Accordo per il territorio del comune di Treviso

in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n° 431 e del decreto 30 dicembre 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze

REGISTRATO IL 17 SETTEMBRE 2003

Fra le seguenti organizzazioni:

A.P.E. Associazione della Proprietà Edilizia della Provincia di Treviso –
Confedilizia, in persona del Presidente Ing. Agostino Rossi;
UPPI in persona del Presidente Dott. Renato Vasini;
ASPPI in persona del Presidente Avv. Andrea Gatto;
SUNIA in persona del Delegato Provinciale Sig. Luciano Bellotto;
SICET in persona del Delegato Provinciale Sig. Antonio Ceron;
UNIAT in persona del Delegato Provinciale Sig. Vincenzo Rosso,
si conviene e stipula quanto segue.

CONTRATTI AGEVOLATI
(art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1 DM 30/12/2002)

L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituto dal territorio amministrativo del Comune di Treviso.

Il territorio del Comune di Mogliano Veneto, tenuto presente quanto disposto dall’art. 1, comma 2, del DM 30/12/2002, acquisite le informazioni concernenti la delimitazione delle microzone catastali e considerata l’estensione delle zone urbanizzate nella realtà locale, viene suddiviso in tre zone omogenee come da allegato A: Zona A – Evidenziata con colore rosso delimitata dalla cerchia muraria (Centrale Pregiata); Zona B - evidenziata con colore giallo (Semicentrale); Zona C (Periferica), corrispondente a tutto il rimanente territorio soggetto all’amministrazione del Comune di Treviso Veneto. Non vengono individuate zone di degrado o fabbricati degradati in quanto – per la determinazione del relativo canone – le parti contraenti terranno conto degli elementi caratterizzati ciascuna unità immobiliare.
Si precisa che, ove il confine di zona sia delimitato da una strada, tutti gli immobili con numero civico su detta strada rientreranno nella zona superiore.
Per le zone omogenee, come sopra individuate, vengono definite le fasce di oscillazione dei canoni come da allegato B (valore mq. annuo).
La superficie dell’unità immobiliare concessa in locazione (più oltre indicata come “superficie utile complessiva”) è data dalla somma dei seguenti elementi:

  1. l’intera superficie dell’unità abitativa;
  2. il 50% della superficie dell’autorimessa; il 100% per l’autorimessa in centro storico;
  3. il 25% del posto macchina in garage comune;
  4. il 25% della superficie di balconi, terrazze o portici, cantine, soffitte, lavanderie;
  5. il 15% della superficie scoperta in suo esclusivo (con incidenza del 50% della superficie massima dell’alloggio), compresa quella relativa al auto esclusivo su area scoperta.

Le superfici di cui alle lett.re a), b) e d), si misurano al netto de muri perimetrali e di quelli interni.
Alla superficie di cui alla lett.re a) si applicano i seguenti coefficienti:

  1. 1,40 per l’unità abitativa di superficie fino a mq. 40;
  2. 1,30 per l’unità abitativa di superficie compresa fra mq. 40,01 e mq. 50;
  3. 1,20 per l’unità abitativa di superficie compresa fra mq. 50,01 e mq. 60;
  4. 1,10 per l’unità abitativa di superficie compresa fra mq. 60,01 e mq. 70;
  5. 1,00 per l’unità abitativa di superficie compresa fra mq. 70,01 e mq. 110;
  6. per l’unità abitativa di superficie superiore a mq. 110 andrà calcolata una riduzione del 15% della superficie eccedente i mq. 110.

I metri quadrati utili dell’unità immobiliare sono calcolati sulla base della sua superficie convenzionale con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno.
Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all’interno delle fasce di oscillazione di cui all’allegato B, tenuto conto del numero degli elementi caratterizzanti presenti nell’unità immobiliare, nonché dell’anno in costruzione, di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria che abbia comportato tutti i seguenti interventi: rifacimento impianti elettrico, termico ed idraulico, sostituzione pavimenti e serramenti. Il tutto come da allegato B.
Il canone sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione Istat.
Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui allegato B subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento del due per cento per i contratti di durata di quattro anni, del quattro per cento per i contratti durata di cinque anni e del sei per cento per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l’intera durata contrattuale.
Per gli immobili arredati i valori minimi e massimi come sopra specificati, potranno essere aumentati de 20% (venti per cento). Detto incremento sarà elevato al 25% (venticinque per cento) ove l’arredamento sia comprensivo degli elettrodomestici frigorifero, forno, piano cottura e lavatrice). L’incremento riferito all’arredo non si renderà peraltro applicabile ove l’arredamento non sia sufficiente alla vivibilità.
Per gli immobili di cui all’art. 1 comma 2, lett. a), L. 431/98 le fasce di oscillazione di cui all’allegato B subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento del venticinque per cento, a valere per l’intera durata contrattale. Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui comma precedente, ove ricorrente.

 

CONTRATTI TRANSITORI
(Art. 5, comma 1, L. 431/98 e art. 2, DM 30/12/2002)

L’ambito di applicazione dell’accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Treviso.
Ai fini dell’art. 2, comma 2, DM 30/12/2002, le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione dei contratti agevolati, per le zone corrispondenti all’intero territorio del Comune di Treviso, incrementati ulteriormente del 10% (dieci per cento).
Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di proprietari e conduttori.
Fattispecie di esigenze dei proprietari

  1. Quando il proprietario ha esigenza di adibire entro i diciotto mesi l’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per uno dei seguenti motivi: trasferimento temporaneo della sede d lavoro;
    matrimonio dei figli; rientro dall’estero; destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli per ragioni di studio, esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore;
    destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell’alloggio di servizio;
  2. qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo e data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.

Fattispecie di esigenze dei conduttori

  1. Quando il conduttore ha una delle seguenti esigenze:
  2. qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata in contratto.

Per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle su indicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.

 

CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(art. 5, commi 2 e 3, L. 431/1998, e art. 3, DM 30/12/2002)

L’ambito di applicazione del presente Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Treviso.
Il canone dei contratti individuati in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all’interno dei valori mini e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione dei contratti agevolati, per le zone corrispondenti all’intero territorio del Comune di Treviso, incrementati ulteriormente del 5% (cinque per cento).
Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) L. 431/98, le fasce di oscillazione come sopra determinate subiranno nei valori minimi e massimi,m un aumento del venticinque per cento a valere per l’intera durata contrattuale.
Il canone sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione Istat.


Revisione del presente accordo
Le organizzazioni firmatarie del presente accordo si impegno, qualora lo ritenessero necessario, di rivedere annualmente i valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione di ciascuna zona, ai fini della stipula di nuovi contratti.


Il presente Accordo verrà depositato presso la Segreteria generale del Comune di Treviso a cura dell’Associazione della Proprietà Edilizia della Provincia di Treviso – Confedilizia.
Letto, confermato e sottoscritto in data 31 luglio 2003 dalle Organizzazioni stipulanti:

A.P.E. Associazione della Proprietà Edilizia della Provincia di Treviso –
Confedilizia, in persona del Presidente Ing. Agostino Rossi;
UPPI in persona del Presidente Dott. Renato Vasini;
ASPPI in persona del Presidente Avv. Andrea Gatto;
SUNIA in persona del Delegato Provinciale Sig. Luciano Bellotto;
SICET in persona del Delegato Provinciale Sig. Antonio Ceron;
UNIAT in persona del Delegato Provinciale Sig. Vincenzo Rosso,
si conviene e stipula quanto segue.

Treviso, 17 settembre 2003

 


Per maggiori informazioni,  per avere i Contratti e gli allegati,  rivolgersi alla Sede SICET della propria città.

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