Fra le seguenti organizzazioni:
CONFEDILIZIA — Associzione della Proprietà Edilizia della Provincia di Rovigo in persona del Presidente pro-tempore Sig. Gianfranco Caselli,
SUNIA — in persona del Delegato provinciale Signor. Saccardin Alberto,
SICET — in persona del Delegato provinciale Sig. Amedeo Remoto,
UNIAT — in persona del Delegato provinciale Sig. Nando Devoti,
UPPI — in persona del Delegato provinciale Sig. Silvano Pigato,
ASPPI — in persona del Delegato provinciale Sig. Alessandro Boniolo,
CONIA — in persona del Delegato provinciale Sig. Toso Mauro
Constata la rituale convocazione da parte del Comune di Rovigo di tutte le associazioni organizzazioni operanti sul territorio, si conviene e stipula quanto infra.
(art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1 D.M. 5/3/1999)
L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Rovigo.
Il territorio del Comune di Rovigo, acquisite le informazioni concernenti la delimitazione delle microzone catastali e considerata l’estensione delle zone urbanizzate nella realtà locale, nonchéla zonizzazione eseguita a suo tempo dal Comune per la determinazione dell’equo canone", viene suddiviso in 3 zone omogenee: Centro Storico allargato (corrispondnete alle zone individuate nella planimetria che viene allegata al presente atto sotto la lettera A), zona Periferica (corrispondente alla descrizione fattane nell’allegato "B"); zona Agricola — Insediamenti Produttivi (corrispondente alla descrizione fattane nell’allegato "C").
Per il Comune interessato e quindi per le 3 zone omogenee vengono individuate tre fasce di oscillazione dei canoni di locazione, definite:
Nella definizione della metratura dell’alloggio va compresa tutta la superficie calpestabile di qualsiasi tipo, concessa in locazione, compresi gli accessori e pertinenze. Questi ultimi vengono così calcolati: garage al 50% posto auto esterno, cantine, terrazze al 25% spazio verde al 10% della superficie utile.
Vengono individuati i segumenti parametri caratteristici dell’alloggio destinati alla locazione:
All’interno di ogni fascia avendo già fissato il canone massimo e minimo a metro quadrato/anno vengono determinate tre subfasce:
Sulla base dei parametri caratteristici dell’alloggio, determinato lo scenario
complessivo dei 18 elementi sopra elencati, viene concordato che con almeno 11 elementi
presenti si ricadrà nella fascia, da 8 a 10 elementi presenti si cadrà nella seconda
fascia e fino a 7 elementi si ricadrà nella terza fascia.
Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l’allegato tipo
di contratto (allegato D), recante altresì le modalità di designazione dei componenti
la Commissione Conciliativa Stragiudiziale facoltativa secondo quanto stabilito
dal protocollo d’intesa Confedilizia-Sunia-Sicet-Uniat, nonché — come col presente
Accordo formalmente si conviene — le modalità di aggiornamento del canone nella
misura del 75 per cento della variazione ISTAT. Per quanto attiene alla ripartizione
degli oneri accessori fra locatore e conduttore, le organizzazioni stipulanti il
presente Accordo approvano l’allegata Tabella (allegato E).
Per gli immobili di cui all’articolo 1 comma 2 lettera a), Legge n 431/98 le fasce
di oscillazione dei canoni di cui al Comune o alle zone ove è ubicato l’immpobile
subirà nei valori minimo e massimo un aumetno fino ad un massimo del 10 per cento,
a valere per l’intera durata contrattuale.
Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo si intendono fin d’ora
disponibili ad assistere le parti nelle trattative precontrattuali per la definizione
delle condizioni del contratto, ivi compresa la determinazione del canone.
(Art. 5, comma 1, Legge 431/98 e art. 2 DM 5/3/1999)
L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe
è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Rovigo.
Ai fini dell’art. 2, comma 4, DM 5 marzo 1999, le Organizzazioni stipulanti danno
atto che il canone dei contratti individuali in epigrafe sarà definito dalle parti
all’interno dei valroi minimi e massimi stabilit iper le fasce di oscilalzione dei
contratti agevolati, per le zone corripondenti all’intero territorio del Comune
di Rovigo.
Limitatamente agli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), tali fasce di
oscillazione subiranno lo stesso aumento e con le stesse modalità di cui ai contratti
sub. 1).
Per i contratti in epigrafe - per i quali le Organizzazioni stipulanti concordano
l’applicazione della medesima Tabella degli Oneri accessori di cui sub. 1) - vengono
individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di esigenze
dei proprietari e dei conduttori.
Fattispecie di esigenze dei proprietari:
Fattispecie di esigenze dei conduttori:
Si specifica inoltre che per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo
è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una
sola delle parti contraenti.
Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l’allegato tipo
di contratto (allegato F), recante altresì le modalità di designazione dei componenti
la Commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa.
CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(art. 5 commi 3 e 2, L 431/98 e art. 3 DM 5.3.1999)
L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe
è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Rovigo sede di corsi universitari
distaccati e di corsi di diploma universitario.
