ACCORDO PER LA CITTÀ DI ROVIGO

Accordo territoriale in attuazione della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 5 marzo 1999

Fra le seguenti organizzazioni:

CONFEDILIZIA — Associzione della Proprietà Edilizia della Provincia di Rovigo in persona del Presidente pro-tempore Sig. Gianfranco Caselli,

SUNIA — in persona del Delegato provinciale Signor. Saccardin Alberto,
SICET — in persona del Delegato provinciale Sig. Amedeo Remoto,
UNIAT — in persona del Delegato provinciale Sig. Nando Devoti,
UPPI — in persona del Delegato provinciale Sig. Silvano Pigato,
ASPPI — in persona del Delegato provinciale Sig. Alessandro Boniolo,
CONIA — in persona del Delegato provinciale Sig. Toso Mauro

Constata la rituale convocazione da parte del Comune di Rovigo di tutte le associazioni organizzazioni operanti sul territorio, si conviene e stipula quanto infra.

 

CONTRATTI AGEVOLATI

(art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1 D.M. 5/3/1999)

L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Rovigo.

Il territorio del Comune di Rovigo, acquisite le informazioni concernenti la delimitazione delle microzone catastali e considerata l’estensione delle zone urbanizzate nella realtà locale, nonchéla zonizzazione eseguita a suo tempo dal Comune per la determinazione dell’equo canone", viene suddiviso in 3 zone omogenee: Centro Storico allargato (corrispondnete alle zone individuate nella planimetria che viene allegata al presente atto sotto la lettera A), zona Periferica (corrispondente alla descrizione fattane nell’allegato "B"); zona Agricola — Insediamenti Produttivi (corrispondente alla descrizione fattane nell’allegato "C").

Per il Comune interessato e quindi per le 3 zone omogenee vengono individuate tre fasce di oscillazione dei canoni di locazione, definite:

Nella definizione della metratura dell’alloggio va compresa tutta la superficie calpestabile di qualsiasi tipo, concessa in locazione, compresi gli accessori e pertinenze. Questi ultimi vengono così calcolati: garage al 50% posto auto esterno, cantine, terrazze al 25% spazio verde al 10% della superficie utile.

Vengono individuati i segumenti parametri caratteristici dell’alloggio destinati alla locazione:

All’interno di ogni fascia avendo già fissato il canone massimo e minimo a metro quadrato/anno vengono determinate tre subfasce:

Centro Storico
da £.110.001 mq./anno a £. 130.000 mq./anno;
da £. 90.001 mq./anno a £. 110.000 mq./anno;
da £. 70.000 mq./anno a £. 90.000 mq./anno;
Periferia da £.100.001 mq./anno a £. 115.000 mq./anno;
da £. 80.001 mq./anno a £. 100.000 mq./anno;
da £. 60.000mq./anno a £. 80.000 mq./anno;
Zona Agricola e Ins. Produttivi:
da £.85.001 mq./anno a £. 100.000 mq./anno;
da £. 70.001 mq./anno a £. 85.000 mq./anno;
da £. 50.000 mq./anno a £. 70.000 mq./anno;

Sulla base dei parametri caratteristici dell’alloggio, determinato lo scenario complessivo dei 18 elementi sopra elencati, viene concordato che con almeno 11 elementi presenti si ricadrà nella fascia, da 8 a 10 elementi presenti si cadrà nella seconda fascia e fino a 7 elementi si ricadrà nella terza fascia.
Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l’allegato tipo di contratto (allegato D), recante altresì le modalità di designazione dei componenti la Commissione Conciliativa Stragiudiziale facoltativa secondo quanto stabilito dal protocollo d’intesa Confedilizia-Sunia-Sicet-Uniat, nonché — come col presente Accordo formalmente si conviene — le modalità di aggiornamento del canone nella misura del 75 per cento della variazione ISTAT. Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore, le organizzazioni stipulanti il presente Accordo approvano l’allegata Tabella (allegato E).
Per gli immobili di cui all’articolo 1 comma 2 lettera a), Legge n 431/98 le fasce di oscillazione dei canoni di cui al Comune o alle zone ove è ubicato l’immpobile subirà nei valori minimo e massimo un aumetno fino ad un massimo del 10 per cento, a valere per l’intera durata contrattuale.
Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo si intendono fin d’ora disponibili ad assistere le parti nelle trattative precontrattuali per la definizione delle condizioni del contratto, ivi compresa la determinazione del canone.

