Accordo per il territorio del comune di Pescara

ACCORDO VALIDO PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERONA, RELATIVO ALLE LOCAZIONI A CANONE AGEVOLATO, AI SENSI ART.2-III COMMA 3 DELLA LEGGE 431/98, NONCHE’ DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE TRANSITORI E DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE PER STUDENTI UNIVERSITARI AI SENSI DELL’ARTICOLO 5, COMMI 1, 2 E 3 DELLA STESSA LEGGE, ED AI SENSI DEL D.M. 30.12.2002 DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE.

FRA LE SEGUENTI ORGANIZZAZIONI SINDACALI:

In rappresentanza della proprietà

In rappresentanza degli inquilini

in persona dei rispettivi rappresentanti provinciali si conviene e stipula quanto segue.

 

CRITERI GENERALI

  1. AREE OMOGENEE:
    Vista la determinazione in microzone del territorio del Comune di Verona, così come approvata dal Consiglio Comunale ai fini della Legge catastale, le Organizzazioni Sindacali della Proprietà e dei Conduttori concordano di recepire e far propria detta suddivisione in sei aree e omogenee del territorio comunale di Verona, tenuto conto dei valori di mercato degli immobili siti in ognuna di esse.
    Si precisa che, qualora un’ area omogenea sia delimitata da una via o strada, tutte le unità abitative site su un lato sono inserite nella corrispondente area e così pure, le unità abitative del lato opposto sono ricomprese nella area adiacente.
  2. FASCE:
    per ognuna delle aree omogenne come sopra individuate, le Organizzazioni Sindacali della Proprietà e degli Inquilini hanno individuato i valori minimi e massimi, all’interno dei quali dovranno collocarsi i canoni dei singoli contratti di locazione, così come risultante dall’allegata Tabella A.
  3. FASCE DI OSCILLAZIONE:
    per la determinazione del canone effettivo da applicare ai singoli contratti di locazione, i contraenti dovranno inoltre, per ognuna delle sei zone come sopra individuate, determinare la fascia di aoscillazione di appartenenza con conseguente applicazione del valore minimo e massimo relativo alla stessa, secondo i criteri dettati dall’allegata Tabella B.
  4. AGGIORNAMENTO AREE OMOGENEE E FASCE DI OSCILLAZIONE:
    I valori minimi e massimi delle aree omogenee e delle fasce di oscillazione dovranno intendersi aggiornati annualmente nella misura della variazione degli indici I.S.T.A.T..
  5. SUPERFICIE LOCATIVA:
    Si definisce metro quadro utile, con una tolleranza del 5% in più o in meno:
    1. la superficie calpestabile al netto dei muri perimetrali ed interni dei vani principali o di vani accessori a servizio diretto di quelli principali, quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili;
    2. la superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine, verande e simili, sarà computata nella misura del:
      • 50% qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a); oppure autorimesse e box.
      • 25% qualora non comunicanti; oppure posti auto.
    3. la superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare, computata nella misura del:
      • 30% fino a mq. 25 e del 10% per la quota eccedente, qualora dette pertinenze siano comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a);
      • del 15%, fino a mq. 25 e del 5% per la quota eccedente, qualora non comunicanti;
    4. la superficie dell’area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare, sarà computata come segue:
      • 10% fino alla raggiunta superficie della abitazione complessivamente calpestabile al netto dei muri;
      • 2% per la restante superficie, eccedente il limite di cui sopra;
  6. DETERMINAZIONE CANONE DI LOCAZIONE
    Il canone dei singoli contratti di locazione, sarà quindi determinato moltiplicando i metri quadri di superficie utile per il valore a metro quadro per mese concordato in relazione all’area omogenea ed alla fascia di oscillazione di appartenenza. Il canone di locazione sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque nella misura non superiore al 75% della variazione I.S.T.A.T.
    Per i soli immobili di superficie non superiore a 65 mq. effettivi il canone di locazione come sopra determinato, verrà automaticamente aumentato del 10%.
    Il canone di locazione così come determinato in base ai dettami del presente accordo, e a quanto stabilito al punto precedente, da applicarsi ai singoli contratti, per gli immobili di superficie non superiore a 65 mq. , potrà essere aumentato di un ulteriore 15%, laddove i contraenti riscontrino nell’immobile la presenza di due nuovi elementi di valorizzazione rispetto alla classificazione ottenuta con la tabella B allegata agli accordi locali (gli elementi sono contenuti nell’allegata tabella “C”).
    Il canone di locazione così come determinato in base ai dettami del presente accordo e a quanto stabilito ai 2 punti precedenti ,da applicarsi ai singoli contratti, per gli immobili di superficie non superiore a 65 mq., potrà essere aumentato di un ulteriore 13 % (complessivamente ulteriore 28%), laddove le parti firmatarie del contratto riscontrino nell’immobile la presenza complessiva di tre nuovi elementi di valorizzazione rispetto alla classificazione ottenuta con la tabella B allegata agli accordi locali (gli elementi sono contenuti nell’allegata tabella “C”).
    Il canone di locazione da applicarsi ai singoli contratti per gli immobili di superficie superiore a 65 mq., potrà essere aumentato del 10 % laddove i contraenti riscontrino nell’immobile la presenza di due nuovi elementi di valorizzazione rispetto alla classificazione ottenuta con la tabella “B” allegata agli accordi locali (gli elementi sono contenuti nell’allegata tabella “C”).
    Il canone di locazione da applicarsi ai singoli contratti per gli immobili di superficie superiore a 65 mq, potrà essere aumentato di un ulteriore 5 % (complessivamente ulteriore 15%) laddove i contraenti riscontrino nell’immobile la presenza complessiva di tre nuovi elementi di valorizzazione rispetto alla classificazione ottenuta con la tabella “B” allegata agli accordi locali (gli elementi sono contenuti nell’allegata tabella “C”).
    Eventuale dotazione di mobilio: il canone di locazione determinato con l’applicazione dei criteri di valutazione sopra indicati potrà essere aumentato da un minimo del 10% al massimo del 30%, e ciò a seconda del tipo e della completezza dell’arredamento.
  7. ONERI ACCESSORI::
    Per la ripartizione degli oneri accessori tra locatore e conduttore le parti faranno riferimento alla tabella prevista dall’Art. 4 del DM 30-12-2002.
    Le spese relative all’amministratore condominiale in presenza di impianto termico centralizzato, ascensore ed altre analoghe caratteristiche sono da porsi a carico del conduttore.
  8. TIPI DI CONTRATTO:
    I contratti di locazione agevolati, transitori e per studenti universitari saranno stipulati secondo lo schema e i modelli previsti dal decreto ministeriale 30.12.2002

