Rinnovo accordo per il territorio del comune di Torino

In attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze

Fra le seguenti organizzazioni:
Fra le seguenti organizzazioni:
CONFEDILIZIA - APE - TORINO
UPPI UNIONCASA
CONFAPPI
ASPPI
APPC
ANPE (FEDERPROPRIETÀ)

E

SUNIA
SICET
UNIAT
ANIAT - CONIA
ASIA

E CON L'INTERVENTO
FONDAZIONE PIER GIORGIO FALCIOLA

e con l’intervento  - per la parte relativa ai contratti di locazione di natura transitoria afferenti agli studenti universitari -
Ente Regionale per il diritto allo studio universitario via Madama Cristina n. 83 –Torino
 

L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito ai territori-amministrativi del Comune di Torino.
Constatata la rituale convocazione da parte del Comune di Torino di tutte le Associazioni, organizzazioni ed enti operativi sul Territorio;
Accertate le informazioni concernenti le delimitazioni delle microzone catastali. Esaminate ed acquisite le indicazioni di cui al DM 30 dicembre 2002 si conviene e stipula quanto .

CAPITOLO I
CONTRATTI AGEVOLATI

(ART. 2, COMMA 3, L. 431/98 E ART. 1 D.M. 30-12-2002)

A) CIRCA LE AREE:
A-1) Si individuano le seguenti aree:
- area 1 Centro
- area 2 Semicentro
- area 3 Periferia
- area 4 Collinare
aventi caratteristiche omogenee (per valori di mercato; dotazione infrastrutturali; trasporti pubblici; verde pubblico; servizi scolastici e sanitari; attrezzature commerciali eccetera; tipi edilizi, come meglio e delimitate in elaborato cartografico a colori che si allega come parte integrante del presente (allegato 1).
A-2) All’interno delle suddette aree omogenee si ravvisa la necessità e l’opportunità di evidenziare zone di particolare pregio o degrado;
- nell’area 1 Centro sono di pregio le microzone:  1.1p; 2.1p; 3.1p; 4.1p; 5.1p; 6.1p;
sono di degrado le microzone: 1.1d;
- nell’area 2 Semicentro  sono di pregio le microzone:  1.2p; 2.2p; 3.2p;
- nell’area 3 Periferia  sono di degrado le microzone:  1.3d;
- nell’area 4 Collinare sono di pregio le microzone: 1.4p; 2.4p.

B) CIRCA I VALORI DEL CANONE:

B-1) Convengono di determinare (con riferimento agli stessi criteri di individuazione delle aree omogenee) per ognuna delle suddette aree come individuate in cartografia i valori minimi e massimi del canone, espressi in euro mensili per ogni metro quadro utile, come da tabelle riepilogative (con relative sub-fasce per ogni area) che si allegano come parte integrante del presente.
Tali valori sono stati determinati, anche fatte - per quanto possa occorrere - le opportune valutazioni in merito:
- alle attuali condizioni locali del mercato degli affitti;
- ai canoni di locazioni in generale correnti su piazza;
- alla complessità e difficoltà di individuare in concreto marcate differenze tra le specifiche aree individuate, stante una certa omogeneità su piazza dei valori locativi;
- alle agevolazioni fiscali, come ad oggi specificamente esistenti (a favore del locatore e del conduttore, ciascuno per quanto di sua competenza),introdotte da tale normativa per le parti contrattuali private che intendano ricorrere alla contrattazione del «secondo canale» (previsto dall’art. 2, comma 3 legge 431/98);
- al fatto che pare opportuno, nello spirito della riforma individuare per ogniarea le relative sub-fasce di oscillazione dei valori individuando elementi oggettivi di riferimento.
B-2) Convengono che il canone di locazione, come definito dalle parti private contrattuali ai sensi del presente accordo, venga aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatisi nell’anno precedente; l’aggiornamento decorrerà a seguito di richiesta con lettera raccomandata.
B-3) Convengono di determinare detti valori minimi e massimi del canone, esprimendoli in Euro a mese per ogni metro quadro utile, stante l’assenza di diversi e più utili criteri negli usi locali su piazza.