 

CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI

(Art. 5, comma 1, Legge 431/98 e art. 2 DM 5/3/1999)

L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Rovigo.
Ai fini dell’art. 2, comma 4, DM 5 marzo 1999, le Organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuali in epigrafe sarà definito dalle parti all’interno dei valroi minimi e massimi stabilit iper le fasce di oscilalzione dei contratti agevolati, per le zone corripondenti all’intero territorio del Comune di Rovigo.
Limitatamente agli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), tali fasce di oscillazione subiranno lo stesso aumento e con le stesse modalità di cui ai contratti sub. 1).
Per i contratti in epigrafe - per i quali le Organizzazioni stipulanti concordano l’applicazione della medesima Tabella degli Oneri accessori di cui sub. 1) - vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di esigenze dei proprietari e dei conduttori.

Fattispecie di esigenze dei proprietari:

  1. quando il locatore ha necessità di adibire entro 18 mesi l’immobile ad abitazione propria, dei figli, dei genitori per motivi:
  2. qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.

Fattispecie di esigenze dei conduttori:

  1. quando il conduttore ha necessità di un contratto transitorioa causa di:
  2. Qualsiasi altra esigenza specfica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.

Si specifica inoltre che per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.
Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l’allegato tipo di contratto (allegato F), recante altresì le modalità di designazione dei componenti la Commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa.

 

CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI

(art. 5 commi 3 e 2, L 431/98 e art. 3 DM 5.3.1999)

L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Rovigo sede di corsi universitari distaccati e di corsi di diploma universitario.
Le face di oscillazione dei canoni di locazione per i contratti in epigrafe definite sulla base delle fasce di oscillazione previste per la zona omogenea individuata nell’allegato "A" alla quale vengono aggiunte le zone dei quartieri S. Pio X e Tassina.
Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. C), L. 431/98, le fasce di oscillazione dei canoni di cui al Comune o alle zone è ubicato l’immobile subirà nei valori minimo e massimo un aumento fino ad un massimo del 10 per cento, a valere per l’intera durata contrattuale.
Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l’allegato tipo di contratto (allegato G) recante le modalità di designazione dei componenti la Commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa secondo quanto stabilito dal Protocollo d’intesa Confedilizia-Sunia-Sicet-Uniat, nonché — come col presente Accordo formalmente si conviene — le modalità di aggiornamento del canone nella misura del 75 per cento della variazione Istat. Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori le organizzazioni stipulanti concordano l’applicazione della medesima Tabella di cui sub 1).
Il presente Accordo viene sottoscirtto dai rappresentanti delle organizzazioni in epigrafe indicate e viene depositato unitametne agli allegati presso il Comune di Rovigo.

Rovigo lì 15 luglio 1999

 

CLAUSOLE:

Il presente Accordo resterà in vigore fino alla stipula di altro accordo a seguito dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale di recepimento di Convenzione nazionale sostitutiva di quella sottoscritta l’8 febbraio 1999 e potrà, di comune intesa, formare oggetto di revisione allorché il Comune deliberi aliquote Ici specifiche per i locatori che lochino sulla base del presente Accordo o siano modificate le agevolazioni fiscali di cui all’art. 8 della L. 431/98 o intervengano consistenti variaizoni delle condizioni di mercato locale dei canoni di locazione o quando lo si ritenga necessario.
In ogni caso le parti si incontreranno entro un anno dalla sottoscrizione del presente accordo per una verifica delle condizioni di applicabilità.

CONFEDILIZIA — Associzione della Proprietà Edilizia della Provincia di Rovigo in persona del Presidente pro-tempore Sig. Gianfranco Caselli,

SUNIA — in persona del Delegato provinciale Signor. Saccardin Alberto,
SICET — in persona del Delegato provinciale Sig. Amedeo Remoto,
UNIAT — in persona del Delegato provinciale Sig. Nando Devoti,
UPPI — in persona del Delegato provinciale Sig. Silvano Pigato,
ASPPI — in persona del Delegato provinciale Sig. Alessandro Boniolo,
CONIA — in persona del Delegato provinciale Sig. Toso Mauro

 


ALLEGATO A

ZONA "A" CENTRO STORICO allargato
da CIRCONVALLAZIONE OVEST
VIALE PORTA PO con VIA MATTIOLI, VIA CALVI, VIA F/LLI PILON
VIA MARCHIONI fino all’incrocio con VIA FERMI e fino all’incrocio con TANGENZIALE EST
TANGENZIALE EST LIMITE CORSIA SUD e fino incrocio VIALE TRE MARTIRI
VIA DE POLZER con VIA MAFFEI
VIA BRAMANTE
VIALE PORTA ADIGE (direz. Rovigo) da VIA BARUCHELLO (ex Macello) e con VIA GOLDONI (molini polesani)
VIALE MARCONI
VIA PETRARCA
CIRCONVALLAZIONE OVEST

 


