Agenzia delle Entrate
Circolare 7 gennaio 2002, n. 3/E
Modalità di registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto 
di beni immobili ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della 
Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404
 
Com’è noto, l’Agenzia delle Entrate ha tra i suoi obiettivi principali, l’ampliamento 
dei servizi fruibili per via telematica da parte dei cittadini, degli enti e delle 
imprese.
Già a partire dall’anno 2000, il canale telematico si è arricchito, tra gli altri, 
degli strumenti che consentono l’effettuazione dei versamenti mediante il modello 
di pagamento F24 e la registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto, 
consentita, allora, ad una platea assai ristretta di utenti.
Con il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, quest’ultimo 
servizio è stato reso accessibile a chiunque sia interessato al suo utilizzo, con 
le modalità di seguito illustrate.
  
  - Utenti del servizio di registrazione telematica dei contratti di locazione 
  e di affitto di beni immobili.
   La definizione della categoria degli "Utenti del servizio di registrazione 
  telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili" può essere 
  desunta dal combinato disposto dei testi dell’art. 5 del decreto del Presidente 
  della Repubblica 5 ottobre 2001 n. 404, dell’art 14 del successivo decreto Direttoriale 
  12 dicembre 2001 da un lato e, dall’altro, dell’art. 10 del T.U. delle disposizioni 
  concernenti l’imposta di registro, approvato con
  D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito 
  denominato "Testo Unico").
  Tale norma prevede che sono obbligati a richiedere la registrazione:
  a. le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti 
  verbali e per gli atti pubblici e privati formati all’estero nonché i rappresentanti 
  delle società o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni 
  della società o ente, per le operazioni di cui all’art. 4;
  b. i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione 
  e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati;
  c. i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli 
  organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell’esercizio delle 
  loro funzioni;
  d. gli impiegati dell’amministrazione finanziaria e gli appartenenti al Corpo 
  della guardia di finanza per gli atti da registrare d’ufficio a norma dell’art. 
  15.
  L’art 14 del decreto Direttoriale, emanato in forza dell’art 5 comma 4, del D.P.R. 
  5 ottobre 2001 n. 404, precisa, quindi, che sono utenti del servizio di registrazione 
  telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili, i soggetti 
  individuati dall’ art. 10 del citato Testo Unico.
  L’art 5 del decreto del Presidente della Repubblica citato differenzia, nell’ambito 
  degli utenti sopra definiti, i soggetti obbligati ad avvalersi del servizio telematico 
  di registrazione, dai soggetti che possono, senza esservi tenuti, farne uso in 
  alternativa al procedimento tradizionale.
  Per quanto riguarda i primi, sono tenuti ad adottare il canale telematico i possessori 
  di almeno cento unità immobiliari.
  Per quanto concerne la vigenza "a pieno regime" dell’obbligo predetto, si fa presente 
  quanto segue.
  L’art. 3, comma 2, dello Statuto del Contribuente stabilisce: "le disposizioni 
  tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui 
  scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro 
  entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente 
  previsti". Poiché la più recente disciplina introduce un nuovo adempimento a carico 
  dei soggetti che siano possessori di almeno cento unità immobiliari, il relativo 
  obbligo di registrazione telematica dei contratti, seppure già di fatto assolvibile, 
  può dirsi effettivamente in vigore a partire dal 1 marzo 2002, anche in considerazione 
  dell’impatto che il predetto nuovo adempimento produce in termini di organizzazione 
  ed adeguamento dei sistemi informativi dei soggetti obbligati.
  Resta ferma per tutti i soggetti comunque tenuti alla registrazione ai sensi dell’ 
  art. 10 del Testo Unico, la facoltà di provvedere alla registrazione dei contratti 
  per via telematica.
  - Modalità di registrazione.
 
