Fra le seguenti organizzazioni:
Fra le seguenti organizzazioni:
CONFEDILIZIA - APE - TORINO
UPPI UNIONCASA
CONFAPPI
ASPPI
APPC
ANPE (FEDERPROPRIETÀ)
E
SUNIA
SICET
UNIAT
ANIAT - CONIA
ASIA
E CON L'INTERVENTO
FONDAZIONE PIER GIORGIO FALCIOLA
e con l’intervento - per la parte relativa ai contratti di locazione
di natura transitoria afferenti agli studenti universitari -
Ente Regionale per il diritto allo studio universitario via Madama Cristina
n. 83 –Torino
L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe
è costituito ai territori-amministrativi del Comune di Torino.
Constatata la rituale convocazione da parte del Comune di Torino di tutte le
Associazioni, organizzazioni ed enti operativi sul Territorio;
Accertate le informazioni concernenti le delimitazioni delle microzone
catastali. Esaminate ed acquisite le indicazioni di cui al DM 30 dicembre 2002
si conviene e stipula quanto .
CAPITOLO I
CONTRATTI AGEVOLATI
(ART. 2, COMMA 3, L. 431/98 E ART. 1 D.M. 30-12-2002)
A) CIRCA LE AREE:
A-1) Si individuano le seguenti aree:
- area 1 Centro
- area 2 Semicentro
- area 3 Periferia
- area 4 Collinare
aventi caratteristiche omogenee (per valori di mercato; dotazione
infrastrutturali; trasporti pubblici; verde pubblico; servizi scolastici e
sanitari; attrezzature commerciali eccetera; tipi edilizi, come meglio e
delimitate in elaborato cartografico a colori che si allega come parte
integrante del presente (allegato 1).
A-2) All’interno delle suddette aree omogenee si ravvisa la necessità e
l’opportunità di evidenziare zone di particolare pregio o degrado;
- nell’area 1 Centro sono di pregio le microzone: 1.1p; 2.1p; 3.1p; 4.1p;
5.1p; 6.1p;
sono di degrado le microzone: 1.1d;
- nell’area 2 Semicentro sono di pregio le microzone: 1.2p; 2.2p;
3.2p;
- nell’area 3 Periferia sono di degrado le microzone: 1.3d;
- nell’area 4 Collinare sono di pregio le microzone: 1.4p; 2.4p.
B) CIRCA I VALORI DEL CANONE:
B-1) Convengono di determinare (con riferimento agli stessi criteri di
individuazione delle aree omogenee) per ognuna delle suddette aree come
individuate in cartografia i valori minimi e massimi del canone, espressi in
euro mensili per ogni metro quadro utile, come da tabelle riepilogative (con
relative sub-fasce per ogni area) che si allegano come parte integrante del
presente.
Tali valori sono stati determinati, anche fatte - per quanto possa occorrere -
le opportune valutazioni in merito:
- alle attuali condizioni locali del mercato degli affitti;
- ai canoni di locazioni in generale correnti su piazza;
- alla complessità e difficoltà di individuare in concreto marcate differenze
tra le specifiche aree individuate, stante una certa omogeneità su piazza dei
valori locativi;
- alle agevolazioni fiscali, come ad oggi specificamente esistenti (a favore del
locatore e del conduttore, ciascuno per quanto di sua competenza),introdotte da
tale normativa per le parti contrattuali private che intendano ricorrere alla
contrattazione del «secondo canale» (previsto dall’art. 2, comma 3 legge
431/98);
- al fatto che pare opportuno, nello spirito della riforma individuare per
ogniarea le relative sub-fasce di oscillazione dei valori individuando elementi
oggettivi di riferimento.
B-2) Convengono che il canone di locazione, come definito dalle parti private
contrattuali ai sensi del presente accordo, venga aggiornato ogni anno in misura
pari al 75% della variazione accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatisi nell’anno precedente;
l’aggiornamento decorrerà a seguito di richiesta con lettera raccomandata.
B-3) Convengono di determinare detti valori minimi e massimi del canone,
esprimendoli in Euro a mese per ogni metro quadro utile, stante l’assenza di
diversi e più utili criteri negli usi locali su piazza.
