Accordo per il territorio del comune di Venezia

in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n° 431 e del decreto 30 dicembre 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze

Fra le seguenti organizzazioni:

CONFEDILIZIA – ASSOCIAZIONE DELLA PROPRIETA' EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI VENEZIA in persona del presidente Rag. Luca Segalin
U.P.P.I. – SINDACATO UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI in persona del Segretario Generale ing. Valerio Lastrucci
A.S.P.P.I. – ASSOCIAZIONE SINDACALE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI in persona dell’Amministratore Avv. Giorgio Chinellato
S.I.C.E.T. in persona del Segretario Generale Sig. Giampaolo Forner
S.U.N.I.A. in persona del Segretario Generale Sig.ra Ivana De Rossi
U.N.I.A.T. in persona del Segretario Generale rag. Giorgio Bovo

 

1) CONTRATTI AGEVOLATI
(Art. 2, comma 3, L. 431/98 e Art. 1 D.M. 30.12.02)

L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Venezia.
Il territorio del comune di Venezia, acquisite le informazioni concernenti la delimitazione delle microzone catastali, viene suddiviso in 5 (cinque) “zone omogenee” così come risulta dalla legenda riportata sulla planimetria di zonizzazione che viene allegata sub. A) al presente Accordo
Nella “zona omogenea 1”, che comprende la zona di S.Marco – Dorsoduro est, viene individuata una zona di particolare pregio costituita dall’area che nella planimetria allegata sub B) risulta individuata con tratteggio di colore rosso. Vengono altresì considerati inclusi in zona di particolare pregio:
tutti gli immobili aventi affaccio sul Canal Grande;
tutti gli immobili siti alle Zattere, nel tratto compreso tra Punta Dogana ed il Pontile S. Basilio con affaccio sul canale della Giudecca.
Nella zona omogenea 3, che comprende la zona Castello Est viene individuata una zona di particolare pregio che nella planimetria allegata sub B1) risulta individuata con colore rosso e più precisamente gli immobili che hanno affaccio o accesso da via Garibaldi o da Riviera Sette Martiri.
Nella “zona omogenea 4” viene individuata una zona di particolare pregio costituita dall’area che nella planimetria allegata sub C) risulta individuata con tratteggio di colore rosso, in tale zona di particolare pregio si intendono incluse le unità immobiliari site in edifici aventi accesso o affaccio su via Felisati e viale Garibaldi comprese le vie che sboccano sul Largo Rotonda Garibaldi nei tratti evidenziati con contorno rosso nella planimetria allegata (Via Grimani, Via Nievo, Via Bixio, Via Cavalletto, Via Sagredo e Via Rismondo).
Nella “zona omogenea 5” sono considerate ubicate in zona di particolare pregio le unità immobiliari site in edifici aventi accesso o affaccio a: Favaro V.to su Piazza Pastrello e a Marghera su Piazza Mercato e su Piazza S. Antonio.
Nella “zona omogenea 5” viene individuata una zona di particolare degrado costituita da parte della microzona 4 (Terraferma – Area Industriale di Marghera) di cui alla planimetria allegata sub A); tale zona di particolare degrado viene individuata con contorno tratteggiato di colore blu nello stralcio della citata planimetria costituente l’allegato A), stralcio che viene allegato al presente Accordo Sub. A1.
In ciascuna delle 5 zone omogenee gli immobili che vi sono ubicati vengono suddivisi in  3 (tre) subfasce, secondo quanto nel prosieguo precisato, e per ciascuna delle tre subfasce vengono fissati i valori minimi e massimi; tali valori, espressi in Euro al metro quadrato anno, sono riportati nell’allegata Tab. 1).
Per le zone di particolare pregio sopra indicate i valori massimi di subfascia saranno così aumentati:

Per la zona di particolare degrado sopra indicata i valori minimi e massimi di subfascia si intendono ridotti del 15% (quindici per cento).
Si precisa che per gli alloggi ubicati in “zona omogenea 1” relativamente ai quali ricorra una delle seguenti peculiarità:

