine l’autorizzazione si intende negata.
 
  - Le spese relative ai controlli preliminari connessi alla procedura di autorizzazione 
  degli organismi sono a totale carico del richiedente. Le spese relative alla certificazione 
  del tipo o del modello o del sistema di qualità sono a totale carico dell’installatore 
  dell’ascensore o del fabbricante del componente di sicurezza o del mandatario 
  di quest’ultimo stabilito nel territorio dell’Unione europea. Le spese relative 
  alla certificazione del singolo ascensore, secondo gli allegati VI e X, sono a 
  totale carico dell’installatore dell’ascensore.
 
  - Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e il Ministero 
  del lavoro e della previdenza sociale determinano gli indirizzi volti ad assicurare 
  la necessaria omogeneità dell’attività di certificazione e, operando in coordinamento 
  permanente tra di loro, vigilano sull’attività degli organismi autorizzati, procedendo 
  attraverso i tecnici dei propri uffici ad ispezioni e verifiche per accertare 
  la permanenza dei requisiti e il regolare svolgimento delle procedure previste 
  dal presente regolamento.
 
  - Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, tramite il 
  Ministero degli affari esteri, notifica tempestivamente alla Commissione dell’Unione 
  europea e agli Stati membri l’elenco degli organismi autorizzati ad espletare 
  le procedure di cui all’articolo 8, i compiti specifici e le procedure d’esame 
  per i quali tali organismi sono stati designati, i numeri di identificazione loro 
  attribuiti in precedenza dalla Commissione, ed ogni successiva modificazione, 
  anche al fine della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. 
  Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato cura periodicamente 
  la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli elenchi 
  aggiornati degli organismi autorizzati.
 
  - Quando è constatato che l’organismo di certificazione, al quale è stata rilasciata 
  l’autorizzazione di cui al comma 2, non soddisfa più i requisiti di cui al presente 
  articolo, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato revoca 
  l’autorizzazione informandone immediatamente la Commissione dell’Unione europea 
  e gli altri Stati membri.
 
Note all’art. 9:
- Il decreto ministeriale 22 marzo 1993, del Ministro dell’industria, del commercio 
e dell’artigianato reca: "Determinazione dei requisiti che devono essere posseduti 
dagli organismi di controllo dei dispositivi di protezione individuale".
- Il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, reca: "Attuazione della direttiva 
(CEE) n. 689/1989 del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di
protezione individuale".
 
Art. 10
Disciplina transitoria per la conferma degli organismi di certificazione
  - Gli organismi autorizzati in via provvisoria richiedono all’Ispettorato tecnico 
  del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato la conferma dell’autorizzazione 
  entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
 
  - L’istanza indica le eventuali modificazioni intervenute nella struttura dell’organismo 
  ed è corredata dalla documentazione utile a completare quella già in possesso 
  dell’amministrazione, secondo le prescrizioni del presente regolamento.
 
  - L’amministrazione provvede, ai sensi dell’articolo 9, entro il termine di 
  novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Trascorso inutilmente 
  tale termine l’autorizzazione si intende concessa.
 
 
Capo II
Art. 11
Ambito di applicazione
  - Le disposizioni del presente capo si applicano agli ascensori e ai montacarichi 
  in servizio privato.
 
  - Le disposizioni di cui al presente capo, non si applicano agli ascensori e 
  montacarichi:
    - per miniere e per navi;
 
    - aventi corsa inferiore a 2 m;
 
    - azionati a mano;
 
    - che non sono installati stabilmente;
 
    - che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.
 
  
   
 
Art. 12
Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato
  - È soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, 
  al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo 
  il proprio statuto la messa in esercizio dei montacarichi e degli ascensori non 
  destinati ad un servizio pubblico di trasporto.
 
  - La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro dieci giorni dalla 
  data della dichiarazione di conformità dell’impianto di cui all’articolo 6, comma 
  5, lettera a), contiene:
    - l’indirizzo dello stabile ove è installato l’impianto;
 
    - la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di 
    azionamento;
 
    - il nominativo o la ragione sociale dell’installatore dell’ascensore o del 
    costruttore del montacarichi, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto 
    del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;
 
    - la copia della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 6, comma 
    5;
 
    - l’indicazione della ditta, abilitata ai sensi della
    legge 5 marzo 1990, n. 
    46, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell’impianto;
 
    - l’indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche 
    sull’impianto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, che abbia accettato l’incarico.
 
