Accordo territoriale per il territorio del comune di Trieste

In attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze

- 2003 -

Fra le seguenti organizzazioni:

Premesso

che in attuazione dell’art. 2 comma 3 della L.431/98 e del d.m. 30/12/2002 si intende addivenire alla stipula di un accordo territoriale per la definizione del contratto agevolato relativo alle locazioni di immobili ad uso abitativo a canone agevolato; con validità fino a sottoscrizione di un nuovo accordo;
che si auspica verrà sottoscritto un protocollo d’intesa tra il sindaco di Trieste e le Associazioni sopra citate, che preveda il riconoscimento di una detrazione ICI per i proprietari che concedano in locazione gli immobili sulla base del canale convenzionato, ai sensi dell’art. 2 comma 3 L. 431/1998 e del presente accordo territoriale;
che il comune di Trieste potrà stabilire che l’aliquota e/o la detrazione ICI di favore, per i contratti agevolati, sia subordinata alla presentazione di una attestazione che certifichi la congruità del canone e il rispetto di ogni normativa afferente ai contratti qui disciplinati, rilasciata dalle Associazioni che sottoscrivono il presente accordo;
che verrà istituita presso le associazioni sottoscrittrici il presente accordo la lista dei delegati delle medesime, quali membri per le commissioni di conciliazione previste dal d.m. 30/12/2002. Le medesime si impegnano a redigere il regolamento applicativo della sopra chiamata commissione.

 

1) CONTRATTI AGEVOLATI
(art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1 D.M. 31/12/2002)

L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Trieste.
Il territorio del Comune di Trieste viene suddiviso in 4 (quattro) “zone omogenee” così come risulta dalle planimetrie di zonizzazione che sono allegate al presente accordo sub A.
In tali planimetrie:

A miglior chiarimento di quanto sopra detto si allega sub A il prospetto dove sono indicate le strade che delimitano le singole zone e le sub aree di particolare pregio o degrado.
Per ciascuna delle quattro zone omogenee vengono individuate 3 (tre) subfasce di immobili e per ciascuna delle tre subfasce vengono fissati i valori minimi e massimi; tali valori, espressi in Euro al metro quadro/anno sono riportati nell’allegato sub B.
Per le aree di particolare pregio ubicate nella zona omogenea 4, valgono i valori minimi e massimi di subfascia previsti per la zona omogenea 2.
Per le aree particolarmente degradate ubicate nelle zone omogenee 1 e 2, valgono i valori minimi e massimi di subfascia previsti per la zona omogenea 3.
La collocazione di ciascun’unità immobiliare nella subfascia di competenza avverrà in base ai criteri previsti nell’allegato C).

Le parti contraenti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo i moduli approvati dal D.M. 30/12/2002 pubblicato nel suppl. ord. N. 59 GU n. 85 del 11/04/2003. Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all’interno delle fasce di oscillazione di cui all’allegato B e sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione ISTAT-FOI.
Per quanto attiene la ripartizione degli oneri accessori tra locatore e conduttore viene applicata, come previsto dal D.M. 31/12/2002, la tabella oneri accessori allegata allo stesso all. G.

I metri quadrati utili (si precisa che per superficie utile s’intende la superficie calpestabile) di ciascun’unità immobiliare sono calcolati sulla base della superficie convenzionale con una tolleranza del 5% (cinquepercento) in più o in meno.
Si precisa che le superfici accessorie verranno aggiunte alla superficie principale – come sopra calcolata – in base ai seguenti criteri:

Il canone verrà quindi determinato moltiplicando il valore unitario per la superficie convenzionale calcolata ai sensi di quanto sopra.
Per gli alloggi di superficie inferiore a 60 (sessanta) mq. la superficie effettiva s’intende incrementata del 10% (diecipercento) fino al limite di 60 mq.
Ove le singole parti contraenti concordino delle durate contrattuali superiori ai 3 (tre) anni, i valori minimi e massimi riportati nell’allegato B, integrati da quanto previsto nel presente accordo e nell’allegato C), s’intendono così incrementati per l’intera durata contrattuale:

Per gli immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile i valori minimi e massimi previsti nell’allegato B, s’intendono incrementati del 15 % (quindicipercento), tale incremento è cumulabile con tutti gli altri incrementi previsti dal presente accordo, fatta eccezione per gli incrementi previsti per gli immobili ubicati in zone considerate di particolare pregio.
Per gli immobili arredati i valori minimi e massimi risultanti dall’allegato B, integrati secondo quanto previsto dal presente accordo e nell’allegato C), possono essere ulteriormente aumentati fino al 15 % (quindicipercento).

 

2) CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI
(art. 5, comma 1, Legge 431/1998 e art. 2, comma 2 D.M. 30/12/2002)

L’ambito di applicazione dell’accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Trieste.

Ai fini dell’art. 2, comma 2, D.M. 30/12/2002, le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione dei contratti agevolati secondo quanto previsto al punto 1) del presente accordo, incrementati fino al 10% (diecipercento), tale variazione non si calcola in caso di immobile ammobiliato, in quanto già assoggettato a maggiorazione del 15%.
Per gli immobili arredati i valori minimi e massimi risultanti dall’allegato B, integrati secondo quanto previsto dal presente accordo e nell’allegato C), possono essere ulteriormente aumentati fino al 15 % (quindicipercento).

Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di esigenze dei proprietari e/o dei conduttori.

Fattispecie di esigenze dei proprietari:

Fattispecie di esigenze dei conduttori:

Si specifica che per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti; la necessità che giustifica la transitorietà del contratto deve essere dichiarata e provata allegando opportuna documentazione al contratto.
E’ fatto obbligo al proprietario di confermare, a mezzo raccomandata, prima della scadenza del contratto, il motivo che ha dato origine alla transitorietà.
In caso di mancata comunicazione, ovvero nel caso siano venute meno le esigenze di transitorietà poste dal proprietario, il contratto sarà ricondotto alla durata prevista dall’art. 2 comma 1, Legge 9/12/1998 n. 431.

 

3) CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(art. 5, comma 2 e 3, L: 431/98 e art. 3 D.M. 30/12/2002)

L’ambito di applicazione dell’accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Trieste sede di Università.
Le fasce di oscillazione dei canoni di locazione per i contratti in epigrafe sono costituite dalle fasce individuate per le zone omogenee di cui agli allegati A – B e C
Il canone sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione ISTAT-FOI, ove il contratto abbia durata superiore ai 12 (dodici) mesi.
Come previsto dal Decreto Ministeriale di data 30/12/2002, possono essere stipulati i contratti utilizzando esclusivamente i tipi di contratto allegati al decreto stesso.
Eventuali pattuizioni aggiuntive potranno essere inserite all’articolo titolato “varie”, al punto “altre clausole”.

 

PATTUIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il presente Accordo verrà depositato presso la Segreteria generale del Comune di Trieste a cura dell’Associazione proprietà edilizia – Confedilizia, mediante consegna alla Segreteria generale dello stesso, Ufficio Protocollo Generale, o invio al medesimo tramite raccomandata A.R.

Letto, confermato e sottoscritto in data 15 luglio 2003 dalle Organizzazioni stipulanti:

Confedilizia
U.P.P.I
CONFAPPI
S.U.N.I.A.
S.I.C.E.T.
U.N.I.A.T.
FEDERCASA
ASSOCASA
A.N.I.A.
E.R.Di.S.U.
Associazione Studentesca Unione degli Universitari

 


Per maggiori informazioni,  per avere i Contratti e gli allegati,  rivolgersi alla Sede SICET della propria città.

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