C) CIRCA IL METRO QUADRO UTILE:

C-1) Si ritiene opportuno definire convenzionalmente, per quanto occorrere possa il concetto di metro quadro utile; ciò per una avvertita e diffusa esigenza di chiarezza delle future parti contrattuali private.
A tal fine le parti hanno concordato di calcolare al 100% i metri relativi alle abitazioni; all’80% i metri relativi ai box; al 25% cantine, soffitte, balconi e terrazze. Misurazioni nette da muri (la metratura deve intendersi complessiva dell’alloggio e accessori, box, cantine soffitte,ecc).
C-2) Si reputa oltremodo opportuno invitare le parti private contrattuali ad indicare espressamente in contratto la misura dei metri quadri utili attribuiti all’unità immobiliare oggetto del singolo contratto nonché il valore applicato per singolo metro quadro utile: ciò al fine di chiarezza amministrativa e di prevenzione di possibile contenzioso. Una variazione della superficie utile dell’unità immobiliare difforme in più o in meno del 4% di quelle indicate in contratto, non darà diritto alla modifica del canone annuo convenuto.

D) CIRCA LA DURATA CONTRATTUALE E GLI AUMENTI DI CANONE

D-1) Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all’allegato 2, potranno subire, nei valori minimi e massimi, un aumento a valere per l’intera durata contrattuale, come da valori della tabella all. 2.
In zona di pregio la durata contrattuale superiore a 3 anni non determinerà aumenti del canone.

E) - CIRCA LE RIPARAZIONI:

E-1) Convengono di prevedere, in materia di riparazioni ordinarie e straordinarie ed oneri accessori, l’applicazione di una tabella allegato G al D.M. 20 dicembre 2002.

F) CIRCA IL CONTRATTO TIPO:

F-1) I contratti di locazione verranno stipulati esclusivamente utilizzando il contratto tipo previsto ed allegato al D.M. 30 dicembre 2002 (allegati A - C - E).

CAPITOLO II
CONTRATTI PER GLI USI TRANSITORI ABITATIVI
(ART. 5, COMMA 1, L. 431/98 E ART. 2 D.M. 30-12-2002)

A) CIRCA LE ESIGENZE DEI PROPRIETARI E DEI CONDUTTORI PER FATTISPECIE DA INDIVIDUARSI NELLA CONTRATTAZIONE TERRITORIALE:
A-1) Individuano, anche considerate esigenze, usi, consuetudini locali, le particolari esigenze (delle quali - si specifica - è sufficiente la sussistenza di una delle sottoindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti) come dal seguente elenco delle varie fattispecie.
A-2) Quando il proprietario ha esigenza di adibire entro diciotto mesi l’immobile:
- Trasferimento temporaneo della sede di lavoro
- Matrimonio e/o convivenza
- Matrimonio dei figli
- Separazione propria o dei figli
- Rientro dall’estero
- attesa di concessione edilizia o autorizzazione da parte del Comune per la ristrutturazione o demolizione dell’immobile o ampliamento con alloggio attiguo;
- Intende destinare l’immobile ad uso abitativo commerciale, artigianale o
professionale proprio, ad uso del coniuge, dei genitori, dei figli, dei parenti fino al secondo grado, indicando l’esatta motivazione all’atto della stipula contrattuale.
A-3) Quando l’inquilino ha esigenza di un contratto transitorio per motivi di:
- trasferimento momentaneo della sede di lavoro
- contratto di lavoro a tempo determinato in comune diverso da quello di residenza;
- assegnazione alloggio di edilizia pubblica o acquisto in cooperativa o presso privati di un alloggio che si rende disponibile entro diciotto mesi dimostrato con compromesso regolarmente registrato;
- vicinanza momentanea a parenti bisognosi;
- uso seconda casa con permanenza della residenza nella prima casa nello stesso comune o in comune confinante, con certificazione contrattuale, o rogito notarile;
- per esigenze di ricerca e di studio;
A-4) Convengono che il contratto tipo definito a livello locale debba prevedere una specifica clausola che individui l’esigenza transitoria del locatore o del conduttore i quali dovranno confermare il verificarsi della stessa, tramite lettera raccomandata da inviarsi avanti la scadenza nel termine stabilito nel contratto e che qualora il locatore non adempia a questo onere contrattuale oppure siano venute meno le cause della transitorietà, il contratto tipo deve prevedere la riconduzione della durata a quella prevista all’articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero in caso di mancato utilizzo dell’immobile rilasciato un risarcimento pari a 36 mensilità.
A-5) Si danno atto che l’esigenza transitoria del conduttore debba essere provata con apposita ed idonea documentazione da allegare al contratto.