    - 2.1 Registrazione telematica diretta
 
    - Vigente l’ormai abrogata normativa, i possessori di almeno cento unità immobiliari 
    registravano per via telematica i contratti di locazione e di affitto direttamente 
    o avvalendosi di soggetti delegati in possesso di adeguata capacita tecnica, 
    economica e finanziaria, tenuti ad operare nel rispetto delle disposizioni della 
    legge 31 dicembre 1996, n. 675.
    L’art 15 del decreto Direttoriale 12 dicembre 2001 consente a tutti gli utenti 
    di provvedere alla registrazione telematica direttamente ovvero avvalendosi 
    non soltanto di soggetti all’uopo delegati, ma anche di altri soggetti qualificati, 
    di cui si dirà più diffusamente nel prosieguo.
    È opportuno distinguere, nel caso di registrazione telematica diretta, l’ipotesi 
    in cui gli utenti siano già titolari dell’ abilitazione alla trasmissione telematica 
    delle dichiarazioni tramite il servizio Entratel o Internet, da quella in cui 
    ne siano sprovvisti.
    Nel primo caso, la registrazione telematica dei contratti deve essere eseguita 
    attraverso il medesimo canale telematico utilizzato per le dichiarazioni: ciò 
    vuol dire che non è richiesto alcun adempimento ulteriore a coloro che sono 
    già in possesso dell’abilitazione ai servizi telematici Entratel o Internet 
    (Uniconline).
    Nel secondo caso, gli utenti tenuti alla presentazione delle dichiarazioni modello 
    770 in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, o non tenuti 
    affatto alla presentazione di tale dichiarazione, richiedono l’attribuzione 
    del Pincode per l’accesso al servizio telematico Internet; viceversa, i soggetti 
    tenuti a presentare la dichiarazione, modello 770, in relazione ad un numero 
    di soggetti superiore a venti, dovranno richiedere l’autorizzazione al servizio 
    telematico Entratel.
    L’art 15 lettera a) stabilisce, infatti, che gli utenti di cui all’art 14 provvedono 
    alla registrazione telematica dei contratti di locazione avvalendosi del canale 
    telematico individuato in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione 
    telematica delle proprie dichiarazioni dei redditi, IVA, IRAP e dei sostituti 
    d’imposta. 
    - 2.2 Registrazione tramite intermediari.
 
    - L’art 15 del decreto Direttoriale in commento ha previsto che gli utenti 
    di cui all’art 14 possono provvedere alla registrazione telematica dei contratti 
    di locazione avvalendosi dei già noti incaricati, come individuati dall’art. 
    3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, 
    e successive modificazioni (dottori commercialisti, avvocati, consulenti del 
    lavoro, ragionieri commercialisti, revisori dei conti, CAF ecc).
    È stato inoltre ampliato, ai soli fini della registrazione telematica, il novero 
    degli intermediari, comprendendo tra questi ultimi le organizzazioni della proprietà 
    edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, 
    firmatarie delle convenzioni nazionali stipulate e stipulande ai sensi dell’art 
    4, comma 1 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e le agenzie immobiliari, 
    iscritte negli albi dei mediatori tenuti dalle Camere di Commercio, Industria 
    e Artigianato.
    Per quanto concerne i soggetti delegati di cui all’art 15 lettera e) si fa presente 
    quanto segue.
    Fino ad oggi i possessori di più di cento unità immobiliari che hanno esercitato 
    la facoltà di registrare telematicamente i contratti di locazione e di affitto 
    di beni immobili, si sono avvalsi di associazioni e federazioni nazionali che 
    costituiscono emanazione di enti, quali gli Istituti Autonomi Case Popolari, 
    e aziende di edilizia residenziale pubblica.
    Ad ogni modo, dalla formulazione della norma emerge che la forma associativa 
    o federativa non è presupposto indefettibile per assumere la qualità di delegati: 
    possono, infatti, conseguire l’abilitazione di cui all’art 17 del decreto Direttoriale 
    in commento anche quei soggetti che gli utenti medesimi individuano sulla base 
    della loro organizzazione e dei mezzi tecnici, economici e finanziari di cui 
    dispongono tali da assicurare il tempestivo adempimento degli obblighi tributari 
    e che in forza di tale valutazione sono appositamente delegati a tale adempimento.
    Tutti gli intermediari individuati dall’art. 15 sono tenuti ad utilizzare il 
    servizio telematico Entratel. 
  