  
   
  - L’ufficio competente del comune assegna all’impianto, entro trenta giorni, 
  un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante 
  dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l’effettuazione delle 
  verifiche periodiche.
 
  - Quando si apportano le modifiche costruttive di cui all’articolo 2, comma 
  1, lettera i), il proprietario, previo adeguamento dell’impianto, per la parte 
  modificata o sostituita nonché per le altre parti interessate alle disposizioni 
  del presente regolamento, invia la comunicazione di cui al comma 1 al comune competente 
  per territorio nonché al soggetto competente per l’effettuazione delle verifiche 
  periodiche.
 
  - È fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non 
  siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le 
  comunicazioni di cui al presente articolo.
 
  - Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di controllo ad 
  essi attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvo l’eventuale accertamento 
  di responsabilità civile, nonché penale a carico del proprietario dell’immobile 
  e/o dell’installatore, il comune ordina l’immediata sospensione del servizio in 
  caso di inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento.
 
  - Gli organi deputati al controllo sono tenuti a dare tempestiva comunicazione 
  al comune territorialmente competente dell’inosservanza degli obblighi imposti 
  dal presente regolamento rilevata nell’esercizio delle loro funzioni.
 
Note all’art. 12:
- Si riporta il testo dell’art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1996, n. 459: "2. Prima dell’immissione sul mercato o della 
messa in
servizio, il costruttore o il suo mandatario residente nell’Unione europea deve 
attestare la conformità ai requisiti essenziali di cui al comma 1:
a) per le macchine mediante la dichiarazione CE di conformità di cui all’allegato 
II, punto A, e l’apposizione della marcatura di conformità CE di cui all’art. 5;
b) per i componenti di sicurezza, mediante la dichiarazione CE di conformità di 
cui all’allegato II, punto C".
- La legge 5 marzo 1990, n. 
46, reca: "Norme per la sicurezza degli impianti".
 
Art. 13
Verifiche periodiche
  - Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti 
  ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto ivi installato, nonché a sottoporre 
  lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alla verifica periodica degli ascensori 
  e montacarichi provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici 
  forniti di laurea in ingegneria, l’azienda sanitaria locale competente per territorio, 
  ovvero, l’ARPA, quando le disposizioni regionali di attuazione della legge 21 
  gennaio 1994, n. 61, attribuiscano ad essa tale competenza, la direzione provinciale 
  del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per 
  territorio per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le 
  aziende agricole, nonché, gli organismi di certificazione notificati ai sensi 
  del presente regolamento per le valutazioni di conformità di cui all’allegato 
  VI o X.
 
  - Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario, 
  nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, 
  ne comunica l’esito al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza.
 
  - Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti 
  dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto sono in condizioni 
  di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato 
  ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. 
  Il soggetto incaricato della verifica fa eseguire dal manutentore dell’impianto 
  le suddette operazioni.
 
  - Il proprietario o il suo legale rappresentante forniscono i mezzi e gli aiuti 
  indispensabili perché siano eseguite le verifiche periodiche dell’ impianto.
 
  - Le amministrazioni statali che hanno propri ruoli tecnici possono provvedere, 
  per i propri impianti, alle verifiche di cui al presente articolo, direttamente 
  per mezzo degli ingegneri dei rispettivi ruoli. In tal caso il verbale della verifica, 
  ove negativo, è trasmesso al competente ufficio tecnico dell’amministrazione che 
  dispone il fermo dell’impianto.
 
  - Le spese per l’effettuazione delle verifiche periodiche sono a carico del 
  proprietario dello stabile ove è installato l’impianto.
 
Nota all’art. 13:
- La legge 21 gennaio 1994, n. 61, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione 
dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia nazionale per la protezione 
dell’ambiente".
 