B) CIRCA IL CONTRATTO TIPO:

B-1) Il contratto tipo, rispettivamente per le proprietà individuali e per le proprietà di cui all’art. 1 comma 5 e 6 del D.M. 30.12.2002 sono quelli facenti parte dell’allegato C del decreto stesso.

C) CIRCA LE AREE:
C-1) Si richiamano integralmente le aree del capitolo I, come da allegato 1.

D) CIRCA I VALORI DEL CANONE:

D-1) Si richiama integralmente quanto previsto al capitolo I (allegato 2), con i valori minimi e massimi previsti per ogni area con relative subfasce.
D-2) Convengono di determinare detti valori minimi e massimi del canone, esprimendoli in euro al mese per ogni metro quadro utile, stante l’assenza di diversi e più utili criteri negli usi locali su piazza. Il valore sarà aumentato del 15% qualora l’immobile abbia ammobiliato almeno la cucina e la camera da letto. In tale caso non potrà più essere preso in considerazione l’elemento 13 della tabella All. 2 (arredamento per il computo delle tabelle dei valori del canone).

E) CIRCA LE RIPARAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE:

E-1) Per gli oneri accessori le parti fanno riferimento all’art. 4 del D.M. 30 dicembre 2002 ed allegati.

F) CIRCA IL METRO QUADRO UTILE

F-1) Si richiama integralmente quanto esposto al capitolo primo.

CAPITOLO III
CONTRATTI PER SODDISFARE ESIGENZE ABITATIVE DI STUDENTI UNIVERSITARI

(ART. 5, COMMI 2 e 3, L. 431/98 - D.M. 30-12-2002)

A) CIRCA IL CONTRATTO TIPO:
A-1) Il contratto tipo è quello previsto dall’art. 3 del D.M. 20 dicembre 2002 ed allegati.

B) CIRCA LE AREE:

B-1) Si richiamano integralmente le aree del capitolo I, come da allegato 1.

C) CIRCA I VALORI DEL CANONE:

C-1) Si richiama integralmente quanto previsto al capitolo I (allegato 3), con i valori minimi e massimi previsti per ogni area con relative subfasce. Il valore è calcolato senza mobilio.
C-2) Convengono di determinare detti valori minimi e massimi del canone, esprimendoli in euro a mese per ogni metro quadro utile, stante l’assenza di diversi e più utili criteri negli usi locali su piazza.

D) CIRCA LE RIPARAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE:

D-1) Per gli oneri accessori le parti fanno riferimento all’art. 4 del D.M. 30 dicembre 2002 ed allegati.

E) CIRCA IL METRO QUADRO UTILE:

E-1) Si richiama integralmente quanto esposto al capitolo primo.

REVISIONE ACCORDO

Il presente accordo resterà in vigore fino alla stipula di altro a seguito dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale di recepimento di Convenzione nazionale e potrà, di comune intesa, formare oggetto di revisione allorché il Comune deliberi aliquote ICI specifiche per i locatori che lochino sulla base del presente Accordo o siano modificate le agevolazioni fiscali di cui all’art. 8 della L. 431/98 o intervengono consistenti variazioni delle condizioni di mercato locale dei canoni di locazione o quando lo si ritenga necessario.
REVISIONE CANONI
Le Associazioni firmatarie il presente accordo territoriale convengono che nel caso di sensibile variazione in più o in meno dell’imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della firma del presente accordo su iniziativa anche di una delle parti le stesse si convocheranno per discutere i parametri utili per la definizione dei canoni dei nuovi contratti di locazione e di quelli già firmati, al momento del loro rinnovo trascorsi i tre anni di durata previsti dalla legge.

