Delibera del 29 settembre 2002, n. 84
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge
9 dicembre 1998, n. 431, recante "disciplina delle locazioni e del rilascio
degli immobili adibiti ad uso abitativo" che, all'art. 8, prevede l'applicazione
di agevolazioni fiscali a favore dei proprietari che stipulino contratti di locazione
secondo la modalità "concertata" nei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge
30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio
1989, n. 61, e che rimette a questo Comitato l'aggiornamento biennale del relativo
elenco su proposta dell'allora Ministro dei lavori pubblici, formulata d'intesa
con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia e avendo riguardo alle risultanze
dell'attività dell'osservatorio della condizione abitativa;
Vista la propria delibera 14 febbraio 2002, n. 4 (Gazzetta
Ufficiale n. 199/2002), che stabilisce criteri e procedure per la revisione dell'elenco
dei comuni ad alta tensione abitativa, demandando a regioni e province autonome
l'individuazione di detti comuni entro una soglia predeterminata di popolazione
e con il vincolo di inserire comunque in elenco i comuni capoluogo di provincia,
e che rinvia ad una successiva delibera l'approvazione dell'elenco complessivo che
sarà elaborato dal Ministero delle infrastrutture sulla base degli elenchi di cui
sopra;
Vista la nota n. 707 del 10 settembre 2002, inviata dalla regione Piemonte, coordinatrice
delle regioni in materia di edilizia residenziale, che ha segnalato difficoltà interpretative
del deliberato, chiedendo in particolare una riformulazione del testo in questione
in modo da offrire un'interpretazione univoca che risulti coerente con l'intesa
raggiunta il 14 febbraio 2002 in sede di conferenza unificata;
Vista la nota n. 11464 del 18 settembre 2002, con la quale il Ministero delle infrastrutture
ha fatto propria la suddetta richiesta;
Preso atto che, in assenza di dati specifici sull'utilizzo dello stanziamento recato
dalla legge n. 431/1998, i criteri dettati nella richiamata delibera sono intesi
ad evitare un incremento della popolazione potenzialmente interessata dalle agevolazioni
fiscali, calcolata sulla base delle rilevazioni ISTAT 2000;
Preso atto che l'interpretazione sostenuta nelle note menzionate soddisfa comunque
alla suddetta esigenza;
Ritenuto di aderire alle richieste di cui alle note medesime e di far decorrere
i termini per la trasmissione degli elenchi da parte delle regioni e province autonome
dalla data di pubblicazione della presente delibera, che mira a definire in modo
inequivoco la "soglia" di popolazione entro cui procedere all'individuazione dei
comuni ad alta tensione abitativa;
Delibera:
"Le regioni e le province autonome possono incrementare la soglia di "popolazione interessata specificata al punto 1 di un ulteriore 20% (percentuale questa riportata alla colonna C del citato allegato) ed integrare l'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa di cui al punto 2 sino alla concorrenza con il valore così ottenuto, che viene definito "peso totale attribuibile ed è indicato alla colonna D dell'allegato medesimo.
Le regioni e le province autonome - solo nel caso che il "peso totale attribuibile di cui alla menzionata colonna D risulti inferiore al 36% della popolazione residente nel rispettivo ambito territoriale, sempre calcolata con riferimento ai dati ISTAT 2000 - possono integrare ulteriormente l'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa sino alla concorrenza con tale valore percentuale".
Roma, 29 settembre 2002
Il Presidente: Berlusconi
Il segretario del CIPE: Baldassarri
Registrata alla Corte dei conti l'11 novembre 2002
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6
Economia e finanze, foglio n. 241