C) CIRCA IL METRO QUADRO UTILE:
C-1) Si ritiene opportuno definire convenzionalmente, per quanto occorrere possa
il concetto di metro quadro utile; ciò per una avvertita e diffusa esigenza di
chiarezza delle future parti contrattuali private.
A tal fine le parti hanno concordato di calcolare al 100% i metri relativi alle
abitazioni; all’80% i metri relativi ai box; al 25% cantine, soffitte, balconi e
terrazze. Misurazioni nette da muri (la metratura deve intendersi complessiva
dell’alloggio e accessori, box, cantine soffitte,ecc).
C-2) Si reputa oltremodo opportuno invitare le parti private contrattuali ad
indicare espressamente in contratto la misura dei metri quadri utili attribuiti
all’unità immobiliare oggetto del singolo contratto nonché il valore applicato
per singolo metro quadro utile: ciò al fine di chiarezza amministrativa e di
prevenzione di possibile contenzioso. Una variazione della superficie utile
dell’unità immobiliare difforme in più o in meno del 4% di quelle indicate in
contratto, non darà diritto alla modifica del canone annuo convenuto.
D) CIRCA LA DURATA CONTRATTUALE E GLI AUMENTI DI CANONE
D-1) Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale
superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all’allegato 2,
potranno subire, nei valori minimi e massimi, un aumento a valere per l’intera
durata contrattuale, come da valori della tabella all. 2.
In zona di pregio la durata contrattuale superiore a 3 anni non determinerà
aumenti del canone.
E) - CIRCA LE RIPARAZIONI:
E-1) Convengono di prevedere, in materia di riparazioni ordinarie e
straordinarie ed oneri accessori, l’applicazione di una tabella allegato G al
D.M. 20 dicembre 2002.
F) CIRCA IL CONTRATTO TIPO:
F-1) I contratti di locazione verranno stipulati esclusivamente utilizzando il
contratto tipo previsto ed allegato al D.M. 30 dicembre 2002 (allegati A - C -
E).
CAPITOLO II
CONTRATTI PER GLI USI TRANSITORI ABITATIVI
(ART. 5, COMMA 1, L. 431/98 E ART. 2 D.M. 30-12-2002)
A) CIRCA LE ESIGENZE DEI PROPRIETARI E DEI CONDUTTORI PER FATTISPECIE DA
INDIVIDUARSI NELLA CONTRATTAZIONE TERRITORIALE:
A-1) Individuano, anche considerate esigenze, usi, consuetudini locali, le
particolari esigenze (delle quali - si specifica - è sufficiente la sussistenza
di una delle sottoindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti
contraenti) come dal seguente elenco delle varie fattispecie.
A-2) Quando il proprietario ha esigenza di adibire entro diciotto mesi
l’immobile:
- Trasferimento temporaneo della sede di lavoro
- Matrimonio e/o convivenza
- Matrimonio dei figli
- Separazione propria o dei figli
- Rientro dall’estero
- attesa di concessione edilizia o autorizzazione da parte del Comune per la
ristrutturazione o demolizione dell’immobile o ampliamento con alloggio attiguo;
- Intende destinare l’immobile ad uso abitativo commerciale, artigianale o
professionale proprio, ad uso del coniuge, dei genitori, dei figli, dei parenti
fino al secondo grado, indicando l’esatta motivazione all’atto della stipula
contrattuale.
A-3) Quando l’inquilino ha esigenza di un contratto transitorio per motivi di:
- trasferimento momentaneo della sede di lavoro
- contratto di lavoro a tempo determinato in comune diverso da quello di
residenza;
- assegnazione alloggio di edilizia pubblica o acquisto in cooperativa o presso
privati di un alloggio che si rende disponibile entro diciotto mesi dimostrato
con compromesso regolarmente registrato;
- vicinanza momentanea a parenti bisognosi;
- uso seconda casa con permanenza della residenza nella prima casa nello stesso
comune o in comune confinante, con certificazione contrattuale, o rogito
notarile;
- per esigenze di ricerca e di studio;
A-4) Convengono che il contratto tipo definito a livello locale debba prevedere
una specifica clausola che individui l’esigenza transitoria del locatore o del
conduttore i quali dovranno confermare il verificarsi della stessa, tramite
lettera raccomandata da inviarsi avanti la scadenza nel termine stabilito nel
contratto e che qualora il locatore non adempia a questo onere contrattuale
oppure siano venute meno le cause della transitorietà, il contratto tipo deve
prevedere la riconduzione della durata a quella prevista all’articolo 2, comma
1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero in caso di mancato utilizzo
dell’immobile rilasciato un risarcimento pari a 36 mensilità.
