ACCORDO PER LA CITTÀ DI CHIETI
Accordo definito in sede locale (ed avente effetto per tutto il territorio del
Comune di Chieti ) tra le Organizzazioni della proprietà edilizia e le Organizzazioni
dei conduttori, previsto dall'art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431,
ed in attuazione degli artt. 1, 2, 3 del decreto Ministro dei LL.PP 5 Marzo 1999,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 22.03.99, di concerto con il Ministro
delle Finanze, di attuazione della legge 431/98 sulle locazioni ad uso abitativo.
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CAPITOLO I
Contratti previsti ai sensi dell'art. 2, comma 3, Legge 9 dicembre 1998 e dell'art.
1, D.M. 5 marzo 1999.
Premesso
- che gli accordi territoriali, secondo il disposto dell'art. 1, comma 1, del
D.M. 5 marzo 1999 (ed in conformità alle finalità indicate nell'articolo 2, comma
3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431) devono stabilire fasce di oscillazione
del canone di locazione all'interno delle quali, secondo le caratteristiche dell'edificio
e dell'unità immobiliare, sarà concordato, tra le parti private contrattuali,
il canone per i singoli contratti;
- che l'art. 1, comma 2, del D.M. 5 marzo 1999 prevede che, a seguito delle
convocazioni avviate dai comuni, singolarmente o in forma associata, le organizzazioni
della proprietà edilizia e dei conduttori, maggiormente rappresentative a livello
locale, al fine della realizzazione degli accordi di cui al comma 1, debbano
individuare, acquisite le informazioni concernenti le delimitazioni delle microzone
censuarie, insiemi di aree aventi caratteristiche omogenee per valori di mercato,
dotazioni infrastrutturali (trasporti pubblici, verde pubblico, servizi scolastici
e sanitari, attrezzature commerciali, ecc.), tipi edilizi, tenendo conto delle
categorie e classi catastali;
- che (ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.M. 5 marzo 1999) all'interno delle
aree omogenee individuate, possono essere evidenziate zone di particolare pregio
o di particolare degrado, e che per ogni area ed eventuale zona, gli accordi
territoriali, con riferimento agli stessi criteri d'individuazione delle aree
omogenee, devono prevedere un valore limite minimo e un valore limite massimo
del canone;
- che (ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.M. 5 marzo 1999) nella definizione
del canone effettivo, collocato tra il valore limite minimo e il valore limite
massimo delle fasce di oscillazione, le parti contrattuali private, assistite
-a loro richiesta- dalle rispettive organizzazioni sindacali, terranno comunque
conto dei seguenti elementi: tipologia dell'alloggio; stato manutentivo dell'alloggio
e dell'intero stabile; pertinenze dell'alloggio (posto auto, box, cantina ecc.);
presenza di spazi comuni (cortili, aree a verde, impianti sportivi interni, ecc.);
dotazione di servizi tecnici (ascensore, riscaldamento autonomo o centralizzato,
ecc.); eventuale dotazione di mobilio;
- che (ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.M. 5 marzo 1999) per le compagnie
assicurative, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici o individuali detentori
di grandi proprietà immobiliari eccetera, i canoni saranno definiti, all'interno
dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazioni per aree omogenee
come sopra indicate dalle contrattazioni territoriali, in base ad appositi accordi
integrativi locali fra la proprietà, assistita -a sua richiesta- dall'organizzazione
sindacale dei proprietari dalla stessa prescelta, e le organizzazioni sindacali
dei conduttori rappresentative dell'inquilinato, in ogni caso firmatarie degli
accordi nazionali e/o territoriali;
- che (ai sensi dell'art. 1, comma 6 del D.M. 5 marzo 1999) per gli enti previdenziali
pubblici, si procederà con accordi integrativi locali, anche in relazione a quanto
previsto dal decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e che i canoni relativi
a tale comparto potranno essere determinati in base alle aree omogenee e agli
elementi individuati negli accordi locali integrativi conclusi tra la proprietà,
assistita -a sua richiesta- dall'organizzazione sindacale dei proprietari dalla
stessa prescelta, e le organizzazioni sindacali dei conduttori rappresentative
dell'inquilinato, in ogni caso firmatarie degli accordi nazionali e/o territoriali;
- che (ai sensi dell'art. 1, comma 7 del D.M. 5 marzo 1999) gli accordi definiti
in sede locale possono stabilire durate contrattuali superiori a quella minima
fissata dalla legge, e che in questo caso gli accordi locali individuano le relative
misure di aumento dei valori, minimo e massimo, delle fasce di oscillazione dei
canoni definiti per aree omogenee;
- che (sempre ai sensi dell'art. 1, comma 7 del D.M. 5 marzo 1999) negli stessi
accordi territoriali, che individuano i valori minimi e massimi esprimendoli
in lire ad anno per ogni mq utile o, eventualmente, secondo gli usi locali, possono
essere previste particolari clausole in materia di manutenzioni ordinarie e straordinarie,
ripartizione degli oneri accessori e altro;
- che (ai sensi dell'art. 1, comma 8 del D.M. 5 marzo 1999) la trattativa territoriale
deve definire il contratto tipo, di cui al modello allegato al D.M. 05.03.99
(ed in quel contesto definito allegato A), sulla base degli elementi e condizioni
come previsti dall'art. 8 del D.M. medesimo;
- che il contratto (ai sensi dell'art. 1, comma 9 del D.M. 5 marzo 1999) nella
parte descrittiva deve contenere tutti gli elementi e i riferimenti documentali
e informativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali, lo stato
degli impianti e delle attrezzature tecnologiche anche in relazione alle normative
sulla sicurezza nazionale e comunitaria, nonché una clausola che faccia riferimento
alla reciproca autorizzazione ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
- che (ai sensi dell'art. 1, comma 10 del D.M. 5 marzo 1999) i contratti di
locazione realizzati in base ai criteri definiti dal presente articolo, potranno
essere stipulati esclusivamente utilizzando i contratti tipo stabiliti negli
accordi territoriali, che saranno depositati presso il Comune unitamente agli
accordi territoriali;
- che (ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998)
ai contratti di locazione di immobili a uso abitativo situati nei Comuni di cui
all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge
21 febbraio 1989, n. 61, stipulati o rinnovati ai sensi delle disposizioni dell'articolo
2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 a seguito di accordo definito
in sede locale e nel rispetto delle condizioni fissate dal presente decreto (nonché
ai contratti di cui agli articoli 1, comma 3, e 5, comma 2, della medesima legge
n. 431 del 1998), si applica la disciplina fiscale di cui al seguente comma;
- che (ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998)
il reddito imponibile dei fabbricati locati, determinato ai sensi dell'articolo
34 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ridotto del 30 per cento, a condizione
che nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui s'intende usufruire
dell'agevolazione, siano indicati gli estremi di registrazione del contratto
di locazione, nonché l'anno di presentazione della denuncia dell'immobile ai
fini dell'imposta comunale sugli immobili e il Comune di ubicazione dello stesso
e che in sede di prima applicazione del presente decreto e fino all'eventuale
aggiornamento periodico eseguito ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della citata
legge n. 431 del 1998, la base imponibile per la determinazione dell'imposta
di registro è assunta nella misura del 70 per cento del corrispettivo annuo pattuito;
- che il Comune di Chieti , in base agli elenchi ufficiali vigenti alla data
odierna, rientra nell'elenco di cui sopra;
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Tutto ciò premesso e richiamato, le Organizzazioni della proprietà edilizia
e dei conduttori, avendo acquisito le informazioni concernenti le delimitazioni
dei confini all’interno dei quali si riscontra una sufficiente omogeneità delle
caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei fabbricati ivi esistenti,al fine
della realizzazione degli accordi territoriali di cui all’art.1 ,comma 1 del D.M.