  
  - Abilitazione
 
  Come anticipato nel precedente paragrafo, gli utenti di cui all’art. 14, che decidono 
  di provvedere direttamente alla registrazione telematica dei contratti di locazione 
  e di affitto e non sono titolari di alcuna abilitazione, sono tenuti a richiedere 
  l’autorizzazione al servizio Entratel o Internet in relazione ai requisiti posseduti 
  per la trasmissione telematica delle dichiarazioni.
  Pertanto, le singole persone fisiche e i sostituti d’imposta che presentano la 
  relativa dichiarazione per un numero di soggetti inferiore a venti, richiedono 
  il Pincode via web, alla voce "Abilitazione" del sito "uniconline.finanze.it". 
  Se tale richiesta ha esito positivo, il sistema risponde immediatamente comunicando 
  la prima parte del Pincode (quattro cifre); le rimanenti sei cifre e la password 
  per accedere al servizio vengono spedite al richiedente al domicilio conosciuto 
  dall’Agenzia delle Entrate.
  Si ricorda che qualora l’autorizzazione sia richiesta da società o comunque da 
  "soggetti diversi dalle persone fisiche", la domanda deve essere presentata dal 
  rappresentante legale, che deve già aver richiesto il proprio PINCODE.
  Viceversa, i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti 
  d’imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti, devono presentare 
  istanza di abilitazione al servizio telematico Entratel alla Direzione Regionale 
  o agli Uffici locali (o, ove non istituiti, agli Uffici II.DD. e agli Uffici IVA) 
  competenti.
  Qualora un utente decida di avvalersi di un soggetto delegato, deve darne comunicazione 
  al competente Ufficio, indicando sia i propri dati identificativi che quelli del 
  destinatario della delega (codice fiscale, cognome e nome per le persone fisiche, 
  denominazione o ragione sociale se si tratta di una persona giuridica).
  È chiaro che, qualora la delega sia revocata, l’utente deve rendere nota all’Ufficio 
  tale circostanza.
  Si sottolinea che, qualora il richiedente, pur non avendo le caratteristiche previste 
  per l’assolvimento dell’adempimento dichiarativo mediante il servizio Entratel, 
  sia tenuto unicamente ad effettuare la registrazione telematica dei contratti 
  di locazione, dovrà qualificarsi come tipo utente "R20" od "R10", a seconda che 
  si tratti di persone fisiche o di soggetti diversi dalle persone fisiche.
  Per quanto concerne gli intermediari individuati dalle lettere b), c), d), ed 
  e) dell’art 15, l’art 17 del decreto Direttoriale in commento stabilisce che questi 
  soggetti devono chiedere l’abilitazione al servizio telematico Entratel, qualora 
  non ne siano già in possesso.
  Se l’autorizzazione è richiesta da uno degli incaricati di cui all’art 3 comma 
  3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n.322, l’Ufficio 
  è tenuto, anche a campione, ad effettuare gli ordinari controlli sulle autocertificazioni 
  presentate, redatte sugli appositi moduli resi disponibili dall’Agenzia delle 
  Entrate.
  Qualora, invece, l’istanza provenga da un’agente o un’agenzia immobiliare (tipo 
  utente, rispettivamente, "R60" o "R50") oppure da un’organizzazione dei proprietari 
  o dei conduttori (tipo utente "R40"), l’Ufficio avrà il compito di verificare, 
  rispettivamente, che l’agenzia sia iscritta nei ruoli dei mediatori tenuti presso 
  le Camere di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato, e che l’organizzazione 
  in questione rientri tra quelle firmatarie della Convenzione nazionale dell’ 8 
  febbraio 1999 (trattasi, per gli inquilini, delle seguenti associazioni: Sunia, 
  Sicet, Uniat, Ania, Unione Inquilini, Conia; per i proprietari: Confedilizia, 
  Uppi, Appc, Asppi, Union Casa, Confappi, Anpe) o delle eventuali Convenzioni che 
  saranno stipulate ai sensi dell’art 
  4, comma 1 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.
  Poiché le suddette organizzazioni spesso hanno sedi che operano su tutto il territorio 
  nazionale, ciascuna di tali sedi potrà essere abilitata:
  
    - come sede secondaria dell’organizzazione nazionale, se l’organizzazione 
    e le sue sedi periferiche sono identificate dal medesimo codice fiscale;
 
    - come sede autonoma, se la stessa è identificata da un codice fiscale diverso 
    da quello dell’organizzazione nazionale.
 