A-5) Si danno atto che l’esigenza transitoria del conduttore debba essere
provata con apposita ed idonea documentazione da allegare al contratto.
B) CIRCA IL CONTRATTO TIPO:
B-1) Il contratto tipo, rispettivamente per le proprietà individuali e per le
proprietà di cui all’art. 1 comma 5 e 6 del D.M. 30.12.2002 sono quelli facenti
parte dell’allegato C del decreto stesso.
C) CIRCA LE AREE:
C-1) Si richiamano integralmente le aree del capitolo I, come da allegato 1.
D) CIRCA I VALORI DEL CANONE:
D-1) Si richiama integralmente quanto previsto al capitolo I (allegato 2), con i
valori minimi e massimi previsti per ogni area con relative subfasce.
D-2) Convengono di determinare detti valori minimi e massimi del canone,
esprimendoli in euro al mese per ogni metro quadro utile, stante l’assenza di
diversi e più utili criteri negli usi locali su piazza. Il valore sarà aumentato
del 15% qualora l’immobile abbia ammobiliato almeno la cucina e la camera da
letto. In tale caso non potrà più essere preso in considerazione l’elemento 13
della tabella All. 2 (arredamento per il computo delle tabelle dei valori del
canone).
E) CIRCA LE RIPARAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE:
E-1) Per gli oneri accessori le parti fanno riferimento all’art. 4 del D.M. 30
dicembre 2002 ed allegati.
F) CIRCA IL METRO QUADRO UTILE
F-1) Si richiama integralmente quanto esposto al capitolo primo.
CAPITOLO III
CONTRATTI PER SODDISFARE ESIGENZE ABITATIVE DI STUDENTI UNIVERSITARI
(ART. 5, COMMI 2 e 3, L. 431/98 - D.M. 30-12-2002)
A) CIRCA IL CONTRATTO TIPO:
A-1) Il contratto tipo è quello previsto dall’art. 3 del D.M. 20 dicembre 2002
ed allegati.
B) CIRCA LE AREE:
B-1) Si richiamano integralmente le aree del capitolo I, come da allegato 1.
C) CIRCA I VALORI DEL CANONE:
C-1) Si richiama integralmente quanto previsto al capitolo I (allegato 3), con i
valori minimi e massimi previsti per ogni area con relative subfasce. Il valore
è calcolato senza mobilio.
C-2) Convengono di determinare detti valori minimi e massimi del canone,
esprimendoli in euro a mese per ogni metro quadro utile, stante l’assenza di
diversi e più utili criteri negli usi locali su piazza.
D) CIRCA LE RIPARAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE:
D-1) Per gli oneri accessori le parti fanno riferimento all’art. 4 del D.M. 30
dicembre 2002 ed allegati.
E) CIRCA IL METRO QUADRO UTILE:
E-1) Si richiama integralmente quanto esposto al capitolo primo.
REVISIONE ACCORDO
Il presente accordo resterà in vigore fino alla stipula di altro a seguito
dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale di recepimento di Convenzione
nazionale e potrà, di comune intesa, formare oggetto di revisione allorché il
Comune deliberi aliquote ICI specifiche per i locatori che lochino sulla base
del presente Accordo o siano modificate le agevolazioni fiscali di cui all’art.
8 della L. 431/98 o intervengono consistenti variazioni delle condizioni di
mercato locale dei canoni di locazione o quando lo si ritenga necessario.
