Accordo per il territorio del comune di Terni

In attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Fra le seguenti organizzazioni:

rappresentanti della proprietà edilizia

ASPPI nella persona del Presidente Avv. Mario Mobilio
APE-CONFEDILIZIA nella persona del Presidente Avv. Andrea Messi
APPC di Terni nella persona del Presidente Geom. Mario Giangiuli

rappresentanti dei conduttori

SUNIA - nella persona del Segretario Provinciale Rossano Iannoni;
UNIAT — nelle persone del Segretario Regionale Osvaldo Baciucco e del Segretario
Provinciale Siro Desantis.
SICET - nella persona del Segretario Provinciale Paolo Bacocco.

 Si conviene e si stipula quanto segue:

CONTRATTI AGEVOLATI

1. Locazioni ai sense dell'art. 2 comma 3, L. 431/98

1.1 MODALITA’ PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONE NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI SITUATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TERNI, IN CONFORMITA’ AI CRITERI PREVISTI ALL’ART. 1 DEL D.M. 30/12/2002

1.2 Definizione del Tipo di Contratto

Il "Tipo di contratto” integrato dall’accordo territoriale locale per le locazioni stipulate in applicazione dell’art. 2, comma 3, della legge 431/98 è quello previsto " del D.M. 30/12/2002, indicato come "allegato A”

Il sistema dei prezzi sul mercato dell’affitto e il sistema dei valori immobiliari per le nuove tariffe d’estimo che saranno definite con il rinnovamento del catasto, in corso di attuazione, potranno offrire, nel prossimo futuro, una base più solida per gli Accordi locali della legge 431/98.

In attesa che questa riforma si compia, si dovrà inevitabilmente mettere capo ad un sistema dei prezzi di riferimento per i regimi di locazione.
Allo stato il contenuto dell’accordo è il seguente.

  1. Individuazione delle zone urbane cui riferire i canoni di locazione
    Le zone urbane cui devono essere riferiti i canoni di locazione sono delimitate dalle microzone definite dal Comune ai fini della revisione generale degli estimi.
  2. Modalità per la definizione dei "valori di riferimento " minimo e massimo dei canoni di locazione
    Nell’ambito di ogni microzona è stato definito il valore min. e max. del canone espresso in €./mq. annuo.
  3. Determinazione del "valore effettivo" del canone di locazione
    Il canone di locazione per le abitazione situate in ciascuna microzona verrà determinato in misura effettiva all’atto della stipula del contratto.
    Lo stesso potrà essere aggiornato in base alle variazioni accertate dall’ISTAT per le famiglie di impiegati e operai, nella misura massima del 75%.
    Le fasce d’oscillazione previste dalla Tabella A saranno determinate in base ai criteri stabiliti dalla Tabella B.
    Alloggio ammobiliato — Il canone di locazione determinato con l’applicazione dei criteri di valutazione sopraindicati potrà aumentare fino ad un massimo del 30%.
    Per appartamento ammobiliato si intende quando la mobilia per consistenza e qualità è idonea all’uso convenuto.
    Superficie convenzionale alloggio — La superficie cui applicare il canone di locazione come sopra definito è: La superficie dell’alloggio è quella calpestabile al netto dei muri perimetrali ed interni dei vani principali e degli accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili; La superfice convenzionale dell’unità immobiliare potrà avere una tolleranza del 5% +/-.
  4. Accertamento della congruita’ del canone di locazione
    Ognuna delle parti potrà attivare una procedura di accertamento contrattuale o verifica della congruità e conformità del canone all’Accordo locale, valendosi delle rispettive Associazioni, anche nel corso della locazione.
  5. Durate contrattuali superiori a tre anni
    Qualora le parti contrattuali private abbiano stabilito una durata superiore a quella prevista ( tre anni), i valori massimi delle fasce di oscillazione dei canoni di locazione saranno aumentati del 4% per ogni anno superiore a tre, fino ad un massimo del 10%.

 

CONTRATTI TRANSITORI

2. Locazioni ai sensi dell'art. 5 comma 1, L. 431/98

2.1 MODALITA’ PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONE NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI SITUATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TERNI, IN CONFORMITA’ AI CRITERI PREVISTI ALL’ART. 2 DEL D.M. 30/12/2002

Il canone di locazione dovrà essere stabilito applicando le modalità di cui al precedente paragrafo 1.1 per la determinazione del valore effettivo.