05.03.1999, PUBBLICATO IN Gazzetta Ufficiale n. 67 del 22.03.99, di attuazione della
legge 4431/98, sulle locazioni ad uso abitativo, procedono nel modo che segue.
- INDIVIDUAZIONE DELLE AREE
- Vista la delibera del Consiglio Comunale di Chieti del 25 febbraio 1999
n.194 (allegato n1) con la quale veniva disposta la ripartizione del territorio
comunale in microzone ( allegato 2) , le parti convengono di recepire detta
ripartizione come parte integrante degli accordi ed individuare , ai fini
di cui alla presente convenzione, le seguenti 13 microzone
- Microzona 1 Centro storico
- Microzona 2 Completamente centrale
- Microzona 3 Completamente semicentrale
- Microzona 4 Completamente Centrale 2
- Microzona 5 Completamente periferico e frazioni
- Microzona 6
- Microzona 7 Completamente semicentrale - Agricola 1
- Microzona 8 Agricola 3
- Microzona 9 Completamente periferico e frazioni – Agricola 1
- Microzona 10 Agricola 3
- Microzona 11
- Microzona 12 Industriale
- Microzona 13 Industriale
Aventi caratteristiche sufficientemente omogenee (per valori di mercato; dotazioni
infrastrutturali; trasporti pubblici; servizi scolastici e sanitari: attrezzature
commerciali, ecc.: tipi edilizi, tenendo conto delle categorie e classi catastali
) come meglio individuate e delimitate in elaborato cartografico che si allega
come parte integrante del presente accordo ( allegato 2)
- Si conviene che ove singoli edifici vengano attraversati dalla linea di
confine delle zone, l'edificio sarà incluso nella zona di maggior valore.
- DETERMINAZIONE DEI VALORI DEL CANONE
- Dati i valori di compravendita degli immobili cosi come determinati dal
Comune di Chieti per le singole aree con caratteristiche omogenee individuate
secondo la ripartizione in microzone e calcolato un rendimento del 5% sul
valore di compravendita a mq per un alloggio della superficie convenzionale
così come ricavata dal successivo punto 3, le parti convengono
di determinare (con riferimento agli stessi criteri di individuazione delle
aree omogenee) per ognuna delle suddette aree come individuate in cartografia.(allegato
2), i valori limite minimi e massimi del canone, espressi in lire/annuo per
ogni metro quadrato utile, con relative fasce per ogni area come da (allegato
3).
Tale valori sono stati determinati, anche fatte le opportune valutazioni in
merito:
- alle attuali condizioni locali del mercato degli affitti;
- ai canoni di locazioni in generale correnti su piazza;
- alla complessità e difficoltà di individuare in concreto marcate differenze
tra le specifiche aree individuate, stante una certa omogeneità, su piazza,
dei valori locativi;
- alle agevolazioni fiscali , come ad oggi specificamente esistenti (a
favore del locatore e del conduttore , ciascuno per quanto di sua competenza)
, introdotte dalla normativa per le parti contrattuali private che intendano
ricorrere alla contrattazione del secondo <<canale>> ( previsto all’art.
2 , comma 3 legge 431/98).
- Al fatto che il Comune di Chieti non ha deliberato per l’anno 1999
l’aliquota Ici incentivata al 2 per mille per i proprietari che concedano
in locazione l’immobile attraverso il secondo <<canale>>.
- Per gli alloggi ammobiliati, con mobilio efficiente ed elettrodomestici
funzionanti, il valore di canone effettivo individuato all'interno delle fasce
potrà aumentare fino ad un massimo del 15 per cento.
Si conviene di adottare quanto precede anche nei contratti "transitorio" e
"transitorio per studenti".
- Convengono che il canone di locazione, come definito dalle parti private
contrattuali ai sensi del presente accordo, venga aggiornato automaticamente
ogni anno in misura pari al 75% della variazione accertata dall'Istat,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatisi
nell'anno precedente.
- DEFINIZIONE DEL METRO QUADRO UTILE
- Si ritiene opportuno definire convenzionalmente il concetto di metro quadro
utile; ciò per una avvertita e diffusa esigenza di chiarezza delle future
parti contrattuali private. A tal fine, si osserva che l'art. 1, comma 4,
del D.M. 05.03.99 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 22.03.99)
preveda che:
- le pertinenze dell'unità immobiliare (posto auto, box, cantina, ecc.);
- la presenza di spazi comuni (cortili, aree a verde, impianti sportivi,
ecc.);
- la dotazione dei vari servizi tecnici (ascensore, riscaldamento autonomo
o centralizzato, condizionamento d'aria, ecc.);
debbano essere prese in considerazione dalle parti contrattuali private nella
definizione del canone effettivo, al fine di collocare questo tra il valore
minimo e il valore massimo delle fasce di oscillazione.
Considerato quanto sopra, e considerato quanto previsto agli artt. 7 e 18
del D.M. 3/10/1975, n. 9816 (pubblicato in G.U. n. 330 del 16/12/1975), salve
intervenenze definizioni ufficiali di riferimento, si conviene di computare
i metri quadri utili di ogni unità immobiliare considerando unicamente la
superficie di pavimento dell’unità immobiliare abitativa , misurata al netto
di murature (perimetrali, interne, divisorie, ecc.), pilastri, tramezzi, sguinci,
vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge, ed escluse
pertinenze e parti comuni. La superficie dei balconi e dei terrazzi sarà considerata
nella determinazione della superficie utile solo nella misura del 25% per
quelli fino a trenta metri quadrati, l'ulteriore superficie sarà calcolata
nella misura del 10%. La superficie delle autorimesse regolarmente accatastate
nella categoria C/6, sarà considerata nella determinazione della superficie
utile nella misura del 33%. Inoltre i metri quadrati utili dell'unità immobiliare
sono calcolate sulla base della sua superficie convenzionale con una tolleranza
del cinque per cento in più o in meno..
- Le parti private contrattuali dovranno indicare espressamente in contratto
la misura dei metri quadri utili attribuiti all'unità immobiliare oggetto
del singolo contratto nonché il valore applicato per singolo metro quadro
utile; ciò al fine di chiarezza amministrativa e di prevenzione di possibile
contenzioso.
- RIPARAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE
- Convengono di prevedere, in materia di riparazioni ordinarie e straordinarie
ed oneri accessori, l'applicazione di una tabella "oneri accessori" che si
allega come parte integrante del presente accordo. (allegato
5).
Quando si eseguano sull'immobile importanti ed improrogabili opere necessarie
per conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni che
ne compromettano l'efficienza in relazione all'uso a cui è adibito, o comunque
opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità, il locatore può chiedere
al conduttore che il canone risultante dall'applicazione dei parametri individuati
nell'accordo territoriale venga integrato con un aumento non superiore all'interesse
legale (c.c. 1284) sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati,
dedotte le indennità e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito
o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite. L'aumento decorre
dalla data in cui sono ultimate le opere, se la richiesta è fatta entro 30
giorni dalla data stessa; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese
successivo al ricevimento della richiesta.
- IL CONTRATTO TIPO
- Il contratto tipo per le locazioni stipulate in applicazione dell'art.
