ACCORDO PER LA CITTA' DI LUCCA

Accordo territoriale in attuazione della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 5 marzo 1999

 Il giorno 30 agosto 1999, in Lucca

fra

L’Associazione della proprietà edilizia della provincia di Lucca (Confedilizia) in persona del Presidente Marchese Pietro Mazzarosa

L’Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari della provincia di Lucca in persona del Presidente Geom. Federico Andreucci

E

Il Sunia in persona della Sig.ra Anna Maria Michetti
Il Sicet-Cisl in persona del Sig. Aldo Catelli
L’Uniat-Uil in persona del Sig. Osvlado Gianassi
L’Assocasa-Ugl in persona del Geom. Alessandro Cinquini

Si conviene e si stipula quanto segue.

  1. CONTRATTI AGEVOLATI

(art. 2,3 L. n. 431/98 e art. 1 D.M. 5 marzo 1999)

L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Lucca.

Il territorio del Comune di Lucca, acquisite le informazioni concernenti la delimitazione delle microzone censuarie, viene suddiviso in "zone omogenee" come da allegato A.
Per le zone omogenee, vengono definite le fasce di oscillazione dei canoni come da allegato B.
Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo il contratto tipo come da allegato C, recante altresì — come col presente accordo formalmente si conviene — le modalità di aggiornamento del canone nella misura del 75% della variazione ISTAT;
Il canone di locazione di ogni singola unità immobiliare è determinato dalle parti all’interno della fascia di oscillazione di cui all’allegato B e sulla base degli elementi oggettivi di cui all’allegato F.
Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore, le organizzazioni stipulanti il presente Accordo approvano la Tabella che si allega (allegato D).
I metri quadrati utili dell’unità immobiliare sono calcolati sulla base della sua superficie convenzionale con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno.
Ove le singole parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore ad anni tre, la fascia di oscillazione dei canoni di cui all’allegato B relativa alle zone è ubicato l’immobile subirà nei valori minimo e massimo un aumento del due per cento per i contratti di durata di quattro anni, del quattro per cento per i contratti di durata di cinque anni e del sei per cento per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l’intera durata contrattuale.
Per gli immobili di cui all’art. 1, 2 Lett. .a), n. 431/98, le fasce di oscillazione dei canoni di cui al Comune o alle zone ove è ubicato l’immobile subirà nei valori minimo e massimo un aumento del quindici per cento, a valere per l’intera durata contrattuale. Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente ove ricorrente.

Norma transitoria

Per favorire il rinnovo dei contratti di locazione in corso, considerato che è diffusa nel Comune di Lucca la presenza di canoni di locazione particolarmente modesti, si conviene che:

nei casi in cui il canone di locazione attualmente corrisposto sia inferiore al 50% del canone fissato dalle parti, all’interno delle fasce di oscillazione di cui all’All. B per il rinnovo del contratto di locazione in corso, il raggiungimento di tale canone si realizzerà in tre anni:

 

CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI

(art. 5, L. n. 431/98 e art. 2 D.M. 5 marzo 1999)

L’ambito di applicazione dell’accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Lucca.

Ai fini dell’art. 2,4 D.M. 5 marzo 1999, le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuali in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione dei contratti agevolati, per le zone omogenee del Comune di Lucca.

Per i contratti in epigrafe — per i quali le organizzazioni stipulanti concordano l’applicazione della medesima Tabella degli oneri accessori di cui sub 1) allegato D) — vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di esigenze dei proprietari e dei conduttori.

Fattispecie di esigenze dei proprietari:

  1. quando il proprietario ha esigenza di adibire entro diciotto mesi l’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per i seguenti motivi:

Fattispecie di esigenze dei conduttori:

  1. quando il conduttore ha esigenza di:

Si specifica che per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti. Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo il contratto tipo come da allegato E.

Letto, approvato e sottoscritto

 

p. Sicet — Cisl p. l’Associazione della proprietà edilizia
p. Sunia della provincia di Lucca (Confedilizia)
p. Uniat — Uil
p. Associazione Sindacale Piccoli Proprietari
p. Assocasa — Ugl Immobiliari della provincia di Lucca

 

ALLEGATO A

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUCCA IN ZONE OMOGENEE

Articolazione del territorio comunale in microzone censuarie ai sensi della L. 23 dicembre 1996 n. 662 e D.P.R. 23 marzo 1998, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 25 febbraio 1999.

