Ministero dell’Interno

Ordinanza del 18 ottobre 2000, n. 3090

Interventi urgenti di Protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali e ai dissesti idrogeologici che dal 13 ottobre 2000 hanno colpito il territorio della Regione Autonoma Valle D’Aosta, e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000

 

Art. 5
comma 7

Per far fronte alla vastità del fenomeno alluvionale, all’eccezionalità del numero delle unità abitative interessate dallo stesso, e preso atto della presenza di oltre 40mila sfollati nelle aree interessate, in tutti i Comuni inseriti nei territori interessati dalla presente ordinanza, in deroga a quanto disposto dall’art. 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, così come modificato dall’art. 1, comma 2°, del decreto legge del 25 febbraio 2000, n. 2, convertito dalla legge 20 aprile 2000, n. 97,  e disposto, su proposta del Ministro dei Lavori pubblici, la sospensione di tutte le procedure di sfratto e dei relativi termini per la corrente stagione invernale, fino al 31 marzo 2001.


Ordinanza del 27 ottobre 2000, n. 3092

Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici che hanno colpito nel mese di settembre 2000 il territorio della regione Calabria o nel mese di ottobre 2000 il territorio della regione autonoma Valle D’Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3.11.2000

 

Art. 1
comma 1

Le disposizioni contenute nell’ordinanza n. 3090/2000 si applicano anche ai territori della regione Veneto danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di ottobre 2000.


Ordinanza dell’8 novembre 2000, n. 3093

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 2000

 

Art. 4
comma 1

La sospensione, fino al 31 marzo 2001, dei provvedimenti esecutivi di rilascio emessi in attuazione dell’art. 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, disposto dall’art. 5, comma 7, dell’ordinanza 3090/2000, si applica esclusivamente nei comuni individuati, entro il termine perentorio del 20 novembre 2000, dai prefetti delle province interessate, tenuto conto delle effettive alterazioni che gli eventi alluvionali hanno comportato nel mercato della locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo e, conseguentemente, dei disagi nella ricerca di alloggi da parte degli inquilini.


Ordinanza del 23 novembre 2000, n. 3095

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000 ed altre misure di protezione civile

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2000

 

Art. 1
comma 1

Le disposizioni contenute nelle ordinanze n. 3090, n. 3092 e n. 3093 e la direttiva del 23 ottobre 2000 del Ministro dell’interno delegato al coordinamento della protezione civile pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2000 si applicano anche ai territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto, Puglia e provincia autonoma di Trento danneggiati dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici del mese di novembre 2000. La regione autonoma Friuli Venezia Giulia provvede anche agli interventi di cui all’art. 6, comma 1, dell’Ordinanza n. 3090/2000, tenendo conto degli eventuali interventi disposti dai prefetti nella fase dell’emergenza.

 

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