2, comma 3, della legge 431/98 è convenuto nella Convenzione nazionale dell'8.2.1999,
indicato come allegato A del D.M. 5 marzo 1999, con le modifiche ed
integrazioni apportate dalla contrattazione territoriale e l'aggiunta della
clausola che segue:
Ciascuna parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito
alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine
all'esatta applicazione dell'Accordo locale, anche a riguardo del canone di
locazione , una Commissione di Conciliazione Stragiudiziale, formata, quanto
a 2 componenti – scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie
dell'accordo di cui trattasi, sulla base delle designazioni rispettivamente
del locatore e del conduttore ,- e quanto a un terzo , che svolgerà eventualmente
le funzioni di Presidente, sulla base della scelta operata dai due componenti
come sopra designati, ove gli stessi , di comune accordo, ritengano di nominarlo.
Il parere della Commissione di Conciliazione è vincolante per le parti richiedenti.
Nota. Le parti convengono di adottare la clausola che precede anche
nei contratti "transitorio" (allegato B) e "transitorio per studenti" (allegato
C), entrambi integranti il D.M. 5/3/99.
- Le parti convengono inoltre di definire il contratto tipo comunque sulla
base dei seguenti elementi e condizioni egualmente previsti dal detto D.M.:
- rinnovo tacito in mancanza di comunicazione;
- previsione, nel caso che il locatore abbia riacquistato l'alloggio
a seguito di legittimo esercizio della disdetta ovvero non lo adibisca
agli usi richiesti, di un risarcimento pari a trentasei mensilità dell'ultimo
canone;
- facoltà delle parti di consentire contrattualmente che il conduttore
possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore,
mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui
il recesso deve avere esecuzione. Indipendentemente dalle previsioni contrattuali
il conduttore qualora ricorrano gravi motivi può recedere in qualsiasi
momento con le modalità di cui sopra;
- previsione, ove le parti lo concordino, di prelazione a favore del
conduttore in caso di vendita dell'immobile;
- possibilità, in sede di accordi locali, di prevedere l'aggiornamento
del canone in misura contrattata e comunque non superiore al 75% della
variazione Istat;
- modalità di consegna dell'alloggio con verbale o comunque con descrizione
analitica dello stato di conservazione dell'immobile;
- produttività di interessi legali annuali sul deposito cauzionale, il
quale non potrà superare le tre mensilità;
- esplicito richiamo ad accordi sugli oneri accessori ai fini della ripartizione
tra le parti e in ogni caso richiamo ad accordi sugli oneri accessori ai
fini della ripartizione e alle disposizioni degli articoli 9 e 10 della
legge 27 luglio 1978, n. 392;
- previsione di una Commissione Conciliativa Stragiudiziale Paritetica.
- In materia di oneri accessori le parti faranno riferimento all'allegata
Tabella (allegato 5) di ripartizione dei medesimi.
- Concordano di prevedere che il contratto tipo, nella parte descrittiva,
debba contenere tutti gli elementi e i riferimenti documentali e informativi
sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti
e delle attrezzature tecnologiche anche in relazione alle normative sulla
sicurezza nazionale e comunitaria, nonché una clausola che faccia riferimento
alla reciproca autorizzazione ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
In luogo della documentazione suddetta il locatore dovrà rilasciare apposita
dichiarazione sostitutiva con la quale si attesta, sotto la propria personale
ed esclusiva responsabilità, la conformità degli impianti alla normativa in
vigore.
- CIRCA IL PRESENTE ACCORDO
- Il presente accordo resterà in vigore fino alla stipula di altro a seguito
dell'emanazione di un nuovo decreto ministeriale di recepimento nazionale
sostitutiva di quella sottoscritta l'8 febbraio 99. I canoni di cui all'allegato
4 formeranno oggetto di revisione entro e non oltre il periodo di 3 anni a
decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo.
Successivamente di comune intesa detti canoni potranno essere revisionati
ogni 3 anni.
- Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo si impegnano
a non sottoscrivere, durante la vigenza del medesimo, accordi territoriali
diversi dal presente.
- Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente rilevano l'opportunità
(e pertanto si rendono fin d'ora disponibili) di una assistenza sindacale
congiunta, al fine di integrare la capacità contrattuale dei soggetti stipulanti
in riferimento alla determinazione delle condizioni e dei contenuti economici.
Le parti riconoscono altresì la necessità di definire forme di rappresentanza
sindacale, la cui disciplina sarà definita con apposito accordo.
- Si conviene di istituire un Osservatorio Locale della Condizione Abitativa,
il cui comitato di indirizzo e controllo dovrà essere composto dalle Organizzazioni
sindacali degli inquilini e della proprietà.
* * *
CAPITOLO II
Contratti per gli usi transitori abitativi previsti ai sensi
dell'art. 5, comma 1, legge 9.12.1998, n. 431 e dell'art. 2, D.M. 05.03.99.
Premesso
- Che la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (in particolare l'art. 5), come attuata
dal D.M. 05.03.1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 22.03.99 (in
particolare l'art. 2) prevede:
- che i contratti di locazione abitativi di natura transitoria di
cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, abbiano
durata non inferiore a un mese e non superiore a diciotto mesi;
- che tali contratti siano stipulati per soddisfare particolari esigenze
dei proprietari e dei conduttori per fattispecie da individuarsi nella contrattazione
territoriale tra le organizzazioni sindacali della proprietà e degli inquilini;
- che (ai sensi dell'art. 2 del D.M. suddetto) il contratto tipo definito a
livello locale deve prevedere una specifica clausola che individui l'esigenza
transitoria del locatore e del conduttore i quali dovranno confermare il verificarsi
della stessa, tramite lettera raccomandata da inviarsi avanti la scadenza nel
termine stabilito nel contratto e che qualora il locatore non adempia a questo
onere contrattuale oppure siano venute meno le cause della transitorietà, il
contratto tipo deve prevedere la riconduzione della durata a quella prevista
all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- che (ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M.) l'esigenza transitoria del conduttore
deve essere provata con apposita documentazione da allegare al contratto;
- che (ai sensi dell'art. 2, comma 4 del D.M.) i canoni di locazione dei contratti
di natura transitoria ricadenti nelle undici aree metropolitane (Roma, Milano,
Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania),
nei comuni con esse confinanti e nei comuni capoluogo di provincia, saranno definiti
dalle parti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di
oscillazione per le zone omogenee, come individuati all'articolo 1 del suddetto
D.M. 5.3.99;
- che (ai sensi dell'art. 2, comma 5 del D.M.) negli stessi accordi territoriali,
che individuano i valori minimi e massimi esprimendoli in lire ad anno per ogni
metro quadro utile, o eventualmente, secondo gli usi locali, possono essere previste
particolari clausole in materia di manutenzioni ordinarie e straordinarie, ripartizione
degli oneri accessori e altro;
- che (ai sensi dell'art. 2, comma 6 del D.M.) la trattativa territoriale deve
definire il contratto tipo, di cui al modello allegato al D.M. 5.3.99 (come allegato
B) sulla base dei seguenti elementi e condizioni:
- durata minima di un mese e massima di diciotto mesi;
- dichiarazioni del locatore e del conduttore che esplicitino l'esigenza
della transitorietà;
- onere per il locatore di confermare prima della scadenza del contratto
i motivi di transitorietà posti a base dello stesso;
- riconduzione del contratto all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre
1998, n. 431 in caso di mancata conferma dei motivi, ovvero risarcimento pari
a trentasei mensilità in caso di mancato utilizzo dell'immobile rilasciato;
- previsione di una particolare ipotesi di transitorietà per soddisfare
esigenze del conduttore che lo stesso deve documentare allegandole al contratto;
- facoltà di recesso da parte del conduttore;
- esclusione della sublocazione;
- previsione, ove le parti lo concordino, di prelazione a favore del conduttore
in caso di vendita dell'immobile;
- modalità di consegna con verbale o comunque con descrizione analitica
dello stato di conservazione dell'immobile;
- produttività di interessi legali annuali sul deposito cauzionale, il quale
non potrà superare le tre mensilità;
- esplicito richiamo ad accordi sugli oneri accessori ai fini della ripartizione
e in ogni caso richiamo alle disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge
27 luglio 1978, n. 392;
- previsione di una commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa;
- che (ai sensi dell'art. 2, comma 7 del D.M.) il contratto nella parte descrittiva
deve contenere tutti gli elementi e i riferimenti documentali e informativi sulla
classificazione catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti e
delle attrezzature tecnologiche anche in relazione alle normative sulla sicurezza
nazionale e comunitaria, nonché una clausola che faccia riferimento alle reciproca
autorizzazione ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
- che (ai sensi dell'art. 2, comma 8 del D.M.) i contratti di locazione realizzati
in base ai criteri definiti dal presente articolo, potranno essere stipulati
esclusivamente utilizzando i contratti tipo stabiliti negli accordi locali, che
saranno depositati presso il comune, unitamente agli accordi territoriali;
- che, essendo il comune di Chieti capoluogo di provincia, i canoni di locazione
saranno definiti dalle parti private contrattuali all'interno dei valori minimi
e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per le zone omogenee, come previsti
all'articolo 1 del suddetto D.M. 5.3.99 e come individuati nel precedente capo
I del presente accordo territoriale e nei rispettivi allegato 2 (cartografia
delle aree omogenee) e allegato 3 (tabelle dei
valori minimi e massimi per ogni area, con relative fasce);
- che si deve richiamare integralmente quanto previsto al capo I in merito
alla individuazione delle aree omogenee e dei valori minimi e massimi e delle
fasce.