ALLEGATO B

Zona "B" ZONA INTERMEDIA e ZONE EDIFICATE (quartieri)
da VIA ZUCCHERIFICIO verso VIA CHIARUGI/VIA G. CFAMPO/ VIA BELLINI / VIA GALLANI
VIA ALBINONI / VIA W. FERRARI / VIA TOSCANINI/ VIA PERGOLESI
Comprese Vicolo e VIA FORLANINI fino alla VIA SGARZI / VIA ISTRIA
e da VIA PODGOTA a VIA VITTORIO VENETO / VIA NEVEGAL / VIA ROVERETO
VIA M. GRAPPA / VIA M. NERO / VIALE TRE MARTIRI (oltre la Tangenziale Zst sino al Bivio per Sarzano)

Ed inoltre i Centri Edificati delle Frazioni di Rovigo come da P.R.G. e tutto ciò che non è compreso nelle zone A e C

Con esclusione di BORSEA e ROVERDICRE’

 


ALLEGATO C

ZONA "C" ZONA PERIFERICA e ZONE DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI/PRODUTTIVI

oltre ai confini della ZONA INTERMEDIA si ha questa Zona:

e le aree verso la campagna sino ai confini del Comune di Rovigo esclusi i centri edificati elle frazioni di Rovigo risultanti dal PRG.

 


ALLEGATO E

ACCORDO PER LA DIVISIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI FRA LOCATORE E CONDUTTORE

PREMESSA

Le Segreterie dei Comitati Provinciali del SUNIA-ASPPI-APE-UPPI della Provincia di Rovigo con la collaborazione dell’AIACI Sezione Provinciale di Rovigo, al termine di una serie di incontri, tesi alla redazione dell’Accordo per la "suddivisione", tra locatore ed inquilino, delle spese accessorie negli stabili in Provincia di Rovigo e con riferimento alla nuova normativa prevista dalla Legge 27/7/1976 n 392 e con particolare riferimetno all’art. 9

HANNO STIPULATO

in uno spirito conciliativo volto a rimuovere le numerose controversie sul riparto di tali spese — un Accordo che, colmando per quanto possibile le lacune e le insufficienze delle leggi in materia, offre un dettagliato elenco, per una corretta ripartizone delle spese a carico di ciascuna delle parti in causa.
L’Accordo che segue — fornisce una articolazione molto vasta che, pur non comprendendo, probabilmente, tutti gli elementi strumentali della complessa produzione tecnica dei servizi moderni, mette a disposizione dell’inquilino e del proprietario un analitico riferimento entro il quale non sembra difficile identiifare, per analogia, le eventuali carenze della regolmanetazione qui prevista.
Resta da aggiungere e precisare che nel testo accluso, allorquando si fa riferimento ad eventuali miglioramenti ed addizioni da parte dell’inquilino, se preventivamente autorizzati dal proprietario, gli stessi, al cessare della locazione, restano acquisiti all’immobile senza corrispettivo, escludendone la rimozione a spese a carico dell’inquilino.
Si precisa altresì che, nella ipotesi di abitazioni di edifici in condominio, il rapporto economico è regolato unicamente fra proprietario ed inquilino, essendo escluso l’intervento dell’Amministratore del Condominio.
Viene costituita inoltre una Commissione paritetica — da articolare su scala provinciale — fra le Organizzazioni firmatarie ASPPI, SUNIA, UPPI, APE, (con rapporto tecnico dell’AIACI), allo scopo di dirimere in via bonaria, con il consenso delle parti, il contenzioso insorto od insorgente fra i proprietari e gli inquilini in riferimento alla applicazione ed interpretazione del presente Accordo.

 

ACCORDO PER LA SUDDIVISIONE, FRA LOCATORE (PROPRIETARIO) E CONDUTTORE (INQUILINO), DELLE SPESE ACCESSORIE NEGLI STABILI IN PROVINCIA DI ROVIGO

Le Organizzazioni ASPPI, SUNIA, UPPI, APE, con la coordinazione dell’AIACI Sezione Provinciale di Rovigo

Il giorno 20 luglio 1987

Visto l’art. 9 della legge 27.07.1978 n 390

HANNO STIPULATO IL SEGUENTE ACCORDO

ART. 1 — PORTIERATO

A carico dei locatori:

A carico degli inquilini

ART. 2 — PULIZIE

A carico degli inquilini al 100%

 

ART. 3 — PRE-RACCOLTA RIFIUTI

A carico dei locatori:

A carico degli inquilini:

 

ART. 4 IMPIANTO CENTRALE DI RISCALDAMENTO, IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA CALDA CORRENTE, CONDIZIONAMENTO

A carico dei locatori:

A carico degli inquilini

 

ART. 5 — ASCENSORE

A carico dei locatori:

A carico degli inquilini:

 

ART. 6 — AUTOCLAVE

A carico dei locatori:

A carico degli inquilini

 

ART. 7 — ACQUA POTABILE

A carico dei locatori:

A carico degli inquilini