CONTRATTI AGEVOLATI

Nel caso di applicazione del presente accordo agli immobili di cui all’art. 1 , comma 2, lettera A, legge 431/98 (immobili storici vincolati) il canone di locazione come sopra determinato potrà essere aumentato del 30% . Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al paragrafo precedente, ove ricorrente..

CONTRATTI TRANSITORI

I relativi canoni di locazione saranno determinati sulla base dei criteri ed elementi di cui ai punti 1 - 2 – 3 - 4 -5 – 6 del presente accordo, maggiorati del 20%.

Le esigenze particolari, del locatore, in presenza delle quali il proprietario può stipulare un contratto ad uso transitorio, sono le seguenti:

a) Quando il proprietario ha l’esigenza di adibire entro 18 mesi l’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per uno dei seguenti motivi:

b) qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.

Le esigenze particolari, del conduttore, in presenza delle quali lo stesso può stipulare un contratto ad uso transitorio, sono le seguenti:

a) Quando il conduttore ha una delle seguenti esigenze:

b) qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo e data prefissata ed espressamente indicato in contratto.

Per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti .

CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI

I relativi canoni di locazione saranno determinati sulla base dei criteri ed elementi di cui ai punti 1 - 2 – 3 - 4 -5 – 6 del presente accordo, maggiorati del 20%.

Il presente accordo verrà depositato presso la Segreteria Generale del Comune di Verona.

Verona, 18/03/2004

PRESIDENTE A.P.E. Dott. Paolo Balestrieri _________________________
SEGRETARIO A.P.E. Avv. Piercarlo Pasti _________________________
PRESIDENTE U.P.P.I. Dott. Alessandro Isalberti _________________________
SEGRETARIO U.P.P.I. Dott. Gianluigi Soardi _________________________
SEGR.GEN. S.U.N.I.A. Ing. Alessandro Antoni _________________________
SEGR. S.U.N.I.A. Dr. Adriano Francescon _________________________
SEGR.GEN.U.N.I.T. Prof. Fernando Meneghelli _________________________
SEGR.GEN.S.I.C.E.T. Geom. Nicola Adami _________________________

 


Per maggiori informazioni,  per avere i Contratti e gli allegati,  rivolgersi alla Sede SICET della propria città.

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