Art. 14
Verifiche straordinarie
  - A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, il competente 
  ufficio comunale dispone il fermo dell’impianto fino alla data della verifica 
  straordinaria con esito favorevole. La verifica straordinaria è eseguita dai soggetti 
  di cui all’articolo 13, comma 1, ai quali il proprietario o il suo legale rappresentante 
  rivolgono richiesta dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l’esito 
  negativo della verifica.
 
  - In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da 
  infortunio, il proprietario o il suo legale rappresentante danno immediata notizia 
  al competente ufficio comunale che dispone, immediatamente, il fermo dell’impianto. 
  Per la rimessa in servizio dell’ascensore, è necessaria una verifica straordinaria, 
  con esito positivo, ai sensi del comma 1.
 
  - Nel caso siano apportate all’impianto le modifiche di cui all’articolo 2, 
  comma 1, lettera i), la verifica straordinaria è eseguita dai soggetti di cui 
  all’articolo 13, comma 1.
 
  - Le spese per l’effettuazione delle verifiche straordinarie sono a carico del 
  proprietario dello stabile ove è installato l’impianto.
 
  - Nell’ipotesi prevista dall’articolo 13, comma 5, le amministrazioni statali 
  possono provvedere alla verifica straordinaria avvalendosi degli ingegneri dei 
  propri ruoli.
 
 
Art. 15
Manutenzione
  - Ai fini della conservazione dell’impianto e del suo normale funzionamento, 
  il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione 
  di tutto il sistema dell’ascensore o del montacarichi a persona munita di certificato 
  di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato 
  di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato. 
  Il certificato di abilitazione è rilasciato dal prefetto, in seguito all’esito 
  favorevole di una prova teorico- pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita commissione 
  esaminatrice ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente 
  della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.
 
  - Il manutentore provvede anche alla manovra di emergenza che, in caso di necessità, 
  può essere effettuata anche da personale di custodia istruito per questo scopo.
 
  - Il manutentore provvede, periodicamente, secondo le esigenze dell’impianto:
    - a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici 
    ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature;
 
    - a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene;
 
    - alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti.
 
  
   
  - Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori 
  e almeno una volta all’anno per i montacarichi:
    - a verificare l’integrità e l’efficienza del paracadute, del limitatore di 
    velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
 
    - a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
 
    - a verificare l’isolamento dell’impianto elettrico e l’efficienza dei collegamenti 
    con la terra;
 
    - ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di cui all’articolo 
    16.
 
  
   
  - Il manutentore promuove, altresì, tempestivamente la riparazione e la sostituzione 
  delle parti rotte o logorate, o a verificarne l’avvenuta, corretta, esecuzione.
 
  - Il proprietario o il suo legale rappresentante provvedono prontamente alle 
  riparazioni e alle sostituzioni.
 
  - Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve fermare l’impianto, 
  fino a quando esso non sia stato riparato informandone, tempestivamente, il proprietario 
  o il suo legale rappresentante e il soggetto incaricato delle verifiche periodiche, 
  nonché il comune per l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
 