  
  Nel caso sub 1), la competenza al rilascio dell’autorizzazione al servizio telematico 
  Entratel va stabilita in capo all’Ufficio individuato in base al domicilio fiscale 
  dell’organizzazione nazionale; nell’ipotesi sub 2), la predetta autorizzazione 
  è rilasciata dall’Ufficio competente in relazione al domicilio fiscale della singola 
  sede dell’organizzazione, la quale dovrà comunque presentare apposita richiesta 
  di abilitazione (tipo utente "R41") e dimostrare il proprio legame con l’organizzazione 
  nazionale.
  Per quanto concerne, infine, i soggetti delegati di cui all’art 15 lettera e), 
  che presenteranno la relativa istanza qualificandosi quale tipo utente "R30", 
  l’abilitazione potrà essere rilasciata previa verifica della esibizione della 
  delega scritta dalla quale emerga il formale conferimento dell’incarico da parte 
  di un delegante.
  Ovviamente, nei casi di ulteriori e successive deleghe, è sufficiente la comunicazione 
  del delegante di cui al precedente paragrafo 3.
  Si rammenta che i modelli di domanda per l’abilitazione al servizio Entratel sono 
  disponibili sul sito www.agenziaentrate.it, nella sezione "Servizi on-line -> 
  Entratel -> Come si presenta la domanda di abilitazione".
  Nella medesima sezione "Servizi on-line" sono disponibili tutte le informazioni 
  riguardanti i servizi telematici dell’Agenzia. 
  - Registrazione telematica e modalità di versamento delle relative imposte.
 
  La registrazione telematica si perfeziona mediante la trasmissione dei dati, consistenti 
  negli estremi del contratto e relativo testo, se stipulato in forma scritta, contenuti 
  in uno o più file, il cui formato deve rispettare lo standard XML di cui alle 
  specifiche tecniche riportate nell’allegato tecnico bis al decreto Direttoriale.
  Essa si considera effettuata nel giorno in cui i suddetti dati pervengono correttamente 
  all’Agenzia delle Entrate: pertanto, il predetto file sarà scartato nel caso in 
  cui risultasse non elaborabile poiché non conforme alle specifiche tecniche.
  In sostanza, la registrazione sarà eseguita soltanto per i contratti che hanno 
  superato positivamente la fase di controllo; in tal caso i dati ad essi relativi 
  sono memorizzati nel sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate.
  Lo scarto dei file trasmessi e, conseguentemente, dei contratti in essi contenuti, 
  si determina anche:
  
    - in caso di duplicazione, la quale si verifica ogni qualvolta il codice di 
    autenticazione, per il Servizio Entratel, e il codice di riscontro, per il servizio 
    Internet, risultino identici a quelli di un precedente invio;
 
    - nell’ipotesi di omessa o errata indicazione del codice fiscale dell’utente 
    quando la registrazione viene effettuata da parte degli intermediari, e nel 
    caso di mancato riconoscimento dei suddetti codici di riscontro e di autenticazione.
    Se la registrazione avviene correttamente, l’Agenzia attesta, per ogni singolo 
    contratto, tale circostanza mediante una ricevuta nella quale sono evidenziati 
    la data e gli estremi di registrazione. 
  
  Esse tengono luogo delle annotazioni che l’Ufficio appone in calce o a margine 
  degli originali e delle copie dell’atto o della denunzia in caso di registrazione 
  cartacea.
  Le ricevute sono rese disponibili, per via telematica, entro i cinque giorni lavorativi 
  successivi alla data dell’avvenuta ricezione del file da parte dell’Agenzia delle 
  Entrate e restano a disposizione per almeno trenta giorni.
  Trascorso tale periodo, l’attestazione può essere richiesta ai competenti Uffici 
  locali, i quali possono visualizzarne e stamparne il contenuto accedendo alle 
  funzioni dell’area "Registro" del sistema informativo dell’anagrafe tributaria.
  Per quanto concerne i versamenti, l’art 21 del decreto in commento ha introdotto 
  novità assai rilevanti.
  A partire dal 1 gennaio 2002, le imposte di registro e di bollo con gli eventuali 
  interessi e sanzioni dovranno essere versate non più mediante RID, ma tramite 
  F24 telematico (I24): si precisa che non sarà necessario indicare alcun codice 
  tributo; infatti, questi ultimi verranno determinati a priori dal sistema, eliminando 
  così ogni possibilità di errore.
  Il pagamento delle imposte dovute per la registrazione dovrà essere effettuato 
  indicando:
  
    - le coordinate del conto corrente dell’utente, qualora quest’ultimo provveda 
    direttamente alla registrazione. In alternativa, l’art 21, comma 1, lettera 
    a) consente agli intermediari di cui all’art 15, comma 1, lettere b), c), d) 
    ed e), di esporre le coordinate bancarie dell’utente, purché quest’ultimo abbia 
    espresso il proprio consenso scritto in tal senso nel momento in cui ha conferito 
    l’incarico;
 
    - le coordinate del conto corrente di uno degli intermediari di cui all’art. 
    15, comma 1, lettere b), c), e d), nel caso di registrazione del contratto, 
    da parte di quest’ultimo, per conto dell’utente.
 
