Accordo per il territorio del comune di Sondrio

in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n° 431 e del decreto 30 dicembre 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze

Fra le seguenti organizzazioni della proprietà:

e i seguenti Sindacati degli inquilini:

premesso

che in attuazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.12.2002, stante i criteri generali per la realizzazione degli Accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione agevolati ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari ai sensi dell’art. 5, commi 1,2 e 3, della stessa Legge, si intende promuovere gli accordi annessi,

si conviene e stipula quanto segue:

  1. CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO A CANONE AGEVOLATO (ex art. 2 comma 3 L. 431/98, e art. 1 D.M. 30.12.2002)
  1. Il presente accordo ha valore nel territorio del Comune di Sondrio.

  2. Acquisite le informazioni inerenti la delimitazione delle microzone censuarie, il territorio comunale è considerato come un’unica zona omogenea. Non risultano infatti grosse differenze, né in termini di valori di mercato, né di dotazioni infrastrutturali, nel patrimonio immobiliare disponibile per la locazione. E neppure si ravvisa l'opportunità, stante questa sostanziale omogeneità, di distinguere zone di particolare pregio o degrado. Le differenze di valore saranno quindi definite in funzione ai tipi edilizi, come indicato nell'Allegato A, ciò anche per la sostanziale corrispondenza di dette tipologie edilizie catastali alla reale situazione dello stabile in riferimento al territorio comunale di cui trattasi.

  3. I valori minimi e massimi di oscillazione del canone di locazione degli immobili, secondo la loro tipologia ed espressi in euro mensili ed annui per mq utile, sono stabiliti nello stesso Allegato A.

  4. Il canone di locazione delle singole unità immobiliari è determinato dalle parti private contraenti - assistite, se richiesto, dalle rispettive Organizzazioni sindacali - all'interno delle fasce di oscillazione suddette,  e secondo i criteri e le modalità illustrati nell'Allegato B.

  5. Nella valutazione dell'unità immobiliare locata, ai sensi dell'art. 1, comma 4, D.M. cit, si dovrà tenere conto, oltre che della tipologia, delle pertinenze e degli spazi comuni, anche dello stato manutetivo, della dotazione di servizi tecnici e di eventuale mobilio.

  6. Ai fini della valutazione i mq utili di ciascuna unità immobiliare sono equiparati ai mq di superficie catastale, a norma del DPR 23 marzo 1998, n. 138;
    Superficie alloggio - La Superficie cui applicare il canone di locazione unitario come sopra definito è quella prevista dal DPR 138/98.

  7. Qualora la superficie di abitazione sia inferiore a 55 mq per i relativi calcoli della superficie, a cui applicare i valori minimi e massimi di riferimento per le diverse tipologie, si potrà applicare una maggiorazione del 10% di detta superficie. Inoltre per gli immobili arredati compiutamente la fascia di oscillazione di cui alla tipologia di riferimento subirà nei valori minimo e massimo un incremento del 20% a valere per tutta la durata del contratto. Per le superfici di abitazione inferiori a 55 mq, di cui sopra, per immobili arredati, si potrà applicare ai valori minimi e massimi di riferimento per le diverse tipologie, un incremento del30% anziché del 20% come pure del 30% anziché del 20% per i contratti transitori di cui punto B del presente accordo.

  8. Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. A), L. 431/98, le fasce di oscillazione dei canoni di cui al Comune ove è ubicato l'immobile subirà nei valori minimo e massimo un aumento del 20%, a valere per l'intera durata contrattuale. Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente.

  9. Il canone di locazione, come definito delle parti contraenti in applicazione del presente accordo, è aggiornato annualmente in misura pari al 75% della variazione dei prezzi al consumo per operai e impiegati, come accertata dall'ISTAT ex art. 1 D.M. LL.PP. 30.12.2002 comma 9, a decorrere dal ricevimento della richiesta.

  10. Il contratto avrà durata di tre anni e, in mancanza di disdetta per motivi di cui all'art. 2, comma 5, L. 431/98, si rinnoverà automaticamente per altri due anni.

  11. In caso di durata superiore, si potranno convenire al massimo le seguenti maggiorazioni:

    1. durata 5 anni: maggiorazione del 4%, dopo il 4° anno;

    2. durata 6 anni: maggiorazione del 6%, dopo il 5° anno;

  12. In ragione della riconosciuta esigenza di rendere sempre attuale il presente accordo, per la durata dello stesso, anche negli anni futuri si conviene di aumentare i valori delle fasce di oscillazione minimi e massimi , a partire dal secondo anno, rispetto alla data del presente accordo e a valere sui contratti successivi, in ragione dell'inflazione e in misura pari alla metà della variazione dei prezzi al consumo per operai e impiegati, come accertata dall'ISTAT.

  13. Le parti private stipuleranno il contratto di locazione esclusivamente avvalendosi del tipo di contratto di cui all'allegato A al DM 30.12.2002, qui riportato in allegato C.

  14. Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori tra locatore e conduttore, essa dovrà attenersi alla tabella di ripartizione annessa al presente accordo (allegato F), che sarà richiamata e allegata nel tipo di contratto come prevista all'art. 4 del D.M. 30.12.2002. Resta in ogni caso confermato in riferimento alle leggi vigenti e agli usi locali per quanto ivi non previsto.

 

  1. CONTRATTO PER USO ABITATIVO TRANSITORIO (ex art. 5, comma 1, L. 431/98; art. 2, DM 30.12.2002)

Sono stabiliti i seguenti criteri generali per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo con carattere transitorio.