Nota all’art. 15: - Si riporta il testo degli articoli 6, 7, 8, 
9 e 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767: 
"Art. 6 (Commissione per l’abilitazione del personale di manutenzione). - Il prefetto 
determina la data delle sessioni di esami per il rilascio dei certificati di abilitazione 
previsti dall’art. 5 della 
legge 24 ottobre 1942 n. 1415, sentito l’Ispettorato del lavoro e le associazioni 
sindacali, in relazione al numero delle domande presentate e del personale disponibile 
in rapporto alle esigenze pubbliche e private. La commissione di cui all’art. 
5 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, è nominata dal prefetto ed è composta 
da quattro membri: un funzionario del Genio civile, uno dell’Ispettorato del lavoro, 
uno dell’Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, 
uno dell’Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni, designati 
dalle rispettive amministrazioni. Il funzionario del Genio civile ha le funzioni 
di presidente. Le amministrazioni statali che hanno propri ruoli di ingegneri potranno 
chiedere al prefetto che nell’esame di abilitazione dei loro dipendenti un proprio 
funzionario faccia parte della commissione di esame. L’esame teorico-pratico deve 
essere sostenuto dinanzi ad almeno tre membri della commissione. A ciascuno dei 
componenti della commissione esaminatrice spettano i compensi dovuti ai funzionari 
dello Stato che fanno parte di commissioni esaminatrici per pubblici concorsi".
"Art. 7 (Domanda di abilitazione per il personale di manutenzione). - L’aspirante 
al certificato di abilitazione, per essere ammesso all’esame teorico-pratico deve 
presentare al prefetto:
a) domanda in carta legale corredata del certificato di nascita da cui risulti di 
aver compiuto 18 anni;
b) certificato penale;
c) eventuale dichiarazione di una ditta specializzata attestante le mansioni in 
precedenza espletate presso di essa;
d) fotografia del candidato con firma autenticata dal
sindaco o dal notaio".
"Art. 8 (Prova teorico-pratica da sostenersi dinanzi alla commissione). - L’aspirante 
sarà sottoposto ad un esame orale e ad una prova pratica. L’esame orale deve accertare 
la conoscenza generale delle leggi e delle norme tecniche, dei principali tipi di 
ascensori, del loro complesso elettrico e meccanico e delle relative parti, dei 
pericoli derivanti da cause elettriche o meccaniche nell’esercizio delle proprie 
mansioni. La prova pratica tende ad accertare la conoscenza della manutenzione dei 
singoli organi, della verifica delle funi, della prova dei dispositivi di chiusura, 
di controllo, di fine corsa, di quelli paracadute, dello stato di isolamento dell’impianto 
elettrico. L’aspirante dovrà inoltre dimostrare di sapere operare la manovra di 
soccorso in caso di arresto della cabina fra piano e piano od in caso di incidenti, 
di saper intervenire in caso di manomissione dell’impianto".
"Art. 9 (Certificato di abilitazione). - Il certificato di abilitazione viene rilasciato 
dal prefetto a spese del titolare, a seguito del parere favorevole della commissione 
d’esame. Il proprietario dello stabile o altro titolare della licenza di esercizio 
dell’ascensore o montacarichi ed i funzionari preposti al controllo sono tenuti 
ad assicurarsi che il personale incaricato della manutenzione dell’impianto sia 
munito del certificato di cui sopra".
"Art. 10 (Intervento del prefetto nei casi di in osservanza). - In caso di inosservanza 
delle disposizioni della 
legge 24 ottobre 1942, n. 1415, del decreto legislativo 31 agosto 1945, n. 600, 
e di quelle di cui agli articoli precedenti, il prefetto dispone direttamente, o 
su proposta degli organi incaricati della vigilanza sull’esercizio e manutenzione 
degli ascensori e montacarichi, il fermo dell’apparecchio e l’adozione delle relative 
cautele. Le disposizioni impartite ed il verbale in conseguenza redatto vanno notificati 
al proprietario dell’ascensore o montacarichi e all’intestatario della licenza di 
esercizio".
 
Art. 16
Libretto e targa
  - I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie debbono essere annotati 
  o allegati in apposito libretto che, oltre ai verbali delle verifiche periodiche 
  e straordinarie e agli esiti delle visite di manutenzione, deve contenere copia 
  delle dichiarazioni di conformità di cui all’articolo 6, e copia delle comunicazioni 
  del proprietario o suo legale rappresentante al competente ufficio comunale, nonchè 
  copia della comunicazione del competente ufficio comunale al proprietario o al 
  suo legale rappresentante relative al numero di matricola assegnato all’impianto.
 
  - Il proprietario o il suo legale rappresentante assicurano la disponibilità 
  del libretto all’atto delle verifiche periodiche o straordinarie o nel caso del 
  controllo di cui all’articolo 8, comma 1.
 
  - In ogni cabina devono esporsi, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante, 
  le avvertenze per l’uso e una targa recante le seguenti indicazioni:
    - soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche;
 
    - installatore e numero di fabbricazione;
 
    - numero di matricola;
 
    - portata complessiva in chilogrammi;
 
    - numero massimo di persone.
 
  
   
 
Art. 17
Divieti
  - È vietato l’uso degli ascensori e dei montacarichi ai minori di anni 12, non 
  accompagnati da persone di età più elevata.
 