Tutto ciò premesso,
1) CIRCA LE ESIGENZE DEI PROPRIETARI E DEI CONDUTTORI PER FATTISPECIE DA
INDIVIDUARSI NELLA CONTRATTAZIONE TERRITORIALE
1.1) Le parti individuano, anche considerati, usi, consuetudini locali,
ecc. le particolari esigenze (delle quali - si specifica- è sufficiente la sussistenza
di una delle sotto indicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti)
come da seguente elenco delle varie fattispecie,
per i proprietari:
- quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale,
artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei
parenti entro il secondo grado;
- quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque
con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali
o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette
a perseguire le predette finalità;
- quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che
debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la
permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori
(il rilascio è condizionato dal possesso della concessione edilizia);
- quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale
ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione
per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo
piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per
eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso
(il rilascio è condizionato dal possesso della concessione edilizia);
- per cambio di destinazione d'uso degli immobili;
- per ristrutturazione con concessione edilizia già rilasciata;
- quando si sia in attesa di vendita con preliminare già stipulato;
- per matrimonio proprio o dei figli;
- per separazione o divorzio;
- per rientro dall'estero;
- qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo
a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto
e per i conduttori:
- per trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- per contratto di lavoro a tempo determinato in Comune diverso da quello di
residenza;
- per assegnazione di alloggio di edilizia pubblica o acquisto in cooperativa
o presso privati di un alloggio che si rende disponibile entro diciotto mesi,
dimostrato con compromesso stipulato;
- per vicinanza momentanea a parenti bisognosi;
- per separazione o divorzio;
- per uso come seconda casa.
- qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore documentabile e/o collegata
ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.
1.2) Convengono che il contratto tipo definito a livello locale debba
prevedere una specifica clausola che individui l'esigenza transitoria del locatore
o del conduttore i quali dovranno confermare il verificarsi della stessa, tramite
lettera raccomandata da inviarsi avanti la scadenza nel termine stabilito nel contratto
e che qualora il locatore non adempia a questo onere contrattuale oppure siano venute
meno le cause della transitorietà, il contratto tipo deve prevedere la riconduzione
della durata a quella prevista all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998,
n. 431.
2) CIRCA IL CONTRATTO TIPO
2.1) Convengono di definire il contratto tipo, sulla base del modello
allegato (precisamente allegato B) al D.M. 05.03.99, con le modifiche apportate
dalla contrattazione territoriale e comunque sulla base degli elementi e condizioni
egualmente previsti dal detto D.M.. Nella parte descrittiva dovrà contenere tutti
gli elementi e i riferimenti documentali e informativi sulla classificazione catastale,
le tabelle millesimali, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche
anche in relazione alle normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria, nonché
una clausola che faccia riferimento alle reciproca autorizzazione ai sensi della
legge 31 dicembre 1996, n. 675. In luogo della documentazione suddetta il locatore
dovrà rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva con la quale si attesta, sotto
la propria personale ed esclusiva responsabilità, la conformità degli impianti alla
normativa in vigore.
2.2) Si richiama comunque quanto altro è previsto al capitolo I, punto
5) in relazione alla clausola aggiuntiva (Commissione di Conciliazione e
Congruità) e agli oneri accessori.
3) CIRCA LE AREE
3.1) Si richiamano integralmente le aree del capitolo I, come da allegato
2.
4) CIRCA LA DETERMINAZIONE DEL CANONE
4.1) Si richiama integralmente quanto previsto al capitolo I, punto
2), con i valori limite minimi e massimi previsti per ogni area con relative
fasce. (allegato 3).
5) CIRCA LE RIPARAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE
5.1) Si richiama integralmente quanto esposto al capitolo 1 punto 4
( allegato 5)
6) CIRCA IL METRO QUADRO UTILE
Si richiama integralmente quanto esposto al capitolo 1 , punto 6
7) CIRCA IL PRESENTE ACCORDO
7.1) Si richiama integralmente quanto esposto al capitolo I, punto 6).
8) CIRCA LA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE E CONGRUITA'.
8.1) Si richiama integralmente quanto esposto al capitolo I, punto 5.
* * *
CAPITOLO III - Contratti per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari,
previsti ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3 , legge 9 dicembre 1998, n. 431 e dell'art.
3, D.M. 05.03.99
* * *
Accordo definito in sede locale (avente effetto per tutto il territorio del
Comune di Chieti tra le Organizzazioni della proprietà edilizia, le Organizzazioni
dei conduttori, le aziende per il Diritto allo Studio e le Associazioni degli Studenti
nonché cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore, come previsto dall'art.
5, commi 2 e 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, e dall'art. 3 del D.M.
05.03.1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 22.03.99, di attuazione
della legge 431/98 sulle locazioni a uso abitativo.
* * *
Premesso che
- Nei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati, nonché
nei comuni limitrofi, gli accordi territoriali (secondo il disposto dell'art.
3, comma 1 del D.M. 5.3.99) devono prevedere particolari contratti tipo per soddisfare
le esigenze degli studenti universitari fuori sede e che tale tipologia contrattuale
è utilizzata esclusivamente qualora l'inquilino sia iscritto a un corso di laurea
in un comune diverso da quello di residenza (da specificare nel contratto);
- in conformità al disposto dell'art. 3, comma 2 del D.M. 5.3.99 i contratti
di cui al comma precedente possono avere durata da -sei mesi- a -tre anni- e
possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari
fuori sede o dalle aziende per il diritto allo studio ed i canoni di locazione
devono essere definiti in accordi locali sulla base delle fasce di oscillazione
per aree omogenee stabilite negli accordi territoriali di cui all'articolo 1
del D.M. 5.3.99;
- in conformità al disposto dell'art. 3, comma 3 del D.M. 5.3.99, gli accordi
locali individuano le relative misure di aumento o di diminuzione degli intervalli
d'oscillazione in relazione alla durata contrattuale, fermo restando che per
ogni singolo contratto, le parti private contrattuali potranno inoltre tenere
conto: della presenza del mobilio; di particolari clausole; delle eventuali modalità
di rilascio, ecc.;
- i conformità del disposto dell'art. 3, comma 4 del D.M. 5.3.99, negli stessi
accordi territoriali, che individuano i valori minimi e massimi esprimendoli
in lire/mq utile o, eventualmente, secondo gli usi locali, possono essere previste
particolari clausole in materia di manutenzioni ordinarie e straordinarie, ripartizione
degli oneri accessori e altro.
