ACCORDO PER LA CITTÀ DI BOLOGNA

Accordo territoriale in attuazione della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 5 marzo 1999

SOTTOSCRITTO TRA SICET, SUNIA, UNIAT, UNIONE INQUILINI, CONIA, ASSOCASA
E CONFAPPI, APE, UPPI, ASPPI, APPC

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 3 della Legge 431/98 ed in attuazione dell’accordo nazionale sottoscritto l’8 febbraio 1999 e recepito nel Decreto Ministeriale n° 67 del  22/3/1999  del Ministero dei LL. PP. di concerto con il Ministro delle Finanze,

le Organizzazioni Sindacali degli inquilini:

SICET
SUNIA
UNIAT
UNIONE INQUILINI
CONIA
ASSOCASA

le Organizzazioni Sindacali delle proprietà:

APE
ASPPI
APPC
UPPI
CONFAPPI

nonché

COOP.NUOVO MONDO
FONDAZIONE CEUQ
ARSTUD
STUDENT OFFICE
convengono e stipulano quanto segue:

il presente accordo ha il valore per tutto il territorio del Comune di Bologna come suddiviso in aree omogenee di cui all’allegato “A”. I confini si intendono tracciati sulla linea di mezzeria delle varie strade.
Il canone viene determinato sulla base di valori al metro quadro che variano a seconda dell’entità della superficie, tra un minimo ed un massimo, nell’ambito di fasce di oscillazione riferite alle specifiche composizioni in vani utili. La composizione da considerare è data dal numero dei vani abitabili, con esclusione, quindi, di cucinotto, bagno ed altri accessori.

Si precisa che alle sotto zone  "zone degradate", indicate per strada all'allegato "A bis", si applicano le fasce relative all'area omogenea immediatamente inferiore. Alle sotto zone "zone di pregio", indicate per strada all'allegato "A ter", si applicano le fasce relative all'area omogenea immediatamente superiore.

La superficie convenzionale da considerare è esclusivamente quella dell’unità immobiliare (con esclusione di balconi, terrazze, e altri accessori), determinata in accordo tra le parti, ovvero, in caso di mancata determinazione congiunta, misurata sulla pianta catastale, o su altra eventualmente prodotta all'autorità amministrativa per pratiche edilizie, in ogni caso da muro a muro esclusi i muri esterni e compresi i tramezzi interni.
A tale fine i metri quadri utili sono calcolati con una tolleranza in più o in meno del 5%, esclusivamente come segue:

Le fasce di oscillazione si applicano in base alla tabella di cui all’allegato "B" ed alla presenza di parametri di cui l’allegato "C" .
All’interno di ciascuna sub-fascia saranno le parti, ove lo richiedano con l'assistenza delle organizzazioni sindacali, a definire in concreto il canone effettivo, prendendo in considerazione con equilibrio lo stato di manutenzione dell’unità immobiliare e del fabbricato, il numero dei parametri presenti, la tipologia dell’alloggio nonché ogni altro elemento di carattere anche più soggettivo ( veduta, comodità ai mezzi di trasporto, ecc.) che possa incidere sul valore dell'immobile.

Il canone effettivo verrà quindi individuato nell'ambito della

FASCIA MINIMA:       quando sono presenti fino a 3 parametri
FASCIA MEDIA:          quando sono presenti da 4 a 6 parametri
FASCIA MASSIMA:    quando sono presenti oltre 6 parametri

Nell'unità immobiliare priva di servizi igienici e/o acqua potabile, il canone non può essere superiore del 10% del valore minimo delle sub-fasce minime; la presenza di qualsiasi altro parametro è, in tal caso, ininfluente.
All'appartamento di almeno due vani privo di impianto di riscaldamento si applicherà il canone minimo della fascia di competenza.
Può essere applicato il valore massimo al metro quadrato utile della fascia massima quando l’appartamento presenta almeno 8 parametri e lo stato di manutenzione è ottimo.
Per gli immobili di cui all'art.1 comma 2, lett. A) L. 431/98, nonché per quelli compresi nella cat. A/7, le fasce di oscillazione dei canoni di cui alle aree dov'è ubicato l'immobile subiranno nei valori minimo e massimo un aumento dell'otto per cento, a valere per l'intera durata contrattuale.

 

APPARTAMENTO AMMOBILIATO.

Il canone come sopra determinato può essere maggiorato fino al 10% quando l'appartamento è ammobiliato.

RIPARTIZIONE DEGLI ONERI ACCESSORI.

Per quanto attiene alla ripartizione  degli oneri accessori fra locatore e conduttore, le parti faranno riferimento nei singoli contratti a loro scelta ad una delle tabelle, allegati "D" ed "E", concordate fra tutte o fra alcune delle organizzazioni stipulanti il presente Accordo. Le stesse associazioni si impegnano ad avviare quanto prima una trattativa per concordare un'unica tabella di ripartizione.

 


Per ulteriori dettagli contattare la sede Territoriale SICET, Sindacato Inquilini Casa e Territorio.