2.2Definizione del tipo di contratto

Il " tipo di contratto" integrato dal’accordo territoriale locale per le locazioni stipulate in applicazione dell’art. 5, comma 1, della legge 431/98 è quello previsto " del D.M. 30/12/2002, indicato come "allegato C”
Ai fini della qualificazione della esigenza del locatore e del conduttore che giustifica la transitorietà del contratto, sono individuate le condizioni seguenti.

  1. quando il locatore ha necessità di adibire l’immobile ad abitazione propria dei figli, dei genitori o di parenti fino al 2° grado per motivi di:
  2. quando il conduttore ha necessità di abitare l’immobile per motivi di:

 

CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI

3. locazioni ai sensi dell'art. 5 comma 2 e 3, L. 431/98

3.1 MODALITA’ PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONE NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI SITUATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TERNI, IN CONFORMITA’ AI CRITERI PREVISTI ALL’ART. 3 DEL D.M. 30/12/2002

Il canone di locazione dovrà essere stabilito applicando le modalità di cui al precedente paragrafo 1.1 per la determinazione del valore effettivo.

3.2 definizione del tipo di contratto

Il "tipo di contratto" integrato dall’accordo territoriale locale per le locazioni stipulate in applicazione dell’art. 5, comma 2 e 3, della legge 431/98 è quello indicato come "allegato E".
Il subentro dovrà essere comunicato al locatore per iscritto da parte del conduttore/i iniziali e del conduttore subentrante, il quale dovrà dichiarare di accettare solidalmente ed integralmente i patti contrattuali.
Indipendentemente dai gravi motivi è concesso al conduttore/i di recedere dal contratto dandone preavviso al locatore quando si verifichi prima della scadenza contrattuale l’interruzione degli studi o il cambio sede universitario.

4. Istituzione di una "Commissione di Conciliazione" Paritetica"

Per ogni controversia che sorga in merito all'interpretazione ed esecuzione dei contratti di cui al presente decreto nonche' in ordine all'esatta applicazione degli Accordi territoriali e /o integrativi, ciascuna parte puo' richiedere, prima di adire l'Autorita' giudiziaria, che si pronunci una Commissione di conciliazione stragiudiziale che deve decidere non oltre sessanta giorni dalla data della richiesta.
E' altresi' nella facolta' di ciascuna parte ricorrere alla Commissione di conciliazione affinché attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto agli Accordi di riferimento.
In caso di variazione dell'imposizione fiscale gravante sull'unita' immobiliare locata, in piu' o in meno, rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata puo' adire la Commissione di cui al presente articolo, la quale determina, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone da corrispondere.
La richiesta di decisione della Commissione, costituita con le modalita' indicate negli allegati tipi di contratto, non comporta oneri a carico della parte richiedente.

5. Accordi integrativi tra le parti

Le parti contraenti integrano il contratto di locazione indicando la superficie totale convenzionale dell’alloggio e gli elementi previsti dalla tabella B come determinati dal presente accordo, la zona censuaria dove è ubicato l’immobile e le tabelle millesimali.

 

Ubicazione in base alla tabella A

Zona ___________________________________Microzona n° ___

 

Elementi presenti previsti dalla tabella B

 

Tabelle millesimali: di proprietà __________ di riscaldamento _____ di acqua ______ altro _______

 

Per tutti i contratti sottoscritti in base al presente accordo, la suddivisione delle spese per gli oneri accessori farà riferimento a quanto previsto dalla tabella Oneri Accessori allegata al decreto ministeriale 30 12 2002.

DURATA DELL’ACCORDO.

 L’accordo ha validità fino al prossimo decreto ministeriale in attuazione della legge 431/98 art.4 comma 1.

 

Letto, confermato e sottoscritto in data 9 giugno 2003 dalle organizzazioni stipulanti:

ASPPI ____________________________________
APE - CONFEDILIZIA ____________________________________
APPC ____________________________________
SUNIA ____________________________________
UNIAT ____________________________________
SICET ____________________________________

 


Per maggiori informazioni,  per avere i Contratti e gli allegati,  rivolgersi alla Sede SICET della propria città.

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