Accordo per il territorio del comune di Trento

In attuazione della legge 9 dicembre 1998, n° 431 e del decreto 30 dicembre 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze

Fra le seguenti organizzazioni:

CONFEDILIZIA in persona del dott. Michele Zaniboni;
A.P.P.C. in persona della Sig.ra Luciana Naso;
U.P.P.I. in persona del rag. Livio Cozzio;
S.U.N.I.A. in persona della dott.ssa Elisabetta Frizzera
S.I.C.E.T. nelle persone del prof. Lino Giannini e del Sig. Marco Vanzo;
U.N.I.A.T. in persona del Sig. Raffaele Merlo,

si conviene e stipula quanto segue.

 

CONTRATTI AGEVOLATI
(art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1, D.M. 30.12.2002)

L'ambito d’applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di TRENTO.
Il territorio del Comune di TRENTO, tenuto presente quanto disposto dall’art. 1, c. 2, del D.M. 30.12.2002, viene suddiviso in aree omogenee, come da allegato A (pianta della città) ove non sono evidenziate altresì zone di particolare pregio e/o di particolare degrado. Alle linee di confine delle singole zone, verrà applicata la zona di livello superiore per entrambi i lati della strada. Qualora un edificio abbia due o più entrate appartenenti a differenti zone, s’applicheranno i valori relativi alla zona di livello superiore.
Per le aree omogenee e le zone, come sopra individuate, vengono definite le fasce d’oscillazione dei canoni come da allegato B.
Ad ogni scadenza annuale deI presente Accordo, le Organizzazioni sindacali firmatarie valuteranno, congiuntamente, l’opportunità di aggiornare le fasce d’oscillazione dei canoni di cui all’allegato “B”.
La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità già previste dall’art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392, con una tolleranza del 5 (cinque) per cento in più o in meno.
Il canone mensile di locazione d’ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all'interno delle fasce d’oscillazione di cui all'allegato B e sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione Istat.
Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce d’oscillazione dei canoni di cui all'allegato B subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento del 2 per cento per i contratti di durata di quattro anni, del 4 per cento per i contratti di durata di cinque anni e del 6 per cento per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l'intera durata contrattuale.
Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), L. 431/98, le fasce d’oscillazione di cui all'allegato B subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento del 15 per cento a valere per l'intera durata contrattuale. Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente.

 

CONTRATTI TRANSITORI
(art. 5, comma 1, L. 431/98, e art. 2, D.M. 30.12.2002)

L'ambito d’applicazione dell'accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di TRENTO.
Ai fini dell'art. 2, c. 2, D.M. 30.12.2002, le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce d’oscillazione del Comune di TRENTO (allegato B), incrementati fino al 10% e da valere per tutto il territorio comunale, ad eccezione della parte di città denominata “centro storico” per la quale l’incremento potrà raggiungere il 15%. Contrariamente a quanto previsto nel precedente Accordo territoriale, il mobilio dell’immobile viene valutato come elemento per l’individuazione della fascia.
La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità già previste dall’art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392, con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno.
Per i contratti in epigrafe vengono individuate, a titolo esemplificativo, le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di proprietari e conduttori.
Fattispecie d’esigenze dei proprietari

  1. Quando il proprietario ha esigenza di adibire entro i diciotto mesi l'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per uno dei seguenti motivi: destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli per ragioni di studio, esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore;
    destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell'alloggio di servizio;
  2. qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto e suffragata, se possibile, da idonea documentazione.

Fattispecie d’esigenze dei conduttori

  1. Quando il conduttore ha una delle seguenti esigenze:
  2. qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata in contratto e suffragata, se possibile, da idonea documentazione.
Per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.

 

CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98, e art. 3, D.M. 31.12.2002)

L'ambito d’applicazione del presente Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di TRENTO.
Le fasce d’oscillazione dei canoni di locazione per i contratti in epigrafe sono individuate, per le zone e aree del Comune di TRENTO indicate nell’allegato A, come da allegato B, incrementate del 25 per cento. Detto aumento è giustificato dall’immobile completamente arredato e corredato e dalla presenza di più conduttori.
La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità già previste dall’art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392, con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno.
Per gl’immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), L. 431/98, le fasce d’oscillazione come sopra determinate subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento ulteriore del 15 per cento a valere per l'intera durata contrattuale.
Il canone sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione Istat.


Le Organizzazioni firmatarie s’impegnano a prestare assistenza, se richiesta, alla stipulazione dei contratti ai sensi del presente Accordo ed eventualmente a siglare i contratti medesimi. S’impegnano inoltre ad istituire le Commissioni di conciliazione di cui all’art. 6 del D.M. 30.12.2002, in particolare anche ai fini dell’attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo dei contratti, al presente Accordo.
I presenti Accordi resteranno in vigore fino alla stipula di altri, a seguito dell’emanazione di un nuovo D.M. di recepimento della Convenzione nazionale sostitutiva delle precedenti. Gli stessi verranno depositati presso la Segreteria generale del Comune di TRENTO, a cura delle Organizzazioni firmatarie, mediante consegna o invio tramite raccomandatat a.r..

Allegati:

Letto, confermato e sottoscritto in data 28 maggio 2003 dalle Organizzazioni stipulanti:

CONFEDILIZIA A.P.P.C. U.P.P.I.

S.U.N.I.A. S.I.C.E.T. U.N.I.A.T.

 


Per maggiori informazioni,  per avere i Contratti e gli allegati,  rivolgersi alla Sede SICET della propria città.

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