Fra le seguenti Organizzazioni:
si conviene quanto segue.
1) CONTRATTI AGEVOLATI
(art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1 D.M. 30.12.2002)
L'ambito di applicazione del presente accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Udine. Il territorio del Comune di Udine viene suddiviso per insiemi di aree aventi caratteristiche omogenee per:
Si individuano:
Ai fini della individuazione di tali zone si fa riferimento alla perimetrazione
a suo tempo adottata del Comune di Udine ai fini dell’applicazione dell'equo canone
ex lege 392/78
Per le tre zone sopraindicate vengono definite le seguenti fasce di oscillazione
dei canoni (i cui valori massimi e minimi saranno aggiornati annualmente in misura
pari al 75% della variazione degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati):
Il canone sarà determinato dalle parti sulla base delle fasce sopraindicate e
con i correttivi di cui all'allegato A.
Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo il tipo di contratto
allegato al decreto ministeriale 30.12.2002 convenendosi con il presente accordo
la previsione di aggiornamento annuo del canone nella misura del 75% della variazione
Istat. Il canone di locazione di ogni singola unità immobiliare è determinato dalle
parti in base alla fascia di oscillazione di cui sopra e sulla base degli elementi
oggettivi di cui all'allegato A. Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri
accessori fra locatore e conduttore, le organizzazioni stipulanti il presente accordo
fanno richiamo alla tabella degli oneri accessori di cui all'art. 4 del D.M. 30.12.2002.
I metri quadrati utili dell'unità immobiliare sono calcolati sulla base della sua
superficie convenzionale (ex lege 392/78) con una tolleranza del 5% in più o in
meno.
Per gli immobili di cui all'art. 1. comma 2, lett. a), L. 431/98,
le fasce di oscillazione dei canoni di cui al Comune o alle zone ove è ubicato l'immobile
subiranno nei valori minimo e massimo un aumento del 20% a valere per l'intera durata
contrattuale.
2) CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI
(art. 5, comma 1, L. 431/98 e art. 2 d.m. 30.12.2002)
L'ambito di applicazione relativamente ai contratti in epigrafe è costituito
dal territorio amministrativo del Comune di Udine. Ai fini dell'art. 2, comma
2, D.m. 30.12.2002, le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti
individuati in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all'interno dei valori
minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione dei contratti agevolati,
tenuto conto delle maggiorazioni del livello massimo della fascia e delle riduzioni
di tale livello previste dall'allegato A, per le zone del solo Comune di Udine.
E' inoltre consentita la possibilità di variazione fino ad un massimo del 15% dei
valori minimi e massimi delle fasce.
Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie per il soddisfacimento,
rispettivamente, di esigenze dei proprietari e dei conduttori.
Fattispecie di esigenze dei proprietari:
qualsiasi altra esigenza specifica del locatore, del coniuge, dei figli o dei genitori collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.
Fattispecie di esigenze dei conduttori:
3) CONTRATTI TRANSITORI
PER STUDENTI UNIVERSITARI
(art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98e art. 3 d.m. 30.12.2002)
L'ambito di applicazione dell'accordo relativamente ai contratti in epigrafe
è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Udine, sede di Università.
Le fasce di oscillazione dei canoni di locazione per i contratti in epigrafe sono
costituite dalle fasce di oscillazione individuate per le zone del Comune nel precedente
paragrafo 1), come integrate con le maggiorazioni del livello massimo della fascia
e le riduzioni dello stesso di cui all'allegato A.
Per gli immobili di cui all'art, 1, comma 2, lett. A), L. 431/98, le fasce di oscillazione
dei canoni di cui al Comune o alle zone ove è ubicato l'immobile subirà nei valori
minimo e massimo un aumento del 30% a valere per l'intera durata contrattuale.
Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo il tipo di contratto
allegato al D.M. 30.12.2002 recante altresì - come col presente accordo formalmente
si conviene - le modalità di aggiornamento del canone nella misura del 75% della
variazione ISTAT.
Il presente accordo resterà in vigore fino alla stipula di altro a seguito dell'emanazione
di un nuovo decreto ministeriale e potrà, di comune intesa, formare oggetto di revisione
allorché il Comune deliberi aliquote ICI specifiche per i locatori che lochino sulla
base del presente accordo o siano modificate le agevolazioni fiscali di cui all'art,
8 della L. 431/98 o intervengano consistenti variazioni delle condizioni di mercato
locale dei canoni di locazione, impegnandosi le parti ad una verifica entro 18 mesi.
Il presente accordo verrà depositato presso la Segreteria generale del Comune interessato
mediante consegna alla Segreteria generale dello stesso, Ufficio Protocollo Generale,
o invio alla medesima tramite raccomandate A.R.
Letto, confermato e sottoscritto in data 25.06.04 dalle organizzazioni stipulanti:
Per maggiori informazioni, per avere i Contratti e gli allegati, rivolgersi alla Sede SICET della propria città.