Accordo per il territorio del comune di Varese

in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n° 431 e del decreto 30 dicembre 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze

Le Organizzazioni della Proprietà Edilizia :

in persona dei signori :

Le Organizzazioni sindacali degli inquilini :

in persona dei signori :

convengono e stipulano quanto segue :

 

CONTRATTI AGEVOLATI
(art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1 D.M.  30.12.2002)

Il presente accordo ha valore per tutto il territorio del Comune di Varese suddiviso in aree omogenee (allegato 1).
Le fasce di oscillazione dei canoni di locazione in ogni area omogenea sono definite nell’allegato 2.   All’interno di ogni fascia sono stabilite delle subfasce applicando i criteri previsti nell’allegato 3.
Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all’allegato B subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento del 5 per cento per i contratti di durata di quattro anni, del  6 per cento   per i contratti di durata di cinque anni e del 7 per cento per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l’intera durata contrattuale.
La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità già previste dall’art. 13 della legge 27 luglio 1978 n° 392 ad esclusione degli elementi di cui al 1° comma, lettere b) e c) che sono così sostituiti :

  1. il cento per cento della superficie delle autorimesse singole
  2. l’ottanta per cento della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune

Nel calcolo della superficie complessiva è ammessa una tolleranza del cinque per cento in più o in meno.
Il canone annuo di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all’interno delle fasce  di oscillazione   di cui all’allegato   2 e sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione ISTAT.

Per gli alloggi compiutamente arredati il canone di locazione come sopra determinato potrà aumentare fino ad un massimo del 15%.

CONTRATTI DI NATURA TRANSITORIA
(art. 5, comma 1, L.431/98, e art. 2 D.M. 30/12/2002)

L’ambito di applicazione dell’accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Varese.
Ai fini dell’art. 2, c.2, D.M. 30/12/2002, le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuali in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti, per le zone del Comune di Varese, individuate nell’allegato 1, all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti   per i contratti agevolati (allegati 2 e 3), incrementati del 10%.
La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità previste per i contratti agevolati.
Per gli alloggi compiutamente arredati il canone di locazione come sopra determinato potrà aumentare fino ad un massimo del 15%.
Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie di esigenze transitorie rispettivamente del locatore e del conduttore.

Esigenze del locatore :

Esigenze del conduttore :

da comprovarsi con apposita ed idonea documentazione da allegare al contratto :

Per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.

 

CONTRATTI  PER STUDENTI UNIVERSITARI
(art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98, e art. 3 D.M. 30/12/2002)

L’ambito di applicazione del presente Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Varese.
Le fasce di oscillazione dei canoni di locazione per i contratti in epigrafe sono definite, per le zone del Comune di Varese individuate nell’allegato 1, all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per i contratti agevolati (allegati 2 e 3) incrementati del 10%.
La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità previste per i contratti agevolati.
Per gli alloggi compiutamente arredati il canone di locazione come sopra determinato potrà aumentare fino ad un massimo del 15%.
Il canone sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione ISTAT.

 

TIPI DI CONTRATTO
(art. 4-bis L. 431/98)

I contratti di locazione di cui al presente accordo territoriale sono stipulati esclusivamente utilizzando i tipi di contratto allegati al D.M. 30/12/2002, rispettivamente sotto le lettere A, C ed E.

COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE
(art. 6 D.M. 30/12/2002)

Per ogni controversia che sorga in merito all’interpretazione ed esecuzione dei  contratti di cui al presente accordo territoriale, nonché in ordine all’esatta applicazione dell’accordo medesimo, ciascuna parte può richiedere, prima di adire l’Autorità giudiziaria, che si pronunci la Commissione di Conciliazione stragiudiziale di cui al D.M. 31/12/2002, art. 6.
Il presente Accordo sarà depositato presso la Segreteria generale del Comune di Varese.

