Circolare del 26 marzo 2003, n. 829
Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Agli Uffici provinciali, industria, commercio e artigianato;
All’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
L’applicazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, concernente la sicurezza degli impianti domestici, si consegue mediante il rispetto dei requisiti di buona tecnica che i prodotti commercializzati devono possedere unitamente alla loro adeguata installazione.
Questo Ministero, che ha il compito istituzionale, derivato dalle disposizioni della legge 5 marzo 1990, n. 46, e dal suo regolamento di attuazione con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447; di assicurare il corretto impiego e l’adeguata installazione degli apparecchi per uso domestico ai fini della sicurezza, ravvisa in particolare la necessità che gli scaldacqua ad accumulo, non si trasformino in recipienti autoproduttori di vapore o similmente di acqua surriscaldata a seguito di guasto dei dispositivi di regolazione e controllo inseriti negli apparecchi o di cattiva manutenzione degli apparecchi stessi.
Gli scaldacqua ad accumulo di uso domestico e similare, oggetto dell’installazione, 
devono essere conformi alle normative tecniche in vigore al momento dell’installazione 
e soddisfare i requisiti essenziali delle direttive applicabili.
Pertanto l’installazione di tali apparecchi alla rete idrica domestica deve avvenire 
tramite un gruppo di sicurezza idraulica.
Tale gruppo deve comprendere almeno un rubinetto di intercettazione, una valvola 
di ritegno, un dispositivo di controllo della valvola di ritegno, una valvola di 
sicurezza, un dispositivo di interruzione di carico idraulico, tutti accessori necessari 
ai fini dell’esercizio in sicurezza degli scaldacqua medesimi.
I criteri per la progettazione, la costruzione ed il funzionamento dei gruppi di 
sicurezza idraulica sono quelli definiti dalla norma europea UNI EN 1487:2002 oppure 
dalle equivalenti norme in vigore negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio 
Economico Europeo i cui contenuti siano omogenei con le norme sviluppate dal CEN 
nello stesso settore.
Si fa presente che negli impianti di alimentazione idrica degli scaldabagni ad accumulo, 
per soddisfare i requisiti della regola dell’arte in materia, dovranno essere installati 
i citati gruppi di sicurezza idraulica. Tale installazione non è richiesta nel caso 
in cui il costruttore dell’apparecchio preveda il gruppo di sicurezza idraulica 
montato nello stesso apparecchio, in tal caso ne dovrà dare evidenza nella documentazione 
che accompagna il prodotto.
Si prega di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.
La presente circolare è stata sottoposta alla procedura di informazione di cui alla Direttiva 98/34/CE, modificata dalla Direttiva 98/48/CE, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 marzo 2003
Il Ministro: Marzano