- In conformità al disposto dell'art. 3, comma 5 del D.M. 5.3.99, la trattativa
territoriale definisce il contratto tipo, di cui al modello allegato al decreto
ministeriale 5.3.99 (Allegato C) sulla base dei seguenti elementi e condizioni:
- durata minima di sei mesi e massima di trentasei mesi;
- rinnovo automatico salvo disdetta del conduttore;
- facoltà di recesso da parte del conduttore;
- facoltà di recesso parziale per il conduttore in caso di pluralità di
conduttori;
- esclusione della sublocazione;
- modalità di consegna con verbale o comunque con descrizione analitica
dello stato di conservazione dell'immobile;
- produttività di interessi legali annuali sul deposito cauzionale che non
superi le tre mensilità;
- esplicito richiamo ad accordi sugli oneri accessori ai fini della ripartizione
tra le parti e in ogni caso richiamo alle disposizioni degli articoli 9 e
10 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
- previsione di una commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa;
- i conformità al disposto dell'art. 3, comma 6 del D.M. 5.3.99 il contratto
di cui al presente articolo nella parte descrittiva deve contenere tutti gli
elementi e i riferimenti documentali e informativi sulla classificazione catastale,
le tabelle millesimali, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche
anche in relazione alle normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria, nonché
una clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione ai sensi della
legge 31 dicembre 1996, n. 675;
- i conformità al disposto dell'art. 3, comma 7 del D.M. 5.3.99 i contratti
di locazione realizzati in base ai criteri definiti ai sensi del presente articolo
potranno essere stipulati esclusivamente utilizzando i contratti tipo stabiliti
negli accordi locali, che saranno depositati presso il comune unitamente agli
accordi territoriali;
- che alle trattative sono stati invitati:
- L'ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO, Via Unità d'Italia
90/92 - Chieti Scalo;
- L'ASSOCIAZIONE STUDENTESCA "SUD" c/o Università D'Annunzio - Chieti
- che nel comune di Chieti sono attualmente presenti i seguenti corsi universitari:
- Facoltà di Medicina e Chirurgia
- Facoltà di Farmacia
- Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali
- Facoltà di Lettere e Filosofia
Tutto ciò premesso,
1) CIRCA IL CONTRATTO TIPO
1.1) Convengono di definire il contratto tipo, sulla base del modello
allegato (precisamente allegato C) al D.M. 05.03.99, con le modifiche apportate
dalla contrattazione territoriale e comunque sulla base degli elementi e condizioni
egualmente previsti dal detto D.M.. Nella parte descrittiva dovrà contenere tutti
gli elementi e i riferimenti documentali e informativi sulla classificazione catastale,
le tabelle millesimali, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche
anche in relazione alle normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria, nonché
una clausola che faccia riferimento alle reciproca autorizzazione ai sensi della
legge 31 dicembre 1996, n. 675. In luogo della documentazione suddetta il locatore
dovrà rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva con la quale si attesta, sotto
la propria personale ed esclusiva responsabilità, la conformità degli impianti alla
normativa in vigore.
2.1) Tale fattispecie contrattuale è utilizzabile esclusivamente qualora
l'inquilino sia iscritto ad un corso di laurea in comune diverso da quello di residenza.
2.2) Si richiama comunque quanto altro è previsto al capitolo I, punto
5) in relazione alla clausola aggiuntiva (Commissione di Conciliazione e
Congruità) e agli oneri accessori.
2) CIRCA LE AREE
2.1 Si richiamano integralmente le aree del capitolo I, come da allegato
3 .
3) CIRCA LA DETERMINAZIONE DEL CANONE
3.1) Non si ravvisa l'opportunità (in base alla realtà locale) di individuare
misure di aumento o diminuzione degli intervalli di oscillazione in relazione alla
durata contrattuale; si ritiene invece di richiamare integralmente quanto previsto
al capitolo I, punto 2) - (allegato 2), con i valori limite minimi
e massimi previsti per ogni area con relative fasce.
3.2) Quanto sopra, anche valutate: le attuali condizioni locali del mercato
degli affitti per studenti universitari; le agevolazioni fiscali come ad oggi specificamente
esistenti (a favore del locatore e del conduttore, ciascuno per quanto di sua competenza),
introdotte da tale normativa per le parti contrattuali private che stipulino i contratti
del presente capo.
3.3) Per gli alloggi ammobiliati con mobilio efficiente ed elettrodomestici
funzionanti, il valore di canone effettivo individuato all'interno delle fasce potrà
aumentare fino ad un massimo del 15%
3.4) Convengono che il canone di locazione, come definito dalle parti
private contrattuali ai sensi del presente accordo, qualora il contratto abbia durata
superiore ad un anno, venga aggiornato automaticamente ogni anno in misura pari
al 75 % della variazione accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati verificatisi nell'anno precedente..
3.5) Si richiama quant'altro stabilito al capitolo I, punto 2).
4) CIRCA LE RIPARAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE
4.1) Si richiama integralmente quanto esposto al capitolo I, punto
4).
5) CIRCA IL METRO QUADRO UTILE
5.1) Si richiama integralmente quanto esposto al capitolo I, punto
3).
6) CIRCA IL PRESENTE ACCORDO
6.1) Si richiama integralmente quanto esposto al capitolo I, punto
6).
7) CIRCA LA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE E CONGRUITA'.
7.1) Si richiama integralmente quanto esposto al capitolo I, punto 4).
Il presente accordo si compone di complessive _____ pagine.
Chieti, lì __________
Si allegano, come parte integrante del presente accordo territoriale:
- delibera Consiglio Comunale di Chieti (allegato 1);
- cartografia con individuazione delle aree omogenee ( allegato 2)
- tabella riepilogativa con la determinazione dei valori minimi e massimi del
canone, espressi in lire/annuo per ogni metro quadro utile, e relative fasce
di oscillazione del medesimo (allegato 3);
- lettera indirizzata al Comune di Chieti di richiesta di convocazione (
allegato 4)
- tabella di ripartizione degli oneri accessori (allegato 5);
- contratto di locazione ad uso abitativo (allegato A);
- contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria (allegato
B);
- contratto di locazione specifico per studenti (allegato C).
Chieti lì ___________
Leggono, confermano e sottoscrivono le Organizzazioni della Proprietà edilizia:
U.P.P.I. (Unione Piccoli Proprietari Immobiliari) - Con sede legale in Via
Cauta, 18 - Chieti Tel. (085) 4223960.
CONFEDILIZIA (Associazione Provinciale Proprietà Edilizia) - Con sede legale
in V.le B.Croce 25, Chieti Scalo - Tel. 085/4514672.
________________________________
A.S.P.P.I. (Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari) - Con
sede legale in Via …………. - Chieti - Tel. (0871) .
________________________________
CONF.A.P.P.I. (Associazione piccoli proprietari immobiliari) - Con sede legale
in Via Emilia,
18 - Montesilvano - Tel. (085) - 4453561
________________________________
UNIONCASA - Con sede legale in Via ……………………… 24 - Chieti - Tel. (0871) -
________________________________
e dei Conduttori:
S.U.N.I.A. (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini Assegnatari) - Con sede
legale inVia …………………. Chieti - Tel. (0871) _________.
