In attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze
Fra le seguenti organizzazioni della proprietà:
CONFEDILIZIA, in persona di Antonio Mercanti;
UPPI, in persona di Sante Dino De Angelis;
ASPPI, in persona di Franco Signorelli;
APPC, in persona di Fabio Coglitore;
ed i seguenti sindacati degli inquilini:
SICET, in persona di Ugo Vizzini;
SUNIA, in persona di Albertario Mainella;
UNIAT, in persona di Francesco Biancucci.
Premessa
Le parti ritengono necessario individuare condizioni contrattuali, da inserirsi
nell’accordo di cui all’art. 2, comma 3 della legge 431/98 e S.M.I., che tengano
conto della specificità del mercato delle locazioni e nell’ambito dei principi stabiliti
dalla legge, si propongono di favorire l’allargamento del mercato agli immobili
attualmente sfitti e l’accesso alle locazioni ai settori sociali che attualmente
ne sono esclusi, tramite l’utilizzo del fondo di cui all’art. 11 legge 431/98;
Le associazioni firmatarie ritengono necessario istituire i seguenti strumenti a
sostegno della contrattazione:
A - Agenzia per la locazione.
L’Agenzia, composta da rappresentanti delle parti firmatarie e degli Enti Locali,
dovrà avere lo scopo di promuovere le azioni atte a favorire l’accesso al mercato
locativo privato, in particolare da parte di gruppi socialmente deboli, agevolando
l’incontro tra domanda e l’offerta attraverso iniziative e organismi adeguati.
B – Commissione di conciliazione stragiudiziale.
La commissione avrà le finalità ed i compiti indicati nell’allegato E facente parte
integrante dello stesso Accordo.
Premesso inoltre che in attuazione dell’art. 2 comma 3 della Legge 431/98, S.M.I.
e dell’art. 1 D.M. 30.12.2002, si intende addivenire alla stipula di un accordo
territoriale per la individuazione dei criteri per la determinazione dei canoni
agevolati relativi alle locazioni di immobili ad uso abitativo.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.
Il presente Accordo Territoriale decorre dalla data del deposito presso il Comune
e potrà formare oggetto di revisione qualora:
Le Associazioni firmatarie individuano i criteri generali per la definizione
del tipo di contratto (allegato G del presente accordo) per gli usi transitori.
Il presente accordo prevede che la durata della locazione non può essere inferiore
a 1 mese ed essere superiore a diciotto mesi.
La transitorietà del contratto è individuata nel seguente modo:
Per la stipulazione dei contratti è sufficiente la transitorietà di una delle
su indicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.
La parte che manifesta l’intenzione transitoria, deve dichiarare il motivo della
stessa specificandola sul contratto e a richiesta deve produrre apposita documentazione
comprovante la necessità.
E’ fatto obbligo al locatore e al conduttore di confermare, a mezzo raccomandata
A. R., prima della scadenza del contratto, il motivo che ha dato origine alla transitorietà.
In caso di mancata comunicazione, ovvero nel caso siano venute meno le esigenze
di transitorietà poste dal locatore, il contratto sarà ricondotto alla durata prevista
dell’art.2 comma 1, legge 431/98.
note
In merito alla documentazione amministrativa e tecnica per la sicurezza degli impianti, al certificato di collaudo e certificazione energetica, viene dalle Organizzazioni che sottoscrivono il presente accordo, riconosciuto sufficiente menzionare sul contratto che: “il locatore garantisce la rispondenza degli impianti alle norme di Legge vigenti e la regolarità urbanistica e statica della costruzione”. A richiesta del conduttore, deve essere prodotta apposita documentazione.
I contratti di locazione possono essere stipulati utilizzando esclusivamente i tipi di contratto richiamati ed allegati all’accordo territoriale, depositati presso il Comune di Vetralla unitamente all’accordo sottoscritto.
In merito alla documentazione amministrativa e tecnica per la sicurezza degli impianti, al certificato di collaudo e certificazione energetica, viene dalle Organizzazioni che sottoscrivono il presente accordo, riconosciuto sufficiente menzionare sul contratto che: “il locatore garantisce la rispondenza degli impianti alle norme di Legge vigenti e la regolarità urbanistica e statica della costruzione”. A richiesta del conduttore, deve essere prodotta apposita documentazione.
Allegato A: (zone omogenee, valore del canone convenzionato, fascia di oscillazione).
Allegato B: ( elementi / criteri per l’utilizzo della fascia di oscillazione).
Allegato C: ( identificazione del mq. convenzionale).
Allegato D: (tabella ripartizione oneri accessori tra proprietario e inquilino).
Allegato E: (regolamento della commissione di conciliazione stragiudiziale).
Allegato F: (tipo di contratto agevolato).
Allegato G: (tipo di contratto transitorio).
Letto confermato e sottoscritto dalle organizzazioni stipulanti.
Per maggiori informazioni, per avere i Contratti e gli allegati, rivolgersi alla Sede SICET della propria città.