ACCORDO PER LA CITTÀ DI AGRIGENTO

Accordo territoriale in attuazione della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 5 marzo 1999

Le Organizzazioni Sindacali della Proprietà CONFEDILIZIA.

Le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini SUNIA, UNIAT, SICET,

Convengono e stipulano il seguente accordo:

  1. Il presente accordo ha valore per tutto il territorio del Comune di Agrigento suddiviso in 6 zone censuarie , individuate e specificate nei grafici e nella tabella di cui all’allegato "A";

  2. I valori di oscillazione dei canoni di locazione per ogni zona di cui al punto 1 sono quelli previsti nell’allegato "A";

  3. L’individuazione della fascia di oscillazione di cui allegato "A" è effettuato applicando gli elementi della tabella di cui all’allegato "B" il calcolo della superficie dell’unità abitativa sarà effettuato in mq. utili e secondo i criteri stabiliti nella tabella "B1";

  4. La durata minima del contratto sarà di tre anni più due per l’ipotesi di proroga di cui all’art. 2 comma 5 della L.431/98. Le parti potranno concordare altresì una durata del contratto superiore ad anni tre: in tal caso i valori minimi e massimi della fascia di oscillazione applicabile saranno aumentati del due per cento per i contratti con durata quadriennale, quattro per cento per quelli quinquennali, del sei per cento per durate superiori. Tutto ciò a valere per l’intera durata contrattuale;

  5. Ciascuna parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione del contratto allegato (allegato C) nonché in ordine all’esatta applicazione dell’Accordo territoriale, anche a riguardo del canone, una Commissione di conciliazione stragiudiziale, formata da due componenti — scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo — sulla base delle designazioni, rispettivamente del locatore e del conduttore, quanto ad un terzo — che svolgerà eventualmente funzione di presidente — sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo;

  6. Il contratto tipo ad uso abitativo (allegato "C") è definito sulla base del modello allegato al D.M. 05/03/1999 con l’inserimento dei seguenti articoli:
    6.1
    Il canone potrà essere aggiornato annualmente previa richiesta da effettuarsi da parte del locatore a mezzo lettera raccomandata A.R. e nella misura pari al 75% della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai relativi all’anno precedente. L’aggiornamento decorrerà dal mese successivo a quello della richiesta;
    6.2
    In caso di variazione in più o in meno dell’imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire la commissione stragiudiziale di conciliazione prevista dall’accordo di cui al punto 4 la quale determinerà, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l’eventuale periodo di proroga biennale, o fino a nuova variazione.
  7. Il contratti tipo di locazione ad uso abitativo di natura transitoria (allegato "E"), è definito sulla base del modulo allegato al D.M. 05/03/1999. La qualificazione dell’esigenza del locatore o del conduttore che giustifica la transitorietà del contratto viene individuata nel seguente modo: Quando il proprietario ha esigenza di adibire entro diciotto mesi l’immobile ad abitazione propria, dei figli, dei genitori, per motivi di: Quando l’inquilino ha esigenza di un contratto di natura transitoria a causa di :
  8. Il canone di locazione di natura transitoria per esigenze abitative degli studenti universitari (allegato "G") è definito sulla base del modello allegato al D.M. 05/03/1999.
  9. In materia di oneri accessori le parti faranno riferimento all’allegata tabella "F" di ripartizione degli stessi. Resta comunque inteso che per quanto non espressamente previsto si fa riferimento agli artt. 9, 10 della legge 392/1978.
  10. Al fine di integrare la capacità contrattuale dei soggetti stipulanti in riferimento alla determinazione dei contenuti, si rileva l’opportunità dell’assistenza sindacale.
  11. Il presente accordo potrà formare oggetto di revisione anche prima della sua naturale scadenza qualora:

 

Agrigento lì

SUNIA SICET UNIAT

Galione Carmelo Angelo De Marco Vincenzo Contino

 

CONFEDILIZIA

Ing. Salvatore Lauricella


AGRIGENTO

ZONA CENSUARIA 1/A

Fiume Akragas, strada comunale Fondacazzo, Via Garibaldi, via Porta di Mare, via Empedocle, via Delle Torri, via Gioieni, via S.Stefano, strada vicinale Montaperto, strada nazionale 104, strada vicinale Pettinata, strada comunale Amagione, ponte di ferro n.98, Comune di Favara, Vallone San Benedetto, strada comunale Colombaro, SS 110, Vallone Petrusa, Scorrimento Agrigento-Caltanissetta, Regia Trazzera Mosè, Parco Angeli, Vallone Favara-Naro, strada Vicinale Misita, fiume Naro, strada comunale Magazzeni, Vallone S.Biagio, strada comunale dei Templi, SS.108.