______________________________
U.N.I.A.T. (Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio) - Con sede legale
in Via ………………….Chieti Tel. 0871-
S.I.C.E.T. (Sindacato Inquilini Casa e Territorio) - Con sede legale in Via
C. De Lollis, 10 - Chieti - Tel. 0871/33073, Fax 0871/330852.
Unione Inquilini Con sede in Via ………………….Chieti Tel.0871-
ALLEGATO 3
DOTAZIONI DELL’IMMOBILE
All'interno delle fasce di oscillazione del canale agevolato vengono individuate
fino a tre subfasce; per l'individuazione delle subfasce si tiene conto dei seguenti
elementi:
- autorimessa singola o posto auto coperto;
- cortile comune, o area verde di pertinenza
- cantina
- sottotetto o soffitta
- terrazza o balcone
- appartamento sito in immobile con meno di otto unità
- impianto di acqua corrente
- impianto di riscaldamento
- ascensore
- posto auto scoperto
- impianto di condizionamento
- doppi servizi
- allacciamento alla rete del gas
- porta blindata , e/o serratura di sicurezza
- doppi vetri
- allacciamento alla rete fognaria
- impianto di allarme
- cancello automatico
- impianto di videocitofono
- ubicazione a piano attico
- immobile ultimato da non più di 15 anni , accertato dalla data di ultimazione
dei lavori, e/o ristrutturato entro lo stesso periodo
Le parti contraenti individueranno la collocazione dell'immobile oggetto del
contratto nella subfascia di competenza sulla base della presenza nell'immobile
stesso, quando sia stata prevista una divisione in tre subfasce, di almeno nove
elementi caratterizzanti per la subfascia superiore, o di almeno 5 elementi
per la subfascia intermedia, restando collocato l'immobile nella subfascia
inferiore quando siano presenti meno di 5 elementi.
ALLEGATO 4
TABELLA N. 4 - MICROZONE COMUNALI
Valori di locazione espressi per mq/anno
Numero Microzona |
Denominazione Microzona comunale |
Fogli catastali |
Valore Minimo |
Valore Massimo |
Valore Corrente |
1 |
CENTRO STORICO |
(35) |
L. 42.500 |
L. 127.500 |
L. 89.250 |
2 |
COMPLETAMENTO CENTRALE 1 |
(26,28,29,30,34, 36,37,40, 41,47) |
L. 42.500 |
L. 85.000 |
L. 68.000 |
3 |
COMPLETAMENTO SEMICENTRALE |
(48) |
L. 42.500 |
L. 68.000 |
L. 51.000 |
4 |
COMPLETAMENTO CENTRALE 2 |
(33) |
L. 31.875 |
L. 85.000 |
L. 68.000 |
5 |
COMPLETAMENTO PERIF. E FRAZ. |
(17) |
L. 40.375 |
L. 63.750 |
L. 51.000 |
6 |
|
(8,13,14,18) |
L. 29.750 |
L. 59.500 |
L. 38.250 |
7 |
COMPLETAMENTO SEMICENTRALE AGRICOLA 1 |
(1,2,3,4,5,6,9,10,15,19,20,21,23,31) |
L. 34.000 |
L. 68.000 |
L. 53.125 |
8 |
AGRICOLA 3 |
(22,24,32,38,42,43,49,57) |
L. 29.750 |
L. 59.500 |
L. 36.125 |
9 |
COMPLETAMENTO PERIFERICO E FRAZIONI AGRICOLA1 |
(45,51,52,53,54,55,56) |
L. 34.000 |
L. 68.000 |
L. 53.125 |
10 |
AGRICOLA 3 |
(50) |
L. 29.750 |
L. 59.500 |
L. 36.125 |
11 |
|
(46) |
L. 29.750 |
L. 59.500 |
L. 40.375 |
12 |
INDUSTRIALE |
(39,44) |
L. 31.875 |
L. 63.750 |
L. 42.500 |
13 |
INDUSTRIALE |
(7,11,12,16,25,27) |
L. 31.875 |
L. 63.750 |
L. 42.500 |
ALLEGATO 5
Tabella ripartizione oneri condominiale tra locatore e conduttore
MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO.
- Amministrative,
- Depositi cauzionali per erogazioni di servizi comuni (illuminazione, forza
motrice, gas, acqua, telefono, ecc.) (p)
- Assicurazione dello stabile, ivi compresi gli impianti (50% tra p e c)
- Cancelleria, copisteria, postali, noleggio seria per riunioni (50% tra
p e c)
- Cancelleria, copisteria, postali e noleggio sala per riunioni. se trattasi
di assemblee straordinarie convocate per iniziativa dei conduttori, spese
di Fotocopia dei documenti giustificativi richiesti (c)
- Compenso all'Amministratore del condominio (50% tra p e c)
- Tasse per occupazione temporanea di suolo pubblico e tributi in genere
(p)
- Tassa per passo carraio (c)
- Ascensore
- Installazione (p)
- Sostituzione integrale dell’impianto (p)
- Manutenzione straordinaria compresa sostituzione motore, ammortizzatori,
parti meccaniche, parti elettriche (p)
- Consumi forza motrice e illuminazione (c)
- Riparazione e manutenzione ordinaria della cabina, delle parti meccaniche,
elettriche, dei dispositivo di chiusura, della pulsantiera, comprensiva delle
sostituzioni di piccola entità (c)
- Ispezioni e collaudi periodici eseguiti dall’ENPI o da Enti sostitutivi
e relative tasse di concessione annuali (c)
- Adeguamento alle norme legislative (p)
- Manutenzione in abbonamento (c)
- Rinnovo licenza d'esercizio (c)
- Sostituzione delle funi in conseguenza dell'uso (c)
- Autoclave,
- Installazione e integrale rifacimento (p)
- Sostituzione di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante,
avvolgimento elettrico, ecc.) (p)
- Consumi forza motrice (c)
- Collaudo, imposte e tasse di impianto (p)
- Ispezioni e collaudi periodici eseguiti dagli Enti preposti e relative
tasse di concessione (c)
- Riparazione e piccole sostituzioni di parti in conseguenza dell'uso (c)
- Manutenzione in abbonamento (c)
- Ricarica pressione del serbatoio (c)
- Consumo acqua potabile e calda (c)
- Depurazione e decalcificazione (c)
- Cantine (Spazi di disimpegno delle ...