  - È, inoltre, vietato l’uso degli ascensori a cabine multiple a moto continuo 
  ai ciechi, alla persone con abolita o diminuita funzionalità degli arti ed ai 
  minori di dodici anni, anche se accompagnati.
 
  - Resta fermo il divieto di occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni 
  in lavori di manovra degli ascensori, montacarichi ed apparecchi di sollevamento 
  a trazione meccanica, ai sensi della voce 69, della tabella A annessa al regio 
  decreto 7 agosto 1936, n. 1720.
 
Nota all’art. 17: - Il regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720, reca: 
"Approvazione delle tabelle indicanti i lavori per i quali è vietata l’occupazione 
dei fanciulli e delle donne minorenni e quelli per i quali ne è consentita l’occupazione, 
con le cautele e le condizioni necessarie". Si riporta il testo della voce 69, tabella 
A: " Tabella A Lavori pericolosi, faticosi ed insalubri per i quali è vietata l’occupazione 
delle donne minorenni e dei fanciulli. 69. Manovra degli ascensori, montacarichi 
ed apparecchi di sollevamento a trazione meccanica".
 
Art. 18
Norma di rinvio
  - Alle procedure relative all’attività di certificazione di cui all’articolo 
  6 e a quelle finalizzate alla autorizzazione degli organismi di certificazione, 
  alla vigilanza sugli organismi stessi, nonché all’effettuazione dei controlli 
  sui prodotti, si applicano le disposizioni dell’articolo 47 della legge 6 febbraio 
  1996, n. 52. Nota all’art. 18: - Si riporta l’art. 47 della legge 6 febbraio 1996, 
  n. 52 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza 
  dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994): "Art. 47 (Procedure 
  di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE). -
  1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l’apposizione 
  della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, sono a carico del fabbricante 
  o del suo rappresentante stabilito nell’Unione europea.
  2. Le spese relative all’autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure 
  di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi 
  controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati 
  per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante 
  l’esame a campione dei prodotti certificati.
  3. I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, se effettuate da organi 
  dell’amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall’attività di cui 
  al comma 2, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente 
  riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei 
  Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, 
  per lo svolgimento delle attività di cui ai citati commi e per l’effettuazione 
  dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorità 
  competenti mediante l’acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso 
  i produttori, i distributori ed i rivenditori.
  4. Con uno o più decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con 
  il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, 
  le tariffe per le attività autorizzative di cui al comma 2 e per le attività di 
  cui al comma 1 se effettuate da organi dell’amministrazione centrale o periferica 
  dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonchè le modalità 
  di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative 
  ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresì determinate 
  le modalità di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, 
  al personale dell’amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle 
  attività di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonchè le modalità per l’acquisizione 
  a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini 
  dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell’ambito 
  dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L’effettuazione dei controlli dei 
  prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare 
  ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  5. Con l’entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono 
  abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie 
  in materia di certificazione CE.
  6. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 4 è emanato entro 
  sessanta giorni dalla data di
  entrata in vigore della presente legge". 
 
Art. 19
Norme finali e transitorie
  - Salvo quanto previsto al comma 3, fino alla data del 30 giugno 1999, è consentito 
  commercializzare e mettere in servizio gli ascensori conformi alle norme vigenti 
  fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
 
  - Fino alla data del 30 giugno 1999 si intendono legittimamente commercializzati 
  e messi in servizio i componenti di sicurezza conformi alle normative vigenti 
  fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
 
  - Gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono 
  sprovvisti della certificazione CE di conformità ovvero della licenza di esercizio, 
  di cui all’articolo 6 
  della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, nonché gli impianti di cui al comma 
  1, si intendono legittimamente messi in servizio se, entro un anno dalla data 
  di entrata in vigore del presente regolamento, il proprietario o il suo legale 
  rappresentante trasmettono al competente ufficio comunale l’esito positivo del 
  collaudo effettuato, ai sensi delle norme vigenti fino alla data di entrata in 
  vigore del presente regolamento:
    - dagli organismi competenti ai sensi della
    legge 24 ottobre 1942, 
    n. 1415, e dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del 
    lavoro (ISPESL);
 
    - da un organismo di certificazione di cui all’articolo 9;
 
    - dall’installatore avente il proprio sistema di qualità certificato, ai sensi 
    del presente regolamento;
 
    - con autocertificazione dell’installatore corredata da perizia giurata di 
    un ingegnere iscritto all’albo.
 
