Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003
Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi
di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici
e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 200 del 29 agosto 2003
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Vista la legge del 22 febbraio
2001, n. 36, e, in particolare, l’art.
4, comma 2, lettera a) che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro
della sanità, siano fissati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli
obiettivi di qualità per la protezione dalla esposizione della popolazione, nonché
le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di emissioni elettromagnetiche;
Visto il proprio decreto, in data 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 104 del 6 maggio 1992, recante i limiti massimi di esposizione ai campi elettrico
e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti
abitativi e nell’ambiente esterno;
Visto il proprio decreto in data 28 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 232 del 4 ottobre 1995, recante le norme tecniche procedurali di attuazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992 relativamente agli
elettrodotti;
Vista la raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 12 luglio 1999, pubblicata
nella G.U.C.E. n. L. 199 del 30 luglio 1999, relativa alla limitazione dell’esposizioni
della popolazione ai campi elettromagnetici da 0Hz a 300 GHz;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 24
giugno 2002;
Preso atto della dichiarazione del Comitato internazionale di valutazione per l’indagine
sui rischi sanitari dell’esposizioni ai campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici
(CEM);
Preso atto che non è stata acquisita l’intesa con la Conferenza unificata di cui
all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21
febbraio 2003, con la quale è stato deciso che debba avere ulteriore corso il presente
decreto;
Sentite le competenti commissioni parlamentari;
Sulla proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con il Ministro della salute;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
- Le disposizioni del presente decreto fissano limiti di esposizione e valori
di attenzione, per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici
e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) connessi al funzionamento e all’esercizio
degli elettrodotti. Nel medesimo ambito, il presente decreto stabilisce anche
un obiettivo di qualità per il campo magnetico, ai fini della progressiva minimizzazione
delle esposizioni.
- I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità
di cui al presente decreto non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni
professionali.
- A tutela delle esposizioni a campi a frequenze comprese tra 0 Hz e 100 kHz,
generati da sorgenti non riconducibili agli elettrodotti, si applica l’insieme
completo delle restrizioni stabilite nella raccomandazione del Consiglio dell’Unione
europea del 12 luglio 1999, pubblicata nella G.U.C.E. n. 199 del 30 luglio 1999.
- Ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le regioni
a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle
finalità del presente decreto nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai
sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto
dai rispettivi ordinamenti.
Art. 2
Definizioni
- Ferme restando le definizioni di cui all’art. 3 della legge 22 febbraio 2001,
n. 36, ai fini del presente decreto le definizioni delle grandezze fisiche citate
sono riportate nell’allegato A che costituisce parte integrante del decreto stesso.
Art. 3
Limiti di esposizione e valori di attenzione
- Nel caso di esposizione a campi elettrici e magnetici alla frequenza di 50
Hz generati da elettrodotti, non deve essere superato il limite di esposizione
di 100 &greco;mT per l’induzione magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico, intesi
come valori efficaci.
- A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo
termine, eventualmente connessi con l’esposizione ai campi magnetici generati
alla frequenza di rete (50 Hz), nelle aree gioco per l’infanzia, in ambienti abitativi,
in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro
ore giornaliere, si assume per l’induzione magnetica il valore di attenzione di
10 &greco;mT, da intendersi come mediana dei valori nell’arco delle 24 ore nelle
normali condizioni di esercizio.
Art. 4
Obiettivi di qualità
- Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco
per l’infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti
a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti
e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche
già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione
ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza
di 50 Hz, è fissato l’obiettivo di qualità di 3 &greco;mT per il valore dell’induzione
magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell’arco delle 24 ore nelle
normali condizioni di esercizio.
Art. 5
Tecniche di misurazione e di determinazione dei livelli d’esposizione
- Le tecniche di misurazione da adottare sono quelle indicate dalla norma CEI
211-6 data pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6 prima edizione, «Guida
per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo
di frequenza 0 Hz-10 kHz, con riferimento all’esposizione umana» e successivi
aggiornamenti.
- Per la determinazione del valore di induzione magnetica utile ai fini della
verifica del non superamento del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualità
il sistema agenziale APAT-ARPA dovrà determinare le relative procedure di misura
e valutazione, con l’approvazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio.
- Per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4,
oltre alle misurazioni e determinazioni di cui al commi 1 e 2, il sistema agenziale
APAT-ARPA può avvalersi di metodologie di calcolo basate su dati tecnici e storici
dell’elettrodotto.
- Per gli elettrodotti con tensione di esercizio non inferiore a 132 kV, gli
esercenti devono fornire agli organi di controllo, secondo modalità fornite dagli
stessi, con frequenza trimestrale, 12 valori per ciascun giorno, corrispondenti
ai valori medi delle correnti registrati ogni 2 ore nelle normali condizioni di
esercizio.
Art. 6
Parametri per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti
-
Per la determinazione delle fasce di rispetto si dovrà fare riferimento all’obiettivo
di qualità di cui all’art. 4 ed alla portata in corrente in servizio normale dell’elettrodotto,
come definita dalla norma CEI 11-60, che deve essere dichiarata dal gestore al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, per gli elettrodotti con
tensione superiore a 150 kV e alle regioni, per gli elettrodotti con tensione
non superiore a 150 kV. I gestori provvedono a comunicare i dati per il calcolo
e l’ampiezza delle fasce di rispetto ai fini delle verifiche delle autorità competenti.
- L’APAT, sentite le ARPA, definirà la metodologia di calcolo per la determinazione
delle fasce di rispetto con l’approvazione del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio.
Art. 7
Aggiornamento delle conoscenze
- Il Comitato interministeriale di cui all’art. 6 della legge quadro n. 36/2001
procede, nei successivi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, all’aggiornamento dello stato delle conoscenze, conseguenti alle ricerche
scientifiche prodotte a livello nazionale ed internazionale, in materia dei possibili
rischi sulla salute originati dai campi elettromagnetici.
Art. 8
Abrogazione di norme
- Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano, in
quanto incompatibili, le disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri 23 aprile 1992 e 28 settembre 1995.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 8 luglio 2003
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio Matteoli
Il Ministro della salute Sirchia
Allegato A
Definizioni
Campo elettrico: così come definito nella norma CEI 211-6 data pubblicazione
2001-01, classificazione 211-6, prima edizione, guida per la misura e per la valutazione
dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con
riferimento all’esposizione umana.
Campo magnetico: così come definito nella norma CEI 211-6 data pubblicazione 2001-01,
classificazione 211-6, prima edizione, «Guida per la misura e per la valutazione
dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con
riferimento all’esposizione umana».
Campo di induzione magnetica: così come definito nella norma CEI 211-6 data pubblicazione
2001-01, classificazione 211-6, prima edizione «Guida per la misura e per la valutazione
dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con
riferimento all’esposizione umana».
Frequenza: così come definita nella norma CEI 211-6 data pubblicazione 2001-01,
classificazione 211-6, prima edizione, «Guida per la misura e per la valutazione
dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con
riferimento all’esposizione umana».
Elettrodotto: è l’insieme delle linee elettriche delle sottostazioni e delle cabine
di trasformazione.
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