Le face di oscillazione dei canoni di locazione per i contratti in epigrafe definite
sulla base delle fasce di oscillazione previste per la zona omogenea individuata
nell’allegato "A" alla quale vengono aggiunte le zone dei quartieri S. Pio X e Tassina.
Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. C), L. 431/98, le fasce di oscillazione
dei canoni di cui al Comune o alle zone è ubicato l’immobile subirà nei valori minimo
e massimo un aumento fino ad un massimo del 10 per cento, a valere per l’intera
durata contrattuale.
Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l’allegato tipo
di contratto (allegato G) recante le modalità di designazione dei componenti la
Commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa secondo quanto stabilito dal
Protocollo d’intesa Confedilizia-Sunia-Sicet-Uniat, nonché — come col presente Accordo
formalmente si conviene — le modalità di aggiornamento del canone nella misura del
75 per cento della variazione Istat. Per quanto attiene alla ripartizione degli
oneri accessori le organizzazioni stipulanti concordano l’applicazione della medesima
Tabella di cui sub 1).
Il presente Accordo viene sottoscirtto dai rappresentanti delle organizzazioni in
epigrafe indicate e viene depositato unitametne agli allegati presso il Comune di
Rovigo.
Rovigo lì 15 luglio 1999
CLAUSOLE:
Il presente Accordo resterà in vigore fino alla stipula di altro accordo a seguito
dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale di recepimento di Convenzione nazionale
sostitutiva di quella sottoscritta l’8 febbraio 1999 e potrà, di comune intesa,
formare oggetto di revisione allorché il Comune deliberi aliquote Ici specifiche
per i locatori che lochino sulla base del presente Accordo o siano modificate le
agevolazioni fiscali di cui all’art. 8 della L. 431/98 o intervengano consistenti
variaizoni delle condizioni di mercato locale dei canoni di locazione o quando lo
si ritenga necessario.
In ogni caso le parti si incontreranno entro un anno dalla sottoscrizione del presente
accordo per una verifica delle condizioni di applicabilità.
CONFEDILIZIA — Associzione della Proprietà Edilizia della Provincia di Rovigo in persona del Presidente pro-tempore Sig. Gianfranco Caselli,
SUNIA — in persona del Delegato provinciale Signor. Saccardin Alberto,
SICET — in persona del Delegato provinciale Sig. Amedeo Remoto,
UNIAT — in persona del Delegato provinciale Sig. Nando Devoti,
UPPI — in persona del Delegato provinciale Sig. Silvano Pigato,
ASPPI — in persona del Delegato provinciale Sig. Alessandro Boniolo,
CONIA — in persona del Delegato provinciale Sig. Toso Mauro
ALLEGATO A
ALLEGATO B
Ed inoltre i Centri Edificati delle Frazioni di Rovigo come da P.R.G. e tutto ciò che non è compreso nelle zone A e C
Con esclusione di BORSEA e ROVERDICRE’
ALLEGATO C
ZONA "C" ZONA PERIFERICA e ZONE DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI/PRODUTTIVI
oltre ai confini della ZONA INTERMEDIA si ha questa Zona:e le aree verso la campagna sino ai confini del Comune di Rovigo esclusi i centri edificati elle frazioni di Rovigo risultanti dal PRG.
ALLEGATO E
ACCORDO PER LA DIVISIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI FRA LOCATORE E CONDUTTORE
PREMESSA
Le Segreterie dei Comitati Provinciali del SUNIA-ASPPI-APE-UPPI della Provincia di Rovigo con la collaborazione dell’AIACI Sezione Provinciale di Rovigo, al termine di una serie di incontri, tesi alla redazione dell’Accordo per la "suddivisione", tra locatore ed inquilino, delle spese accessorie negli stabili in Provincia di Rovigo e con riferimento alla nuova normativa prevista dalla Legge 27/7/1976 n 392 e con particolare riferimetno all’art. 9
HANNO STIPULATO
ACCORDO PER LA SUDDIVISIONE, FRA LOCATORE (PROPRIETARIO) E CONDUTTORE (INQUILINO), DELLE SPESE ACCESSORIE NEGLI STABILI IN PROVINCIA DI ROVIGO
Le Organizzazioni ASPPI, SUNIA, UPPI, APE, con la coordinazione dell’AIACI Sezione Provinciale di Rovigo
Il giorno 20 luglio 1987
Visto l’art. 9 della legge 27.07.1978 n 390
HANNO STIPULATO IL SEGUENTE ACCORDO
ART. 1 — PORTIERATO
A carico dei locatori:
A carico degli inquilini
ART. 2 — PULIZIE
A carico degli inquilini al 100%
ART. 3 — PRE-RACCOLTA RIFIUTI
A carico dei locatori:
A carico degli inquilini:
ART. 4 IMPIANTO CENTRALE DI RISCALDAMENTO, IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA CALDA CORRENTE, CONDIZIONAMENTO
A carico dei locatori:
A carico degli inquilini
ART. 5 — ASCENSORE
A carico dei locatori:
A carico degli inquilini:
ART. 6 — AUTOCLAVE
A carico dei locatori:
A carico degli inquilini
ART. 7 — ACQUA POTABILE
A carico dei locatori:
A carico degli inquilini