Fra le seguenti organizzazioni:
CONFEDILIZIA – ASSOCIAZIONE DELLA PROPRIETA' EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI
VENEZIA in persona del presidente Rag. Luca Segalin
U.P.P.I. – SINDACATO UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI in persona del
Segretario Generale ing. Valerio Lastrucci
A.S.P.P.I. – ASSOCIAZIONE SINDACALE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI in persona
dell’Amministratore Avv. Giorgio Chinellato
S.I.C.E.T. in persona del Segretario Generale Sig. Giampaolo Forner
S.U.N.I.A. in persona del Segretario Generale Sig.ra Ivana De Rossi
U.N.I.A.T. in persona del Segretario Generale rag. Giorgio Bovo
1) CONTRATTI AGEVOLATI
(Art. 2, comma 3, L. 431/98 e Art. 1 D.M. 30.12.02)
L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe
è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Venezia.
Il territorio del comune di Venezia, acquisite le informazioni concernenti la
delimitazione delle microzone catastali, viene suddiviso in 5 (cinque) “zone
omogenee” così come risulta dalla legenda riportata sulla planimetria di
zonizzazione che viene allegata sub. A) al presente Accordo
Nella “zona omogenea 1”, che comprende la zona di S.Marco – Dorsoduro est, viene
individuata una zona di particolare pregio costituita dall’area che nella
planimetria allegata sub B) risulta individuata con tratteggio di colore rosso.
Vengono altresì considerati inclusi in zona di particolare pregio:
tutti gli immobili aventi affaccio sul Canal Grande;
tutti gli immobili siti alle Zattere, nel tratto compreso tra Punta Dogana ed il
Pontile S. Basilio con affaccio sul canale della Giudecca.
Nella zona omogenea 3, che comprende la zona Castello Est viene individuata una
zona di particolare pregio che nella planimetria allegata sub B1) risulta
individuata con colore rosso e più precisamente gli immobili che hanno affaccio
o accesso da via Garibaldi o da Riviera Sette Martiri.
Nella “zona omogenea 4” viene individuata una zona di particolare pregio
costituita dall’area che nella planimetria allegata sub C) risulta individuata
con tratteggio di colore rosso, in tale zona di particolare pregio si intendono
incluse le unità immobiliari site in edifici aventi accesso o affaccio su via
Felisati e viale Garibaldi comprese le vie che sboccano sul Largo Rotonda
Garibaldi nei tratti evidenziati con contorno rosso nella planimetria allegata
(Via Grimani, Via Nievo, Via Bixio, Via Cavalletto, Via Sagredo e Via Rismondo).
Nella “zona omogenea 5” sono considerate ubicate in zona di particolare pregio
le unità immobiliari site in edifici aventi accesso o affaccio a: Favaro V.to su
Piazza Pastrello e a Marghera su Piazza Mercato e su Piazza S. Antonio.
Nella “zona omogenea 5” viene individuata una zona di particolare degrado
costituita da parte della microzona 4 (Terraferma – Area Industriale di
Marghera) di cui alla planimetria allegata sub A); tale zona di particolare
degrado viene individuata con contorno tratteggiato di colore blu nello stralcio
della citata planimetria costituente l’allegato A), stralcio che viene allegato
al presente Accordo Sub. A1.
In ciascuna delle 5 zone omogenee gli immobili che vi sono ubicati vengono
suddivisi in 3 (tre) subfasce, secondo quanto nel prosieguo precisato, e
per ciascuna delle tre subfasce vengono fissati i valori minimi e massimi; tali
valori, espressi in Euro al metro quadrato anno, sono riportati nell’allegata
Tab. 1).
Per le zone di particolare pregio sopra indicate i valori massimi di subfascia
saranno così aumentati:
Per la zona di particolare degrado sopra indicata i valori minimi e massimi
di subfascia si intendono ridotti del 15% (quindici per cento).
Si precisa che per gli alloggi ubicati in “zona omogenea 1” relativamente ai
quali ricorra una delle seguenti peculiarità:
La collocazione di ciascuna unità immobiliare nella subfascia di competenza
avverrà in base ai criteri previsti nell’allegato E).
