Le Organizzazioni della Proprietà Edilizia :
A.P.E. – CONFEDILIZIA
U.P.P.I
A.S.P.P.I.
in persona dei signori :
• Avv. Vincenzo Brianza, Presidente della A.P.E.-CONFEDILIZIA,
Associazione della Proprietà Edilizia,
• Avv. Luciano Di Pardo, Presidente dell’U.P.P.I., Unione Piccoli
Proprietari Immobiliari,
• Dott. Franco Vallone, Presidente della A.S.P.P.I., Associazione
Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari,
Le Organizzazioni sindacali degli inquilini :
S.U.N.I.A. S.I.C.eT.
in persona dei signori :
• Prof. Giuseppe Occhicone, Segretario Generale Provinciale del
S.U.N.I.A.,
• Geom. Ezio Mostoni, Segretario Provinciale del S.I.C.eT.
convengono e stipulano quanto segue :
1 – I CONTRATTI AGEVOLATI
(art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1 D.M. 30.12.2002)
Il presente accordo ha valore per tutto il territorio del Comune di Varese
suddiviso in aree omogenee (allegato 1).
Le fasce di oscillazione dei canoni di locazione in ogni area omogenea sono
definite nell’allegato 2.
Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore
a tre anni per il primo periodo, le fasce di oscillazione dei canoni di cui
all’allegato 2 subiranno un aumento del 5 per cento per i contratti di durata di
quattro anni, del 6 per cento per i contratti di durata di cinque anni e del 7
per cento per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l’intera
durata contrattuale. L’aumento sarà determinato con riferimento ai canoni alfine
risultanti dai calcoli eseguiti sulla base dei parametri di seguito indicati.
La superficie complessiva dell’immobile locato sarà calcolata sulla base dei
seguenti parametri:
a) il 90% della superficie lorda dell’appartamento (compresi i muri perimetrali
e interni dell’unità immobiliare);
b) il 80% della superficie lorda delle autorimesse singole (compresi i muri
perimetrali) e il 70% della superficie netta di posti auto in autorimesse
comuni;
c) il 25% della superficie lorda delle cantine, dei solai, dei balconi/terrazzi
e dei posti auto scoperti in uso esclusivo.
Nel calcolo della superficie dell’appartamento – quindi con esclusivo
riferimento al paragrafo a) che precede - si applicherà una maggiorazione del
20% per le unità abitative inferiori a 60 mq.. Viene comunque fissato il limite
massimo invalicabile di mq. 60 qualora, per effetto di tale maggiorazione, la
superficie dell’appartamento risultasse in concreto superiore.
Nel calcolo della superficie complessiva un errore del ± 5% non potrà costituire
motivo di contenzioso o rideterminazione del canone.
Il canone annuo di locazione di ogni singola unità immobiliare, con pertinenze
ed accessori, è determinato dalle parti sulla base dei parametri “Euro al mq.”
di cui all’allegato 2. Rimane ferma la facoltà di concordare canoni di locazione
inferiori a quelli risultanti dall’applicazione dei parametri indicati
nell’allegato 2.
Il canone di locazione sarà aggiornato annualmente, nella misura contrattata
dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione ISTAT.
Per gli alloggi compiutamente arredati il canone di locazione come sopra
complessivamente determinato potrà aumentare fino ad un massimo del 15%.
2 – I CONTRATTI DI NATURA TRANSITORIA
(art. 5, comma 1, L.431/98, e art. 2 D.M. 30/12/2002)
L’ambito di applicazione dell’accordo relativamente ai contratti in epigrafe
è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Varese.
Ai fini dell’art. 2, c.2, D.M. 30/12/2002, le organizzazioni stipulanti danno
atto che il canone dei contratti individuali in epigrafe sarà definito dalle
parti contraenti, per le zone del Comune di Varese, individuate nell’allegato 1,
all’interno dei valori stabiliti per i contratti agevolati (allegato 2),
incrementati del 10%.
La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti
calcolata secondo le modalità previste per i contratti agevolati.
Per gli alloggi compiutamente arredati il canone di locazione come sopra
determinato potrà aumentare fino ad un massimo del 15%.
Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie di
esigenze transitorie rispettivamente del locatore e del conduttore.
Esigenze del locatore :
- quando il locatore intenda destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale,
artigianale o professionale proprio, del coniuge o dei parenti entro il terzo
grado e degli affini entro il secondo grado, espressamente indicata in
contratto;
- quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con
finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali,
culturali o di culto, intenda destinare l’immobile all’esercizio delle attività
dirette a perseguire le predette finalità;
- nel caso di qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un
evento certo a data prefissata ed espressamente indicata in contratto.
Esigenze del conduttore :
da comprovarsi con apposita ed idonea documentazione da allegare al contratto :
- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- contratto di lavoro a tempo determinato in comune diverso da quello di
residenza;
- assegnazione o acquisto di alloggio, che si renda disponibile alla scadenza
contrattuale, dimostrati con preliminare regolarmente registrato;
- vicinanza momentanea a parenti bisognosi;
- nel caso di qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore documentata e/o
collegata ad un evento certo a data prefissata.
Per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la
sussistenza di una delle su indicate esigenze in capo anche ad una sola delle
parti contraenti.
3 – I CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98, e art. 3 D.M. 30/12/2002)
L’ambito di applicazione del presente Accordo relativamente ai contratti in
epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Varese.
Le fasce di oscillazione dei canoni di locazione per i contratti in epigrafe
sono definite, per le zone del Comune di Varese individuate nell’allegato 1,
all’interno dei valori stabiliti per i contratti agevolati (allegato 2 )
incrementati del 10%.
La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti
calcolata secondo le modalità previste per i contratti agevolati.
Per gli alloggi compiutamente arredati il canone di locazione come sopra
determinato potrà essere ulteriormente aumentato fino ad un massimo del 15%.
Il canone sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione
ISTAT.
4 – I TIPI DI CONTRATTO
(art. 4-bis L. 431/98)
I contratti di locazione di cui al presente accordo territoriale sono stipulati esclusivamente utilizzando i tipi di contratto allegati al D.M. 30/12/2002, rispettivamente sotto le lettere A, C ed E.
5 – LA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE
(art. 6 D.M. 30/12/2002)
Per ogni controversia che sorga in merito all’interpretazione ed esecuzione
dei contratti di cui al presente accordo territoriale, nonché in ordine
all’esatta applicazione dell’accordo medesimo, ciascuna parte può richiedere,
prima di adire l’Autorità giudiziaria, che si pronunci la Commissione di
Conciliazione stragiudiziale di cui al D.M. 31/12/2002, art. 6.
Il presente Accordo sarà depositato presso la Segreteria generale del Comune di
Varese.
Letto, confermato e sottoscritto in Varese in data 26 giugno 2012 dalle
Organizzazioni stipulanti :
Le Organizzazioni della Proprietà Edilizia :
APE – Confedilizia _____________________________
A.S.P.P.I. _____________________________
U.P.P.I. _____________________________
Le Organizzazioni sindacali degli inquilini :
S.U.N.I.A. _____________________________
S.I.C.e T. _____________________________
Per maggiori informazioni, per avere i Contratti e gli allegati, rivolgersi alla Sede SICET della propria città.