La collocazione di ciascuna unità immobiliare nella subfascia di competenza avverrà in base ai criteri previsti nell’allegato E).
Le parti contraenti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo il tipo di contratto allegato al Decreto Ministeriale del 30.12.02 per le locazioni abitative,  recante altresì – come con il presente Accordo formalmente si conviene – le modalità di aggiornamento annuale del canone nella misura del 75% (settantacinque per cento) della variazione ISTAT.
Il canone di locazione di ogni singola unità immobiliare viene determinato dalle parti all’interno dei canoni minimi e massimi così come determinati dall’applicazione dei valori di cui alla Tab. 1), tenendo ovviamente conto sia delle precisazioni riportate nel presente Accordo, che di quanto previsto nell’allegato E).
Per quanto attiene la ripartizione degli oneri accessori tra locatore e conduttore le Organizzazioni stipulanti il presente Accordo fanno riferimento alla tabella allegata al Decreto Ministeriale.
I metri quadri utili di ciascuna unità immobiliare sono calcolati in base alla superficie calpestabile con una tolleranza del 5% (cinque per cento) in più o in meno.
Si precisa che le superfici accessorie verranno aggiunte alla superficie principale – come sopra calcolata – in base ai seguenti criteri:

Si precisa che:

Il canone verrà quindi determinato moltiplicando il valore unitario per la superficie convenzionale calcolata ai sensi di quanto sopra.

Ove le singole parti contraenti concordino delle durate contrattuali superiori ai 3 (tre) anni, i valori minimo e massimo riportati nell’allegata Tab. 1), integrata da quanto previsto nel presente Accordo e nell’allegato E), si intendono così incrementati:

Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) della legge 431/98 i valori minimi e massimi previsti nell’allegata Tab. 1), così come integrata da quanto previsto nel presente Accordo e nell’allegato E), si intendono incrementati del 20% (venti per cento), tale incremento è cumulabile con tutti gli altri incrementi previsti dal presente Accordo, fatta eccezione per gli incrementi previsti per gli immobili ubicati in zone considerate di particolare pregio.

Per gli immobili arredati i valori minimi e massimi risultanti nell’allegata Tab. 1), integrata secondo quanto previsto dal presente Accordo e nell’allegato E), verranno ulteriormente aumentati del 15% (quindici per cento). Detto incremento sarà elevato al 25% (venticinque per cento) ove l’arredamento sia completo ivi compresi gli elettrodomestici (forno, frigorifero, lavatrice e TV). L’incremento riferito all’arredo non si renderà peraltro applicabile ove l’arredamento non sia sufficiente alla vivibilità.

 

2) CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI
(Art. 5, Comma 1, L. 431/98 e Art. 2 D.M. 30.12.2002)

L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Venezia.
Ai fini dell’art. 2, d.m. 5.3.99, le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione dei contratti agevolati, secondo quanto previsto al punto 1) del presente Accordo aumentati del 15% (quindici per cento) considerata  l’importanza strategica del comuni di Venezia e Mestre con particolare riferimento alla sua vicinanza con la zona industriale e commerciale di Marghera.. Per i contratti in epigrafe – per i quali le organizzazioni stipulanti concordano l’applicazione della medesima tabella degli oneri accessori di cui al decreto ministeriale – vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di esigenze dei proprietari e dei conduttori, debitamente documentate.

Fattispecie di esigenze dei proprietari:

Fattispecie di esigenze dei conduttori:

Si specifica che per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti. Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando il tipo di contratto allegato al Decreto Ministeriale del 30.12.02 per le locazioni transitorie.

 

CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI 
(Art. 5, Comma 2 e 3, L. 431/98 e At. 3 D.M. 30.12.2002)

L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Venezia sede di Università.
Le fasce di oscillazione del canone di locazione per i contratti in epigrafe sono costituite dalle fasce di oscillazione individuate per le zone omogenee del Comune di Venezia di cui al punto 1) del presente Accordo integrato da quanto previsto dagli allegati A), A1, B), B1), C), D), E) e Tab.

 


Per maggiori informazioni,  per avere i Contratti e gli allegati,  rivolgersi alla Sede SICET della propria città.

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