  
   
  - Copia della documentazione di collaudo, ove effettuato dagli organismi di 
  cui al comma 3, lettere b) , c) e d), è trasmessa, a cura del proprietario o del 
  suo legale rappresentante all’organismo già competente per il collaudo di primo 
  impianto ai sensi della
  legge 24 ottobre 1942, 
  n. 1415, e successive modificazioni e integrazioni.
 
Nota all’art. 19: - Si riporta il testo dell’art. 
6 della citata legge 24 ottobre 1942, n. 1415: "Art. 6. - Il collaudo di primo 
impianto degli ascensori e dei montacarichi e le ispezioni periodiche, debbono di 
regola essere eseguite da funzionari del Corpo del genio civile, forniti di laurea 
in ingegneria, designati di volta in volta dall’ispettore generale compartimentale 
del Genio civile. Tuttavia il Ministero dei lavori pubblici può autorizzare l’Ente 
nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni ad eseguire, per tutto 
il territorio dello Stato o per una parte di tale territorio, a mezzo di ingegneri 
forniti di laurea dipendenti dall’Ente medesimo e scelti da apposito elenco annualmente 
approvato dal detto Ministero, le prove di collaudo e le ispezioni degli ascensori 
e dei montacarichi, esclusi quelli delle amministrazioni statali, e degli stabilimenti 
industriali e delle aziende agricole. La vigilanza sul servizio di cui al precedente 
comma è esercitato dal Ministero dei lavori pubblici. Spetta esclusivamente all’Ispettorato 
del lavoro di eseguire, a mezzo degli ispettori dipendenti, forniti di laurea in 
ingegneria, visite ed ispezioni agli ascensori ed ai montacarichi degli stabilimenti 
industriali ed a quelli delle aziende agricole. Per gli ascensori ed i montacarichi 
delle amministrazioni statali provvedono, di regola, al collaudo ed alle ispezioni, 
gli ingegneri del Corpo del genio civile. Le amministrazioni statali che hanno propri 
ruoli di ingegneri provvedono direttamente per mezzo degli ingeneri dei rispettivi 
ruoli".
 
Art. 20
Abrogazioni
  - Salvo quanto previsto all’articolo 19, ai sensi dell’articolo 20, comma 4, 
  della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente 
  regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: l’articolo 60, del regio decreto 
  18 giugno 1931, n. 773, la
  legge 24 ottobre 1942, 
  n. 1415, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 11 del decreto del Presidente della 
  Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.
 
Nota all’art. 20: - Si riporta il testo dell’art. 19 della citata 
legge 15 marzo 1997, n. 59: "Art. 19. - 1. Sui provvedimenti di attuazione delle 
norme previste dal presente capo aventi riflessi sull’organizzazione del lavoro 
o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative". - Si riporta il testo dell’art. 20, comma 4, della 
citata legge 15 marzo 1997, n. 59: "4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo 
giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche 
di legge, regolatrici dei
procedimenti".
 
Art. 21
Entrata in vigore
  - Ai sensi dell’articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come 
  modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1999, n. 
  50, il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo 
  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta 
  ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque 
  spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
Nota all’art. 21:
 - Si riporta il testo dell’art. 2, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 
1999, n. 50, che reca: "Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti 
amministrativi - Legge di semplificazione 1998": " b) al comma 4, la parola: "sessantesimo" 
è sostituita dalla seguente: "quindicesimo".
Dato a Roma, addì 30 aprile 1999
SCALFARO
D’Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Letta, Ministro per le politiche comunitarie
Piazza, Ministro per la funzione pubblica
Bersani, Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato
Bellillo, Ministro per gli affari regionali
Bindi, Ministro della sanità
Bassolino, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1999
 Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 23
 
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