Le Organizzazioni della Proprietà Edilizia :
in persona dei signori :
Le Organizzazioni sindacali degli inquilini :
in persona dei signori :
convengono e stipulano quanto segue :
CONTRATTI AGEVOLATI
(art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1 D.M. 30.12.2002)
Il presente accordo ha valore per tutto il territorio del Comune di Varese
suddiviso in aree omogenee (allegato 1).
Le fasce di oscillazione dei canoni di locazione in ogni area omogenea sono
definite nell’allegato 2. All’interno di ogni fascia sono stabilite
delle subfasce applicando i criteri previsti nell’allegato 3.
Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore
a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all’allegato B subiranno,
nei valori minimi e massimi, un aumento del 5 per cento per i contratti di
durata di quattro anni, del 6 per cento per i contratti di
durata di cinque anni e del 7 per cento per i contratti di durata di sei o più
anni, a valere per l’intera durata contrattuale.
La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti
calcolata secondo le modalità già previste dall’art. 13 della legge 27 luglio
1978 n° 392 ad esclusione degli elementi di cui al 1° comma, lettere b) e c) che
sono così sostituiti :
Nel calcolo della superficie complessiva è ammessa una tolleranza del cinque
per cento in più o in meno.
Il canone annuo di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato
dalle parti all’interno delle fasce di oscillazione di cui
all’allegato 2 e sarà aggiornato annualmente nella misura
contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione ISTAT.
Per gli alloggi compiutamente arredati il canone di locazione come sopra determinato potrà aumentare fino ad un massimo del 15%.
CONTRATTI DI NATURA TRANSITORIA
(art. 5, comma 1, L.431/98, e art. 2 D.M. 30/12/2002)
L’ambito di applicazione dell’accordo relativamente ai contratti in epigrafe
è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Varese.
Ai fini dell’art. 2, c.2, D.M. 30/12/2002, le organizzazioni stipulanti danno
atto che il canone dei contratti individuali in epigrafe sarà definito dalle
parti contraenti, per le zone del Comune di Varese, individuate nell’allegato 1,
all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per i contratti
agevolati (allegati 2 e 3), incrementati del 10%.
La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti
calcolata secondo le modalità previste per i contratti agevolati.
Per gli alloggi compiutamente arredati il canone di locazione come sopra
determinato potrà aumentare fino ad un massimo del 15%.
Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie di
esigenze transitorie rispettivamente del locatore e del conduttore.
Esigenze del locatore :
Esigenze del conduttore :
da comprovarsi con apposita ed idonea documentazione da allegare al contratto :
Per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.
CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98, e art. 3 D.M. 30/12/2002)
L’ambito di applicazione del presente Accordo relativamente ai contratti in
epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Varese.
Le fasce di oscillazione dei canoni di locazione per i contratti in epigrafe
sono definite, per le zone del Comune di Varese individuate nell’allegato 1,
all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per i contratti agevolati
(allegati 2 e 3) incrementati del 10%.
La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti
calcolata secondo le modalità previste per i contratti agevolati.
Per gli alloggi compiutamente arredati il canone di locazione come sopra
determinato potrà aumentare fino ad un massimo del 15%.
Il canone sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione
ISTAT.
TIPI DI CONTRATTO
(art. 4-bis L. 431/98)
I contratti di locazione di cui al presente accordo territoriale sono stipulati esclusivamente utilizzando i tipi di contratto allegati al D.M. 30/12/2002, rispettivamente sotto le lettere A, C ed E.
COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE
(art. 6 D.M. 30/12/2002)
Per ogni controversia che sorga in merito all’interpretazione ed esecuzione
dei contratti di cui al presente accordo territoriale, nonché in ordine
all’esatta applicazione dell’accordo medesimo, ciascuna parte può richiedere,
prima di adire l’Autorità giudiziaria, che si pronunci la Commissione di
Conciliazione stragiudiziale di cui al D.M. 31/12/2002, art. 6.
Il presente Accordo sarà depositato presso la Segreteria generale del Comune di
Varese.
Letto, confermato e sottoscritto in data 30 luglio 2003
dalle Organizzazioni stipulanti :
Le Organizzazioni della Proprietà Edilizia :
APE della provincia di Varese - Confedilizia
A.P.P.C
A.S.P.P.I.
U.P.P.I.
Le Organizzazioni sindacali degli inquilini :
S.U.N.I.A.
S.I.C.E.T.
CO.N.I.A.
ASSOCASA
ALLEGATO “1”
Ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.M. 30 dicembre 2002,
Le Organizzazioni della Proprietà Edilizia e le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini firmatarie avendo acquisito le informazioni concernenti le delimitazioni delle microzone censuarie
concordano che :
L’attribuzione dei singoli immobili alla zona di loro pertinenza è effettuata sulla base della zonizzazione approvata dal Comune di Varese con Delibera Consiglio Comunale n° 471 del 30/10/1978 ai fini dell’applicazione della legge 27/7/1978 n° 392, intendendosi accorpate la zona periferica con la zona agricola e la zona di particolare pregio con la zona centrale.
ALLEGATO “2”
Le Organizzazioni della Proprietà Edilizia e le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini firmatarie
definiscono
Zone Urbane Omogenee | FASCIA DI OSCILLAZIONE | ||||
Minima Euro/mq annui |
Sub fascia 3 Min/Max |
Sub fascia 2 Min/Max |
Sub fascia 1 Min/Max |
Massima Euro/mq annui |
|
Zona centrale |
31,00 | 31,00/46,00 | 37,00/58,00 | 46,00/70,00 | 70,00 |
Zona semicentrale |
25,00 | 25,00/40,00 | 31,00/52,00 | 40,00/61,00 | 61,00 |
Zona periferica |
19,00 | 19,00/37,00 | 28,00/46,00 | 34,00/55,00 | 55,00 |
ALLEGATO “3”
CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI “VALORI DI RIFERIMENTO” MINIMO E MASSIMO DEI CANONI DI LOCAZIONE
Nell’ambito di ogni “zona urbana omogenea” è definita la fascia di
oscillazione con un valore limite minimo e un valore limite massimo del canone
espresso in Euro/mq. anno.
Ciascuna fascia di oscillazione, con il valore minimo e massimo di riferimento
per zona urbana omogenea, è suddivisa in tre sub-fasce, i cui valori minimi e
massimi del canone sono compresi nei limiti di fascia.
Le sub-fasce di oscillazione, per ciascuna zona urbana omogenea, sono delimitate
con riferimento alla sottospecificata composizione degli elementi oggettivi
relativi all’immobile:
ELEMENTI ESSENZIALI DI TIPO A
L’assenza anche di uno solo degli elementi sopra specificati comporta la collocazione dell’unità abitativa nella sub-fascia 3.
ELEMENTI ESSENZIALI DI TIPO B
La presenza di tutti gli elementi di tipo A e di almeno 2 degli elementi di tipo B sopra specificati comporta la collocazione dell’unità abitativa nella sub-fascia 2.
ELEMENTI ESSENZIALI DI TIPO C
La presenza di tutti gli elementi di tipo A, di almeno due di tipo B e di almeno 3 di tipo C sopra specificati comporta la collocazione dell’unità abitativa nella sub-fascia 1.
Per maggiori informazioni, per avere i Contratti e gli allegati, rivolgersi alla Sede SICET della propria città.