Le parti contraenti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo il
tipo di contratto allegato al Decreto Ministeriale del 30.12.02 per le locazioni
abitative, recante altresì – come con il presente Accordo formalmente si
conviene – le modalità di aggiornamento annuale del canone nella misura del 75%
(settantacinque per cento) della variazione ISTAT.
Il canone di locazione di ogni singola unità immobiliare viene determinato dalle
parti all’interno dei canoni minimi e massimi così come determinati
dall’applicazione dei valori di cui alla Tab. 1), tenendo ovviamente conto sia
delle precisazioni riportate nel presente Accordo, che di quanto previsto
nell’allegato E).
Per quanto attiene la ripartizione degli oneri accessori tra locatore e
conduttore le Organizzazioni stipulanti il presente Accordo fanno riferimento
alla tabella allegata al Decreto Ministeriale.
I metri quadri utili di ciascuna unità immobiliare sono calcolati in base alla
superficie calpestabile con una tolleranza del 5% (cinque per cento) in più o in
meno.
Si precisa che le superfici accessorie verranno aggiunte alla superficie
principale – come sopra calcolata – in base ai seguenti criteri:
Si precisa che:
Il canone verrà quindi determinato moltiplicando il valore unitario per la superficie convenzionale calcolata ai sensi di quanto sopra.
Ove le singole parti contraenti concordino delle durate contrattuali superiori ai 3 (tre) anni, i valori minimo e massimo riportati nell’allegata Tab. 1), integrata da quanto previsto nel presente Accordo e nell’allegato E), si intendono così incrementati:
Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) della legge 431/98 i valori minimi e massimi previsti nell’allegata Tab. 1), così come integrata da quanto previsto nel presente Accordo e nell’allegato E), si intendono incrementati del 20% (venti per cento), tale incremento è cumulabile con tutti gli altri incrementi previsti dal presente Accordo, fatta eccezione per gli incrementi previsti per gli immobili ubicati in zone considerate di particolare pregio.
Per gli immobili arredati i valori minimi e massimi risultanti nell’allegata Tab. 1), integrata secondo quanto previsto dal presente Accordo e nell’allegato E), verranno ulteriormente aumentati del 15% (quindici per cento). Detto incremento sarà elevato al 25% (venticinque per cento) ove l’arredamento sia completo ivi compresi gli elettrodomestici (forno, frigorifero, lavatrice e TV). L’incremento riferito all’arredo non si renderà peraltro applicabile ove l’arredamento non sia sufficiente alla vivibilità.
2) CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI
(Art. 5, Comma 1, L. 431/98 e Art. 2 D.M. 30.12.2002)
L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe
è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Venezia.
Ai fini dell’art. 2, d.m. 5.3.99, le organizzazioni stipulanti danno atto che il
canone dei contratti individuati in epigrafe sarà definito dalle parti
contraenti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di
oscillazione dei contratti agevolati, secondo quanto previsto al punto 1) del
presente Accordo aumentati del 15% (quindici per cento) considerata
l’importanza strategica del comuni di Venezia e Mestre con particolare
riferimento alla sua vicinanza con la zona industriale e commerciale di
Marghera.. Per i contratti in epigrafe – per i quali le organizzazioni
stipulanti concordano l’applicazione della medesima tabella degli oneri
accessori di cui al decreto ministeriale – vengono individuate le seguenti
fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di esigenze dei proprietari e
dei conduttori, debitamente documentate.
Fattispecie di esigenze dei proprietari:
Fattispecie di esigenze dei conduttori:
Si specifica che per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti. Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando il tipo di contratto allegato al Decreto Ministeriale del 30.12.02 per le locazioni transitorie.
CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(Art. 5, Comma 2 e 3, L. 431/98 e At. 3 D.M. 30.12.2002)
L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai
contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di
Venezia sede di Università.
Le fasce di oscillazione del canone di locazione per i contratti in epigrafe
sono costituite dalle fasce di oscillazione individuate per le zone omogenee del
Comune di Venezia di cui al punto 1) del presente Accordo integrato da quanto
previsto dagli allegati A), A1, B), B1), C), D), E) e Tab.
Per maggiori informazioni, per avere i Contratti e gli allegati, rivolgersi alla Sede SICET della propria città.