 

Letto, confermato e sottoscritto in data 30 luglio 2003                              
dalle Organizzazioni stipulanti :

Le Organizzazioni della Proprietà Edilizia :

APE della provincia di Varese - Confedilizia
A.P.P.C
A.S.P.P.I.
U.P.P.I.

Le Organizzazioni sindacali degli inquilini :

S.U.N.I.A.
S.I.C.E.T.
CO.N.I.A.
ASSOCASA

 

ALLEGATO “1”

Ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.M. 30 dicembre 2002,

Le Organizzazioni della Proprietà Edilizia e le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini firmatarie avendo acquisito le informazioni concernenti le delimitazioni delle microzone censuarie

concordano che :

L’attribuzione dei singoli immobili alla zona di loro pertinenza è effettuata sulla base della zonizzazione approvata dal Comune di Varese con Delibera Consiglio Comunale n° 471 del 30/10/1978 ai fini dell’applicazione della legge 27/7/1978 n° 392, intendendosi accorpate la zona periferica con la zona agricola e la zona di particolare pregio con la zona centrale.

 


 

ALLEGATO “2”

Le Organizzazioni della Proprietà Edilizia e le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini firmatarie

definiscono

 


 

ALLEGATO “3”

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI “VALORI DI RIFERIMENTO” MINIMO E MASSIMO DEI CANONI DI LOCAZIONE

Nell’ambito di ogni “zona urbana omogenea” è definita la fascia di oscillazione con un valore limite minimo e un valore limite massimo del canone espresso in Euro/mq. anno.
Ciascuna fascia di oscillazione, con il valore minimo e massimo di riferimento per zona urbana omogenea, è suddivisa in tre sub-fasce, i cui valori minimi e massimi del canone sono compresi nei limiti di fascia.
Le sub-fasce di oscillazione, per ciascuna zona urbana omogenea, sono delimitate con riferimento alla sottospecificata composizione degli elementi oggettivi relativi all’immobile:

ELEMENTI ESSENZIALI DI TIPO A

  1. bagno interno completo di almeno tre elementi (tazza, lavabo, vasca da bagno o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica;
  2. impianto fisso di riscaldamento (centralizzato o autonomo);
  3. impianti tecnologici essenziali e funzionanti : adduzione acqua potabile, impianto di distribuzione di acqua calda predisposto all’allacciamento allo scalda-acqua, impianto elettrico.

L’assenza anche di uno solo degli elementi sopra specificati comporta la collocazione dell’unità abitativa nella sub-fascia 3.

 

ELEMENTI ESSENZIALI DI TIPO B

  1. cucina abitabile (escluso angolo cottura), con almeno una finestra;
  2. unità immobiliare sita non oltre il terzo piano fuori terra o in uno stabile munito di ascensore
  3. costruzione ultimata da non più di 30 anni, risultante dalla data indicata nel certificato di abitabilità o in mancanza nella dichiarazione di fine lavori depositata in Comune.

La presenza di tutti gli elementi di tipo A e di almeno 2 degli elementi di tipo B sopra specificati comporta la collocazione dell’unità abitativa nella sub-fascia 2.

 

ELEMENTI ESSENZIALI DI TIPO C

  1. dotazione di bagno interno completo di tutti gli elementi (tazza, lavabo, vasca da bagno o doccia) se l’unità abitativa è costituita da meno di tre vani principali (escluso la cucina) e di doppi servizi se l’unità  abitativa è costituita da tre o più vani principali (escluso la cucina);
  2. autorimessa o posto auto coperto esclusivo o in comune;
  3. costruzione ultimata da non più di 15 anni, risultante dalla data indicata nel certificato di abitabilità o in mancanza nella dichiarazione di fine lavori depositata in Comune;
  4. presenza di giardino privato e/o condominiale.

La presenza di tutti gli elementi di tipo A,  di almeno due di tipo B e di almeno 3 di tipo C sopra specificati comporta la collocazione dell’unità abitativa nella sub-fascia 1.


Per maggiori informazioni,  per avere i Contratti e gli allegati,  rivolgersi alla Sede SICET della propria città.

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