depositato in data 3 giugno 2003
Fra le seguenti organizzazioni della proprietà:
CONFEDILIZIA nella persona di Antonio Mercanti;
UPPI, nella persona di Sante Dino De Angelis;
ASPPI, nella persona di Franco Signorelli;
APPC nella persona di Fabio Coglitore.
ed i seguenti sindacati degli inquilini:
SICET, nella persona di Ugo Vizzini;
SUNIA, nella persona di Albertario Mainella;
UNIAT, nella persona di Francesco Biancucci.
Premessa
Le parti ritengono necessario individuare condizioni contrattuali, da inserirsi
nell’Accordo Territoriale di cui all’art. 2, comma 3 della legge 431/98 e S.M.I.,
che tengano conto della specificità del mercato delle locazioni e nell’ambito dei
principi stabiliti dalla legge, si propongono di favorire l’allargamento del mercato
agli immobili attualmente sfitti e l’accesso alle locazioni ai settori sociali che
attualmente ne sono esclusi, tramite l’utilizzo del fondo di cui all’articolo 11
della Legge 431/98.
Le associazioni firmatarie confermano i seguenti strumenti a sostegno della contrattazione:
A - Agenzia per la locazione.
L’Agenzia, composta da rappresentanti delle parti firmatarie e degli Enti Locali,
dovrà avere lo scopo di promuovere le azioni atte a favorire l’accesso al mercato
locativo privato, in particolare da parte di gruppi socialmente deboli, agevolando
l’incontro tra domanda e l’offerta attraverso iniziative e organismi adeguati.
B – Commissione di conciliazione stragiudiziale.
La commissione avrà le finalità ed i compiti indicati nell’allegato E facente parte
integrante dello stesso Accordo.
Premesso inoltre:
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.
Il presente Accordo Territoriale, che sostituisce il precedente del 04.10.1999, decorre dalla data di deposito presso il Comune di Viterbo e potrà formare oggetto di revisione qualora:
1) - CONTRATTI AGEVOLATI
(art. 2 comma 3 Legge 431/98 e art. 1 D.M. 30.12.02)
2) – CONTRATTI PER USI TRANSITORI
(art. 5, comma 1, della legge 09.12.1998 n. 431 e D.M. 30.12.02 art. 2)
Le Associazioni firmatarie individuano i criteri generali per la definizione
dei canoni di locazione (allegati A e B dell’accordo territoriale) e del tipo di
contratto ( allegato G del presente accordo) per gli usi transitori.
Il presente accordo prevede che la durata della locazione non può essere inferiore
a 1 mese ed essere superiore a diciotto mesi.
La transitorietà del contratto è individuata nel seguente modo:
Per la stipulazione dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente
la transitorietà di una delle su indicate esigenze, in capo anche ad una sola delle
parti contraenti.
Il conduttore che ha intenzione di stipulare un contratto transitorio deve provare
il motivo di transitorietà con apposita documentazione a richiesta.
La parte che manifesta l’intenzione transitoria deve dichiarare, sul contratto,
il motivo della stessa.
E’ fatto obbligo al locatore e al conduttore di confermare, a mezzo raccomandata
A.R., prima della scadenza del contratto, il motivo che ha dato origine alla transitorietà.
In caso di mancata comunicazione, ovvero nel caso siano venute meno le esigenze
di transitorietà poste dal locatore, il contratto sarà ricondotto alla durata prevista
dell’art.2 comma 1, legge 431/98.
I canoni di locazione applicabili ai contratti transitori sono determinati utilizzando
i criteri individuati nel presente accordo territoriale.
3) - CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(Art. 5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431)
Ai sensi dell’art.3 del D.M. 30.12.2002 è possibile stipulare i contratti di locazione
per studenti universitari fuori sede.
Si dispone che tale tipologia contrattuale è utilizzabile dai soli studenti universitari
iscritti a corsi di studio nel Comune di Viterbo, comune diverso da quello di residenza;
tale condizione deve essere specificata nel contratto.
A questo scopo possono essere allegate al tipo di contratto adottato (allegato H
del presente accordo) le dichiarazioni dell’Istituto universitario attestanti l’iscrizione
e la frequenza di corsi universitari.
La durata contrattuale va da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni ed
il contratto può essere sottoscritto dal singolo studente, o da gruppi di studenti.
I canoni di locazione applicabili ai contratti per studenti fuori sede sono determinati
utilizzando i criteri individuati nel presente accordo territoriale.
note
ELENCO ALLEGATI
Letto confermato e sottoscritto dalle organizzazioni stipulanti
Per maggiori informazioni, per avere i Contratti e gli allegati, rivolgersi alla Sede SICET della propria città.