REGISTRATO IL 17 SETTEMBRE 2003
Fra le seguenti organizzazioni:
A.P.E. Associazione della Proprietà Edilizia della Provincia di Treviso
–
Confedilizia, in persona del Presidente Ing. Agostino Rossi;
UPPI in persona del Presidente Dott. Renato Vasini;
ASPPI in persona del Presidente Avv. Andrea Gatto;
SUNIA in persona del Delegato Provinciale Sig. Luciano Bellotto;
SICET in persona del Delegato Provinciale Sig. Antonio Ceron;
UNIAT in persona del Delegato Provinciale Sig. Vincenzo Rosso,
si conviene e stipula quanto segue.
CONTRATTI AGEVOLATI
(art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1 DM 30/12/2002)
L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituto dal territorio amministrativo del Comune di Treviso.
Il territorio del Comune di Mogliano Veneto, tenuto presente quanto disposto
dall’art. 1, comma 2, del DM 30/12/2002, acquisite le informazioni concernenti la
delimitazione delle microzone catastali e considerata l’estensione delle zone urbanizzate
nella realtà locale, viene suddiviso in tre zone omogenee come da allegato A: Zona
A – Evidenziata con colore rosso delimitata dalla cerchia muraria (Centrale Pregiata);
Zona B - evidenziata con colore giallo (Semicentrale); Zona C (Periferica), corrispondente
a tutto il rimanente territorio soggetto all’amministrazione del Comune di Treviso
Veneto. Non vengono individuate zone di degrado o fabbricati degradati in quanto
– per la determinazione del relativo canone – le parti contraenti terranno conto
degli elementi caratterizzati ciascuna unità immobiliare.
Si precisa che, ove il confine di zona sia delimitato da una strada, tutti gli immobili
con numero civico su detta strada rientreranno nella zona superiore.
Per le zone omogenee, come sopra individuate, vengono definite le fasce di oscillazione
dei canoni come da allegato B (valore mq. annuo).
La superficie dell’unità immobiliare concessa in locazione (più oltre indicata come
“superficie utile complessiva”) è data dalla somma dei seguenti elementi:
Le superfici di cui alle lett.re a), b) e d), si misurano al netto de muri perimetrali
e di quelli interni.
Alla superficie di cui alla lett.re a) si applicano i seguenti coefficienti:
I metri quadrati utili dell’unità immobiliare sono calcolati sulla base della
sua superficie convenzionale con una tolleranza del cinque per cento in più o in
meno.
Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato
dalle parti all’interno delle fasce di oscillazione di cui all’allegato B, tenuto
conto del numero degli elementi caratterizzanti presenti nell’unità immobiliare,
nonché dell’anno in costruzione, di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria
che abbia comportato tutti i seguenti interventi: rifacimento impianti elettrico,
termico ed idraulico, sostituzione pavimenti e serramenti. Il tutto come da allegato
B.
Il canone sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque
non superiore al 75% della variazione Istat.
Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore
a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui allegato B subiranno, nei
valori minimi e massimi, un aumento del due per cento per i contratti di durata
di quattro anni, del quattro per cento per i contratti durata di cinque anni e del
sei per cento per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l’intera
durata contrattuale.
Per gli immobili arredati i valori minimi e massimi come sopra specificati, potranno
essere aumentati de 20% (venti per cento). Detto incremento sarà elevato al 25%
(venticinque per cento) ove l’arredamento sia comprensivo degli elettrodomestici
frigorifero, forno, piano cottura e lavatrice). L’incremento riferito all’arredo
non si renderà peraltro applicabile ove l’arredamento non sia sufficiente alla vivibilità.
Per gli immobili di cui all’art. 1 comma 2, lett. a), L. 431/98 le fasce di oscillazione
di cui all’allegato B subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento del venticinque
per cento, a valere per l’intera durata contrattale. Tale aumento sarà cumulabile
con quello della fattispecie di cui comma precedente, ove ricorrente.
CONTRATTI TRANSITORI
(Art. 5, comma 1, L. 431/98 e art. 2, DM 30/12/2002)
L’ambito di applicazione dell’accordo relativamente ai contratti in epigrafe
è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Treviso.
Ai fini dell’art. 2, comma 2, DM 30/12/2002, le organizzazioni stipulanti danno
atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe sarà definito dalle parti
contraenti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione
dei contratti agevolati, per le zone corrispondenti all’intero territorio del Comune
di Treviso, incrementati ulteriormente del 10% (dieci per cento).
Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento,
rispettivamente, di proprietari e conduttori.
Fattispecie di esigenze dei proprietari
Fattispecie di esigenze dei conduttori
Per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle su indicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.
CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(art. 5, commi 2 e 3, L. 431/1998, e art. 3, DM 30/12/2002)
L’ambito di applicazione del presente Accordo relativamente ai contratti in epigrafe
è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Treviso.
Il canone dei contratti individuati in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti
all’interno dei valori mini e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione dei
contratti agevolati, per le zone corrispondenti all’intero territorio del Comune
di Treviso, incrementati ulteriormente del 5% (cinque per cento).
Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) L. 431/98, le fasce di oscillazione
come sopra determinate subiranno nei valori minimi e massimi,m un aumento del venticinque
per cento a valere per l’intera durata contrattuale.
Il canone sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione Istat.
Revisione del presente accordo
Le organizzazioni firmatarie del presente accordo si impegno, qualora lo ritenessero
necessario, di rivedere annualmente i valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione
di ciascuna zona, ai fini della stipula di nuovi contratti.
Il presente Accordo verrà depositato presso la Segreteria generale del Comune
di Treviso a cura dell’Associazione della Proprietà Edilizia della Provincia di
Treviso – Confedilizia.
Letto, confermato e sottoscritto in data 31 luglio 2003 dalle Organizzazioni stipulanti:
A.P.E. Associazione della Proprietà Edilizia della Provincia di Treviso
–
Confedilizia, in persona del Presidente Ing. Agostino Rossi;
UPPI in persona del Presidente Dott. Renato Vasini;
ASPPI in persona del Presidente Avv. Andrea Gatto;
SUNIA in persona del Delegato Provinciale Sig. Luciano Bellotto;
SICET in persona del Delegato Provinciale Sig. Antonio Ceron;
UNIAT in persona del Delegato Provinciale Sig. Vincenzo Rosso,
si conviene e stipula quanto segue.
Treviso, 17 settembre 2003
Per maggiori informazioni, per avere i Contratti e gli allegati, rivolgersi alla Sede SICET della propria città.