 

ALLEGATO B

Fasce di oscillazione dei canoni di locazione

 

ZONA 1

Individuata nell’allegato A con colore giallo comprendente i seguenti numeri di fogli di mappa:

104 — 105 — 111 — 125 — 128 — 129 — 130- 131 — 132 — 164 — 165 — 196 — 197 — 198

subfasce A B C

Valore minimo canone di £ 11.000 £ 9.000 £ 7.000 al m/mese

Locazione

Valore massimo canone di £ 12.500 £ 11.000 £ 9.000 al m/mese

Locazione

 

ZONA 2

Individuata nell’allegato A con colore rosa chiaro comprendente i seguenti numeri di fogli di mappa:

53 — 54 — 55 — 56 — 64 — 65 — 66 — 67 - 76 — 77 — 78 79 — 80 — 81 — 91 — 92 — 93 — 94 — 103 — 105 — 106 — 107 — 108 — 109 — 110 — 112 — 113 — 114 — 133 — 134 — 135 — 136 — 137 — 138 — 139 — 166 — 163 — 120 — 119 — 121 — 122 — 123 — 124 — 127 — 153 — 154 — 155 — 156 — 157 — 158 — 159 — 160 — 161 — 170 — 173 — 174

 

Subfasce A B C

Valore minimo canone di £ 8.000 £ 6.500 £ 5.500 al m/mese

locazione

Valore massimo canone di £ 9.000 £ 8.000 £ 6.500 al m/mese

Locazione

 

ZONA 3

Individuata nell’allegato A con colore verde chiaro comprendente i seguenti numeri di fogli di mappa:

63 — 75 — 88 — 89 — 90 — 102

Subfasce A B C

Valore minimo canone di £ 9.000 £ 7.500 £ 6.000 al m/mese

Locazione

Valore massimo canone di £ 10.500 £ 9.000 £ 7.500 al m/mese

Locazione

 

ZONA 4-5-7

Individuate nell’allegato A con colore verde scuro comprendente i seguenti numeri di fogli di mappa:

24 — 25 — 26 — 27 — 28 — 40 — 41 — 42 — 43 — 57 — 58 — 68 — 85 — 86 — 87 — 97 — 98 — 99 — 100 — 101 — 115 — 116 — 117 — 118 — 140 — 141 — 142 — 143 — 144 — 145 — 146 — 147 — 148 — 149 — 150 — 151 — 152 — 162 — 167 — 168 — 169 — 171 — 175 — 177 — 176 — 178 — 179 — 180 — 181 — 182 — 183 — 184 — 185 — 186 — 187 — 188 — 189 — 190 — 191 — 192 — 193 — 194 — 195

 

Subfasce A B C

Valore minimo canone di £ 7.000 £ 5.500 £ 4.000

Locazione

Valore massimo canone di £ 9.000 £ 7.000 £ 5.500

Locazione

 

ZONA 6

Individuata nell’allegato A con colore rosa scuro comprendente i seguenti numeri di fogli di mappa:

1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 29 — 30 — 31 — 44 — 45 — 23 — 20 — 16 — 17 — 18 — 19 — 21 — 22 — 35 — 36 — 37 — 38 — 39 — 32 — 33 — 34 — 52 — 51 — 50 — 46 — 47 — 48 — 49 — 59 — 60 — 61 — 62 — 70 — 71 — 72 — 73 — 74 — 69 — 82 — 83 — 84 — 95 — 96

 

Subfasce A B C

Valore minimo canone di £ 6.000 £ 5.000 £ 4.000 al m/mese

locazione

Valore massimo canone di £ 7.500 £ 6.000 £ 5.000 al m/mese

Locazione

 

ALLEGATO F

Elementi oggettivi per la determinazione del canone di locazione all’interno della fascia di oscillazione di cui all’allegato B.

Nella definizione del canone effettivo, collocato tra il valore minimo ed il valore massimo delle fasce di oscillazione, vengono individuate tre subfasce:

le parti contrattuali, assistite — a loro richiesta — dalle rispettive organizzazioni sindacali, nella individuazioni di tali subfasce tengono conto dei seguenti elementi:
  1. immobile edificato o ristrutturato negli ultimi dieci anni;

  2. appartamento sito in immobile con meno di 8 unità;

Le parti contrattuali individueranno la collocazione dell’immobile nella subfascia A quando siano presenti nell’immobile stesso almeno 16 degli elementi sopra indicati nella subfascia B quando siano presenti nell’immobile stesso almeno 6 degli elementi sopra indicati.

Sono collocati nella subfascia C gli immobili che presentino meno di 6 degli elementi tra quelli sopra indicati.