  Canone concordato  
1° fascia £/mq. 2° fascia £/mq. 3° fascia £/mq.
3690/4838 4838/5658 5658/6970

ZONA CENSUARIA 1/A - AREA DI PREGIO

Piazza Vittorio Emanuele, Viale della Vittoria, Via Giovanni XXIII, Via Diodoro Siculo, Via Minerva

  Canone concordato  
1° fascia £/mq. 2° fascia £/mq. 3° fascia £/mq.
4510/5658 5658/6478 6478/7790

 

ZONA CENSUARIA 1/B

Strada comunale Monserrato, fiume Akragas, ferrovia Porto Empedocle-Rocca Palumba, comune di Porto Empedocle

 

  Canone concordato  
1° fascia £/mq. 2° fascia £/mq. 3° fascia £/mq.
3280/4084 4084/4658 4658/5576

 

ZONA CENSUARIA 2

Via Gioeni, via delle Torri, Via Empedocle, Via Porta d Mare, Via Garibaldi, via S.Marta, piazza Don Minzoni, via Duomo, piazza Plebis Rea, via S, Stefano, fiume Akragas, SS.108.

  Canone concordato  
1° fascia £/mq. 2° fascia £/mq. 3° fascia £/mq.
3444/4304 4304/4918 4918/5900

 

ZONA CENSUARIA 3/A

Strada comunale Templi, Vallone S.Biagio, strada comunale Magazzeni, strada provinciale Cavaleri Magazzeni, comune di Palme di Montechiaro

  Canone concordato  
1° fascia £/mq. 2° fascia £/mq. 3° fascia £/mq.
2952/3698 3698/4231 4231/5084

 

ZONA CENSUARIA 3/B

Ferrovia Porto Empedocle-Rocca Palumba, fiume Akragas, mare Mediterraneo

  Canone concordato  
1° fascia £/mq. 2° fascia £/mq. 3° fascia £/mq.
3690/4407 4407/4920 4920/5740

 

ZONA CENSUARIA 3/B — AREA DI PREGIO

S. Leone

  Canone concordato  
1° fascia £/mq. 2° fascia £/mq. 3° fascia £/mq.
4510/5801 5801/6724 6724/8200

 

ZONA CENSUARIA 4

Zone sparse

  Canone concordato  
1° fascia £/mq. 2° fascia £/mq. 3° fascia £/mq.
1640/2070 2070/2378 2378/2870

 


Allegato B

DETERMINAZIONE DELLA FASCIA PER APPLICAZIONE DEL CANONE

1° Fascia: la presenza di fino a tre elementi sottoelencati;
2° Fascia: la presenza di quattro o cinque elementi sottoelencati;
3° Fascia : la presenza di più di cinque elementi sottoelencati;

 

ALLEGATO B 1

CALCOLO DELLA SUPERFICIE DELL’UNITA’ ABITATIVA IN MQ. UTILI

DETERMINAZIONE DEL METROQUADRATO UTILE

Si conviene che i valori minimi e massimi di ciascuna fascia di oscillazione saranno espressi in mq. utili mensili.

Il metroquadro utile è determinato secondo i seguenti criteri:

  1. La superficie calpestabile al netto dei muri perimetrali ed interni dei vani principali ed accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili;
  2. La superficie dei vani accessori a servizio diretto dei vani principali (soffitte, cantine e simili), computate nella seguente misura:
  3. la superficie di balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva della singola unità abitativa, computata nella misura:
  4. la superficie dell’area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità abitativa, computata nella misura del 10% fino alla superficie definita nel punto 1, e del 2% per la superficie eccedente detto limite. La superficie delle pertinenze e dei vani accessori a servizio indiretto di quelli principali, definite con le modalità dei punti precedenti entrano nel computo della superficie utile fino ad un massimo pari alla metà della superficie dei vani di cui al punto 1.
  5. In caso di superficie inferiore ai 50 mq. la stessa viene moltiplicata per il coefficiente 1,20.