  
  Si ricorda che, per poter procedere al pagamento tramite modello F24 telematico, 
  è necessario essere titolari di un conto corrente presso un Istituto di credito 
  convenzionato con l’Agenzia delle Entrate: l’elenco delle banche convenzionate 
  è disponibile sul sito http ://www.agenziaentrate.it/.
  I singoli utenti possono richiedere l’addebito sul proprio conto corrente già 
  a decorrere dal 1 gennaio 2002; tale richiesta può essere effettuata, invece, 
  sul conto corrente dell’intermediario che esegue la registrazione telematica per 
  conto dell’utente a partire dal 1 febbraio 2002.
  L’Agenzia delle Entrate attesta l’esito dell’addebito relativo alle imposte di 
  registro, di bollo, degli eventuali interessi e sanzioni, mediante ricevute, rese 
  disponibili per via telematica. Gli Uffici sono tenuti a verificare la regolarità 
  dei versamenti effettuati: in caso di omesso o insufficiente pagamento, i medesimi 
  richiedono ai soggetti tenuti alla registrazione ai sensi del già citato art. 
  10 del Testo Unico, con le modalità consuete, la maggiore imposta, gli eventuali 
  interessi e le sanzioni.
  - Adempimenti a carico dei soggetti che effettuano la registrazione telematica.
   Gli utenti che hanno provveduto direttamente alla registrazione telematica 
  dei contratti di locazione, sono tenuti a consegnare alle altre parti contraenti, 
  copia della ricevuta che attesta il buon esito dell’operazione.
  Per quanto concerne gli intermediari di cui all’art. 15 lettere b), c), d) ed 
  e), questi soggetti sono tenuti, in primo luogo, a rilasciare, anche se non richiesta 
  e contestualmente al conferimento dell’incarico, una dichiarazione di impegno 
  a provvedere alla registrazione la quale deve essere debitamente datata e sottoscritta.
  In secondo luogo, devono consegnare al contribuente che ha conferito tale incarico 
  due copie della ricevuta di avvenuta registrazione, posto che una di esse resta 
  comunque destinata all’altra parte contraente che non ha richiesto la registrazione, 
  e una copia della ricevuta di pagamento delle imposte dovute.
  Infine, si ricorda che, ai sensi dell’art. 23, ultimo comma, del decreto in commento 
  gli utenti sono tenuti a conservare per dieci anni i contratti e le ricevute di 
  cui sopra, anche al fine di consentire gli opportuni controlli da parte dell’Agenzia 
  delle Entrate.
  - Prodotti software.
 
  L’Agenzia delle Entrate fornisce gratuitamente, attraverso il proprio sito www.agenziaentrate.it, 
  il software che consente il collegamento ai servizi telematici Entratel e Internet, 
  quello che esegue il controllo di conformità dei contratti alle specifiche tecniche 
  contenute nel DTD allegato al decreto dirigenziale in commento e quello che consente 
  la trasmissione telematica dei file.
  La predisposizione dei contratti in formato XML secondo le specifiche tecniche 
  contenute nel DTD può essere eseguita utilizzando i prodotti software disponibili 
  sul mercato e facilmente reperibili anche via Internet.
  Inoltre, coerentemente con la politica di semplificazione e facilitazione dell’assolvimento 
  degli adempimenti da parte dei cittadini che intendono assolvere autonomamente 
  ai propri obblighi tributari, l’Agenzia delle Entrate fornirà via Internet, entro 
  il prossimo gennaio 2002, un pacchetto software che consentirà di predisporre, 
  in formato XML, i contratti delle seguenti tipologie previste dalla
  legge n. 431/98 
  :
  
    - locazione ad uso abitativo,
 
    - locazione ad uso abitativo a canone convenzionato,
 
    - locazione ad uso abitativo di natura transitoria,
 
    - locazione di natura transitoria per studenti.
 
  
  Le Direzioni regionali avranno cura di diffondere adeguatamente le novità introdotte 
  dal D.P.R. n. 404/2001 e dal provvedimento 12 dicembre 2001 adottando opportune 
  ed efficaci iniziative informative nei confronti degli utenti.
 
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