REVISIONE CANONI
Le Associazioni firmatarie il presente accordo territoriale convengono che nel
caso di sensibile variazione in più o in meno dell’imposizione fiscale rispetto
a quella in atto al momento della firma del presente accordo su iniziativa anche
di una delle parti le stesse si convocheranno per discutere i parametri utili
per la definizione dei canoni dei nuovi contratti di locazione e di quelli già
firmati, al momento del loro rinnovo trascorsi i tre anni di durata previsti
dalla legge.
CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI
Le Associazioni potranno sottoscrivere certificazioni di congruità (vedi
allegato 4).
COMUNICAZIONE ICI
Si rammenta l’obbligo previsto dal regolamento Comunale ICI di presentare la
comunicazione di cui all’allegato (allegato 6).
Si allegano, come parte integrante del presente accordo territoriale:
1) cartografia con individuazione delle aree omogenee
2) tabella riepilogativa (per ogni area) dei valori minimi e massimi di canoni,
espressi in euro per ogni metro quadrato utile
3) tabella per contratti per soddisfare esigenze abitative per studenti
universitari
4) certificazione di congruità
5) D.M. 30 dicembre 2002 e relativi allegati
6) modello da inviare alla divisione servizi Tributari al Comune di Torino
ULTERIORI NORME RELATIVE ALLA TABELLA VALORI
MINIMI E MASSIMI DEL CANONE DI LOCAZIONE
(VALIDE ANCHE PER I CONTRATTI PER GLI STUDENTI)
1. Nelle zone di pregio qualora l’unità immobiliare non abbia servizio
interno, il canone di locazione viene calcolato coi criteri generali relativi
all’area in cui insiste l’immobile.
Per le zone centro, semicentro e periferia gli alloggi con metratura come
definita dall’accordo fino a 41 metri quadrati, sarà applicata una maggiorazione
convenzionale del 30% e, per gli alloggi con metratura superiore ai 41 metri
quadrati sarà applicata una maggiorazione del 25%, per gli alloggi con metratura
superiore ai 51 metri quadrati e fino ai 67 metri quadrati, sarà applicata una
maggiorazione convenzionale del 20%. X
2. Per tutte le zone definite, esclusa la zona di pregio, per gli immobili
costruiti successivamente al 1° gennaio 1993 i valori locativi al metro quadrato
potranno essere maggiorati fino al 20% massimo.
3. Per tutte le zone definite, esclusa la zona di pregio, gli alloggi che nei
dieci anni precedenti la stipula della locazione siano stati oggetto di
ristrutturazione delle pavimentazioni, dei servizi igienici/cucina ed infissi, i
valori locativi al metro quadrato potranno essere maggiorati fino ad un massimo
del 10%.
4. Per tutte le zone definite, esclusa la zona di pregio, per gli immobili
ristrutturati nelle parti condominiali, i valori locativi al metro quadrato
potranno essere maggiorati fino ad un massimo del 10%.
Le spese effettuate sia all’interno dell’alloggio che nelle parti comuni,
potranno essere sommate, ma non potranno mai determinare una maggiorazione
superiore al 10% complessivo.
I lavori eseguiti, sia all’interno degli alloggi, sia nelle parti condominiali,
dovranno essere comprovati dalla documentazione fiscale e superare due annualità
del canone di locazione così come calcolate.
Tale correzione dovrà essere motivata nel contratto e avrà validità
esclusivamente se il contratto sarà sottoscritto e vidimato da un rappresentante
dell’Associazioni degli inquilini e da un rappresentante dell’Associazione dei
proprietari firmatari del presente accordo territoriale che con tale
sottoscrizione certificheranno le maggiorazioni previste.
5. Nelle zone definite di degrado, per gli immobili di categoria A/2 i valori
locativi al metro quadrato saranno considerati: per la zona di degrado 1/3 -
quelli di zona 3; per quelli della zona di degrado 1/1 - quelli della zona 2
Torino, 24 gennaio 2008
Sono stati rinnovati tutti gli accordi per l'area metropolitana di Torino,
per ulteriori informazioni rivolgersi al Sicet di Torino
Per maggiori informazioni, per avere i Contratti e gli allegati, rivolgersi alla Sede SICET della propria città.