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI

Le Associazioni potranno sottoscrivere certificazioni di congruità (vedi allegato 4).

COMUNICAZIONE ICI

Si rammenta l’obbligo previsto dal regolamento Comunale ICI di presentare la comunicazione di cui all’allegato (allegato 6).
Si allegano, come parte integrante del presente accordo territoriale:
1) cartografia con individuazione delle aree omogenee
2) tabella riepilogativa (per ogni area) dei valori minimi e massimi di canoni, espressi in euro per ogni metro quadrato utile
3) tabella per contratti per soddisfare esigenze abitative per studenti universitari
4) certificazione di congruità
5) D.M. 30 dicembre 2002 e relativi allegati
6) modello da inviare alla divisione servizi Tributari al Comune di Torino

ULTERIORI NORME RELATIVE ALLA TABELLA VALORI MINIMI E MASSIMI DEL CANONE DI LOCAZIONE
(VALIDE ANCHE PER I CONTRATTI PER GLI STUDENTI)

1. Nelle zone di pregio qualora l’unità immobiliare non abbia servizio interno, il canone di locazione viene calcolato coi criteri generali relativi all’area in cui insiste l’immobile.
Per le zone centro, semicentro e periferia gli alloggi con metratura come definita dall’accordo fino a 41 metri quadrati, sarà applicata una maggiorazione convenzionale del 30% e, per gli alloggi con metratura superiore ai 41 metri quadrati sarà applicata una maggiorazione del 25%, per gli alloggi con metratura superiore ai 51 metri quadrati e fino ai 67 metri quadrati, sarà applicata una maggiorazione convenzionale del 20%. X
2. Per tutte le zone definite, esclusa la zona di pregio, per gli immobili costruiti successivamente al 1° gennaio 1993 i valori locativi al metro quadrato potranno essere maggiorati fino al 20% massimo.
3. Per tutte le zone definite, esclusa la zona di pregio, gli alloggi che nei dieci anni precedenti la stipula della locazione siano stati oggetto di ristrutturazione delle pavimentazioni, dei servizi igienici/cucina ed infissi, i valori locativi al metro quadrato potranno essere maggiorati fino ad un massimo del 10%.
4. Per tutte le zone definite, esclusa la zona di pregio, per gli immobili ristrutturati nelle parti condominiali, i valori locativi al metro quadrato potranno essere maggiorati fino ad un massimo del 10%.
Le spese effettuate sia all’interno dell’alloggio che nelle parti comuni, potranno essere sommate, ma non potranno mai determinare una maggiorazione superiore al 10% complessivo.
I lavori eseguiti, sia all’interno degli alloggi, sia nelle parti condominiali, dovranno essere comprovati dalla documentazione fiscale e superare due annualità del canone di locazione così come calcolate.
Tale correzione dovrà essere motivata nel contratto e avrà validità esclusivamente se il contratto sarà sottoscritto e vidimato da un rappresentante dell’Associazioni degli inquilini e da un rappresentante dell’Associazione dei proprietari firmatari del presente accordo territoriale che con tale sottoscrizione certificheranno le maggiorazioni previste.
5. Nelle zone definite di degrado, per gli immobili di categoria A/2 i valori locativi al metro quadrato saranno considerati: per la zona di degrado 1/3 - quelli di zona 3; per quelli della zona di degrado 1/1 - quelli della zona 2

Torino, 24 gennaio 2008


Sono stati rinnovati tutti gli accordi per l'area metropolitana di Torino, per ulteriori informazioni rivolgersi al Sicet di Torino


Per maggiori informazioni,  per avere i Contratti e gli allegati,  rivolgersi alla Sede SICET della propria città.

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