- Installazione impianto elettrico e suo rifacimento (p)
- Sostituzione lampadine e riparazione impianto elettrico e del regolatore
a tempo (c)
- Installazione impianto idrico e suo - anche parziale - rifacimento (p)
- Riparazione impianto idrico (rubinetti, saracinesche, contatori divisionali,
ecc.), sostituzione lavello (c)
- Installazione e sostituzione di gettoniera per erogazione dell'acqua (p)
- Manutenzione della gettoniera (c)
- Servizio di disinfestazione:- derattizzazione (c)
- Servizi di disinfestazione: deblattizzazione e disinfestazione dei bidoni
dell'immondizia.(c)
- Consumi di energia elettrica e acqua (c)
- Tinteggiatura pareti e soffitti (c)
- Pulizia e relativi materiali d'uso (c)
- Copertura e lastrici
- Rifacimento della struttura dei coperto, ivi compreso il manto (p)
- Ripassatura e riparazione del manto di copertura (c)
- Ripassatura - nei lastrici solari - del manto impermeabilizzazione e della
sovrastante pavimentazione (p)
- Riparazioni delle pavimentazioni, qualora il conduttore ne abbia il diritto
d'uso (c)
- Sostituzione grondaie, converse, bandinelle, paraneve e pluviali (p)
- Pulizia e verniciatura grondaie e sgombero neve nei lastrici agibili(c)
- Rifacimento camini (p)
- Pulizia camini (c)
- Installazione parafulmine (p)
- Corsie e rampe autorimesse
- Rifacimento delle pavimentazioni (p)
- Riparazione e manutenzione delle pavimentazioni (c)
- Installazione di apparecchiatura automatiche - e non automatiche - per
il comando di elementi di chiusura e di radiocomando (p)
- Riparazione degli automatismi di chiusura e di radiocomando, comprensiva
delle sostituzioni di piccola entità (c)
- Installazione e rifacimento di impianto elettrico d'illuminazione (p)
- Sostituzione di lampadine; riparazione impianto elettrico e del regolatore
a tempo (c)
- Installazione impianto idrico e suo - anche parziale rifacimento (p)
- Riparazione impianto idrico (rubinetti, saracinesche, contatori divisionali)
e sostituzione dei lavello (c)
- Installazione e sostituzione della segnaletica verticale (p)
- Realizzazione della segnaletica orizzontale (p)
- Manutenzione ordinaria della segnaletica (c)
- Sostituzione di elementi protettivi (guard-rail, parapetti, cavedi, ecc.)
(p)
- Riparazioni e verniciatura degli elementi protettivi guard-rail, parapetti,
cavedi, ecc.) (c)
- Installazione e sostituzione dell'impianto antincendio, comprese le relative
spese di collaudo (p)
- Ispezioni e collaudi periodici eseguiti dagli Enti preposti e relative
tasse di concessione (c)
- Consumi di energia elettrica e acqua. compreso il canone. per i consumi
di elevata intensità (c)
- Pulizia corsie e rampe. compresi i relativi materiali d 'uso (c)
- Sgombero neve; acquisto e spandimento sale (c)
- Cortili e giardini
- Installazione e sostituzione di recinzioni e di cancelli; costruzione
dei passi carrabili (p)
- Riparazione e verniciatura dei cancelli (c)
- Installazione e sostituzione di apparecchiatura automatiche- e non automatiche-
per il comando di elementi
- di chiusura e di radiocomando (p)
- Riparazione degli automatismi di chiusura e di radiocomando, comprensiva
delle sostituzioni di piccola entità (c)
- Esecuzione di pavimentazione di cortili, marciapiedi e camminamenti in
zone verdi eseguita con materiali di qualsiasi natura (p)
- Riparazione e verniciatura di attrezzature per stendere la biancheria
(c)
- Installazione e sostituzione di attrezzature per stendere la biancheria
(c)
- Realizzazione di segnaletica per la delimitazione dei posti macchina all'aperto
(p)
- Rifacimento periodico della segnaletica per la delimitazione dei posti
macchina all’aperto, in conseguenza delI' uso (C)
- Impianto arboreo ed erbaceo per le aree verdi (p)
- Acquisto attrezzature e macchine occorrenti per la manutenzione delle
aree verdi (p)
- Riparazione delle attrezzature e delle macchine occorrenti per la manutenzione
delle aree verdi, in conseguenza
- del l'uso (c) 1
- Manutenzione delle aree verdi; taglio dei tappeto erboso, potature, giardinaggio,
innaffiature, acquisto concimi ed antiparassitari, consumi d'acqua (c)
- Sostituzione piante ornamentali (p)
- Installazione e sostituzione di impianto di irrigazione e di attrezzature
sportivo - ricreative (panchine, giochi per i
- ragazzi, ecc.) (p)
- Riparazione dell'impianto di irrigazione e delle attrezzature sportivo
- ricreative (c)
- Installazione impianto di illuminazione (p)
- Riparazione impianto di illuminazione; sostituzione lampadine; consumi
di energia elettrica (c)
- Pulizia cortili e aree verdi, sgombero neve, compresi i relativi materiali
d'uso (c)
- Fognature e scarichi
- Allacciamento rete comunale (p)
- Rifacimento e riparazione della rete fognante dal collettore urbano al
fabbricato e all'interno dei fabbricato stesso; installazione del sifone (p)
- Installazione e rifacimento delle colonne montanti e della rete di raccolta
delle acque pluviali nelle aree cortilive, ivi compresi i pozzetti a sifone
(p)
- Riparazione delle colonne montanti e della rete di raccolta delle acque
pluviali nelle aree cortilive ivi compresi i
- pozzetti a sifone (c)
- Pulizia e spurgo dei pozzetti a sifone (c)
- Installazione e sostituzione dell'impianto di sollevamento delle acque
di rifiuto, compreso l'avvolgimento elettrico della pompa (p)
- Riparazione e sostituzione di parti avariate dell'impianto di sollevamento
in conseguenza dell'uso (cuscinetti,
- paracqua, ecc.) (c)
- Spurgo delle reti fognarie e disotturazione delle colonne di scarico e
relativi pozzetti (c)
- Riparazione e disotturazione dei sifoni (c)
- Impianto centralizzato TV
- Installazione e sostituzione di impianto centralizzato TV per la ricezione
di programmi nazionali ed esteri (p)
- Riparazione dell'impianto centralizzato TV per la ricezione di programmi
nazionali ed esteri (c)
- Sostituzione cavi, prese ed altri accessori (p)
- Sostituzione cavi, prese ed altri accessori per l'ampliamento della ricezione
(p)
- Impianti sportivi -(piscine, campi da tennis)
- Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari)-(c)
- Acqua -(pulizia, depurazione, acquisto terra - rossa, manutenzione -ordinaria)-(c)
- Installazione e manutenzione straordinaria (p)
- Pareti esterne
- Restauro integrale delle facciate: rifacimento di intonaci, tinteggiatura,
dei rivestimenti, dei basamenti, dei balconi, delle pensiline e di ogni altro
motivo ornamentale (p)
- Portierato
- Indennità particolari come da contratto nazionale ed accordi particolari
(c)
- annaffiamento aiuole, giardini, fiori e piante (c)
- rotazione sacchi e/o bidoni della spazzatura e loro eventuale
trasporto dal piano cantina al piano stradale (c)
- conduzioni impianto riscaldamento, condizionamento e acqua calda
(c)
- Indumenti da lavoro dei portiere (c)
- Salario, tredicesima, ferie, accantonamento, liquidazione, indennità supplementari
come da vigente contratto nazionale di lavoro dei portieri ed eventuali contratti
integrativi provinciali contributi previdenziali ed assicurativi (c)
- Costo dell'eventuale alloggio del portiere pari alla indennità sostitutiva
prevista dal Ccnl (c)
- Pulizie
- Acquisto attrezzature specifiche (lucidatrice, aspira polvere, spazzole
elettriche, scale, ecc.) (p)
- Pre-raccolta di rifiuti
- Salario o compenso addetto pre-raccolta dei rifiuti (c)
- Contributi previdenziali ed assicurativi addetto (c)
- Sacchi per pre-raccolta e acquisto materiali di pulizia (c)
- Derattizzazione e disinfestazione in genere dei locali legati alla raccolta
delle immondizie (c)
- Tassa rifiuti (c)
- Riscaldamento, produzione d'acqua calda e condizionamento
- Installazione e sostituzione integrale dell'impianto di riscaldamento,
produzione di acqua calda e di condizionamento (p)
- Adeguamento dell'impianto di riscaldamento, produzione d'acqua calda e
di condizionamento alle leggi e ai regolamenti in materia di prevenzione incendi,
contenimento dei consumi od altro (p)
- Sostituzione di caldaia, bruciatore, cisterne e boyler (p)
- Sostituzione di apparecchiatura o parti di esse per danno accidentale
(valvole, saracinesche, pompe di circolazione, manometri, termometri) limitatamente
al danno accidentale (c)
- Riparazione di parti accessorie delle apparecchiatura: valvole, saracinesche,
pompe di circolazione, manometri,
- termometri; avvolgimento elettrico pompe (c)
- Installazione e sostituzione dell' impianto antincendio, comprese le relative
spese di collaudo, acquisto estintori (p)
- Ricarica degli estintori; ispezioni e collaudi periodici eseguiti dagli
Enti preposti e relative tasse di concessione;
- compensi relativi alla tenuta del libretto di centrale (c)
- Retribuzione degli addetti alla conduzione della caldaia, ivi compresi
gli oneri assicurativi e previdenziali (c)
- Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua
(c)
- Pulizia annuale dell'impianto per messa a riposo stagionale: caldaie,
bruciatori, canne fumarie, ecc. (c)
- Riparazione dei rivestimento refrattario (c): ricostruzione (p)
- Costi della fornitura dei calore comprendenti consumo combustibile, assistenza
tecnica all'impianto, forza motrice per il bruciatore, compenso a fuochista
(c)
- Spese manutenzione e funzionamento dei depuratori dell'acqua (c)
- Piccola manutenzione e pulizia filtri dell'impianto di condizionamento
e di depurazione dell'acqua (c)
- Per l'impianto autonomo, manutenzione ordinaria e piccole riparazioni
e sostituzioni a: caldaia, bruciatore, tubazioni, radiatori, valvole e manopole
(c)
- Compenso a tecnici per bilanciamento dell'impianto termico (c)
- Tassa Usl verifica impianto (c)
- Scale ed atri
- Ricostruzione struttura portante della scala, dei gradini e dei pavimenti
dei pianerottoli (p)
- Tinteggiatura e. verniciatura delle pareti del vano scale, ivi compresi
gli infissi, il parapetto e il corrimano (c)
- Fornitura di guide e zerbini (c)
- Fornitura e montaggio di armadietto per contatori (gas, luce, acqua),
di contenitore per bidoni immondizie; di
- bacheca porta targhe (p)
- Riparazione, manutenzione e sostituzione dell'armadietto per contatori
(gas, luce, acqua); di contenitore per
- bidoni immondizie; di bacheca porta targhe (c)
- Fornitura e montaggio di casellari postali (p)
- Installazione dell'impianto elettrico: suoneria, comando tiro porte e
cancelli, illuminazione vano scale, citofono, ecc. (p)
- Riparazione di parti dell'impianto elettrico: suoneria, comando tiro porte
e cancelli, illuminazione vano scale, citofono, ivi compresi i relais, le
elettro serrature e i temporizzatori (c), sostituzione (p)
- Applicazione targhette nominative personali (c)
- Installazione di dispositivo automatici di chiusura (chiudi porta a braccio
o a pavimento) con relative chiavi (p)
- Riparazione e sostituzione di dispositivo automatici di chiusura e chiavi
relative (c)
- Sostituzione dei vetri degli infissi (c)
- Installazione e sostituzione dell'impianto antincendio comprese le relative
spese di collaudo; acquisto estintori
- Ricarica degli estintori; ispezioni e collaudi periodici eseguiti dagli
Enti preposti e relative tasse di concessione (c)
- Installazione di porta lampade, plafoniere, lampadari(p)
- Riparazione e sostituzione di porta lampade, plafoniere, sostituzione
di lampadine e di tubi al neon (c)
- Consumi energia elettrica (c)
- Trattamento delle acque potabili
- Installazione di impianto di trattamento delle acque potabili (addolcimento,
deferrizzazione, ecc.) (p)
- Riparazione e sostituzione di parti componenti l'impianto di trattamento
delle acque potabili, necessaria in
- conseguenza dell'uso (c)
- Consumo di sali, di resine, di forza motrice, ecc. (c)
- Retribuzione dell'addetto alla conduzione dell'impianto (c)
- Vigilanza notturna (c)
MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE SINGOLE UNITA IMMOBILIARI.
- Impianto elettrico
- Rifacimento integrale dell'impianto elettrico (p)
- Riparazione straordinaria dell'impianto elettrico (c)
- Riparazione dell'impianto elettrico per corto circuito(c)
- Sostituzione delle apparecchiatura elettriche (interruttori, prese di
corrente, deviatori, pulsanti e segnalatori acustici e luminosi) (c)
- Sostituzione degli impianti di suoneria, timer luce, scala, citofono e
videocitofono (p)
- Riparazione degli impianti di suoneria, timer luce, scala, citofono e
videocitofono (c)
- Impianto idrico - sanitario - gas
- Installazione e rifacimento integrale dell'impianto idrico, sanitario
e gas (p)
- Sostituzione delle apparecchiatura del bagno e della cucina (c)
- Installazione e sostituzione dei contatori divisionali dell'acqua calda
e fredda (p)
- Pulizia dei contatori divisionali dell'acqua calda e fredda in conseguenza
dell'uso e loro sostituzione (c)
- Riparazione delle rubinetterie (acqua e gas) in conseguenza dei l'uso
e loro sostituzione (c)
- Sostituzione di sifoni (p)
- Disotturazione di elementi di raccordo alle colonne montanti (braghe)
(c)
- Pareti e soffitti (Intonati, tinte, vernici, parati, ecc.)
- Ripristino di intonaci (c)
- Tinteggiatura e verniciatura delle pareti e dei soffitti se volute dal
conduttore nel corso dei rapporto di locazione (C)
- Montaggio di carta da parati o materiali similari se voluto dal conduttore
nel corso del rapporto di locazione (c)
- Pavimenti e rivestimenti
- Rifacimenti di pavimenti e di rivestimenti (p)
- Riparazione di pavimenti e di rivestimenti (c)
- Riscaldamento, condizionamento e produzione d'acqua calda: impianti autonomi
- Rifacimento integrale degli impianti autonomi di riscaldamento, condizionamento
e produzione d'acqua calda (p)
- Sostituzione di parti degli impianti di riscaldamento, condizionamento
e produzione d'acqua calda (caldaia, pompa, bruciatore, condizionatore) (p)
- Riparazione delle apparecchiatura che compongono gli impianti di riscaldamento,
condizionamento e produzione di acqua calda (caldaia, pompa, bruciatore, ecc.),
avvolgimento pompe, gigleurs, sfiato elementi riscaldanti, ecc. (c)
- Sostituzione e riparazione dei bollitore dell'acqua calda (c)
- Pulizia del bruciatore, della caldaia, del bollitore, delle canne fumarie
(c)
- Serramenti e infissi
- Sostituzione di porte, telai finestre, serrande avvolgibili, persiane,
scuri e tende di oscuramento (p)
- Riparazione delle serrande avvolgibili nei seguenti elementi: stecche,
ganci. rullo (c)
- Riparazione e sostituzione delle cordelle di attacco del rullo e delle
molle nelle serrande avvolgibili (c)
- Riparazione delle porte, dei telai finestre, delle persiane, degli scuri,
delle tende esterne di oscuramento e sostituzione di parti accessorie delle
stesse (maniglie, serrature, vetri, cornici) (c)
- Verniciatura di serramenti esterni: serrande avvolgibili. persiane, scuri
e parapetti dei balconi (c)
- Verniciatura di serramenti interni: porte e telai finestre, se voluta
dal conduttore (c).
(LEGENDA: p = proprietario; c = conduttore).