  1. Possono stipularsi contratti di natura transitoria per soddisfare, rispettivamente e separatamente, le seguenti esigenze:

    1. per quanto riguarda il locatore, quando questi abbia necessità di adibire l'immobile locato, entro 18 mesi ad abitazione propria, dei figli o dei genitori per motivi di:

      • trasferimento temporaneo della sede di lavoro;

      • matrimonio dei figli;

      • separazione o divorzio;

      • rientro dall'estero;

      • vicinanza temporanea a parenti entro il 2° grado bisognosi di assistenza;

      • per ricoveri a tempo determinato di lungo periodo;

      • qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicato nel contratto.

    2. per quanto riguarda il conduttore, quando abbia analoga necessità per motivi di:

      • trasferimento temporaneo della sede di lavoro;

      • contratto di lavoro a tempo determinato in comune diverso da quello di residenza;

      • assegnazione di alloggio ERP, o acquisto in cooperativa o dai privati di alloggio che si renda disponibile entro 18 mesi;

      • separazione o divorzio;

      • vicinanza temporanea a parenti di 2° grado bisognosi di assistenza;

      • previsioni di trasferimento per ragioni di lavoro;

      • ristrutturazione ed esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l'abitazione del conduttore;

      • qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata espressamente indicato nel contratto.

  2. L'esigenza transitoria del conduttore deve essere dichiarata nel contratto e documentata in allegato; il verificarsi della stessa deve essere confermato, per mezzo della lettera raccomandata, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine stabilito.

  3. Il canone di locazione è determinato dalle parti private entro le fasce di oscillazione e con le modalità di cui a precedenti punti da 3 a 8.

  4. La durata dei contratti di natura transitoria non potrà essere inferiore a 1 mese e superiore a 18 mesi.

  5. Le parti private stipuleranno il contratto di locazione esclusivamente avvalendosi del tipo di contratto di cui all'allegato C al DM 30.12.2002, qui riportato in allegato D.

  6. Per quanto riguarda la ripartizione degli oneri accessori si richiama integralmente quanto stabilito al punto 14.

 

  1. CONTRATTO DI LOCAZIONE PER STUDENTI UNIVERSITARI (ex art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98; art. 3 DM 30.12.2002)
  1. Data la recente presenza a Sondrio di corsi universitari, vengono approvati i seguenti criteri generale per la stipula dei contratti di locazione per studenti universitari. Nel rispetto del disposto dell'art. 3 co. 1 viene stabilita la durata di detti contratti da sei mesi a tre anni, rinnovabili alla prima scadenza salvo disdetta del conduttore, con riferimento al tipo di contratto all'allegato E.

  2. Le parti private stipuleranno il contratto di locazione esclusivamente avvalendosi del tipo di contratto di cui all'allegato E al DM 30.12.2002, qui riportato in allegato E.

  3. Il canone di locazione è determinato dalle parti private entro le fasce di oscillazione e con le modalità di cui ai precedenti punti 3 a 8.

 

  1. AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
  1. Il comune di Sondrio ha deliberato il mese di agosto 1999 con delibera di giunta n. 206 prot. 14927 l'aliquota ICI e la detrazione previste per la prima casa di abitazione ai tipi contratti previsti nel presente accordo seguente al precedente. Si ritiene che il Comune non vari detta impostazione e che anzi intervenga con ulteriori agevolazioni e incentivi in forza del presente accordo o a perfezionamento dello stesso.

 

  1. RIDUZIONI DEL CONTENZIOSO E ACCERTAMENTO DELLA CONGRUITA' DEL CANONE
  1. Onde ridurre al minimo il contenzioso (legale e non) le Organizzazioni firmatarie, s'impegnano a sviluppare al massimo, unitamente e con il contenzioso delle parti private contraenti, la fase di contrattazione preventiva, per conseguire quell'equilibrio (economico e normativo) che è necessario per assicurare una corretta e serena applicazione del contratto di locazione in particolare nel rispetto dell'art. 6 D.M. 30.12.2002.

  2. Per favorire un iter adeguato all'accordo di cui trattasi e dare certezza alle agevolazioni ivi contenute, e derivanti dalle nome in vigore, le Organizzazioni firmatarie si impegnano ad elaborare un'attestazione per confermare l'agevolazione ICI.

 

  1. DURATA DELL'ACCORDO
  1. Il presente Accordo è valido fino al rinnovo della Convenzione nazionale e del successivo Decreto Ministeriale, come stabilito all'art. 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 n. 431. Alla predetta scadenza e fino alla stipula di un nuovo Accordo e, in caso di mancata stipula, fino all'emanazione del decreto sostitutivo previsto dall'art. 4, comma 3, 1.Cit., continuerà ad applicarsi il presente Accordo che si intende quale rinnovo del precedente. Per il rinnovo dell'Accordo locale si applicano le procedure previste all'art. 2, 1.Cit.

  2. Le parti convengono che esso possa essere oggetto di revisione, aggiornamento o integrazione, anche prima della sua scadenza, nel caso in cui:

    1. il Comune deliberi nuove aliquote ICI per i contratti oggetto dell'accordo stesso;

    2. intervengano variazioni della normativa di riferimento, con particolare riguardo alle agevolazioni fiscali di cui all'art. 8 della L. 431/98;

    3. intervengano rilevanti variazioni nelle condizioni del locale mercato degli affitti.

  3. Le Organizzazioni firmatarie provvedono al deposito, presso il Comune, della copia originale del presente Accordo, con tutti gli allegati qui di seguito elencati, che ne costituiscono parte integrante.

 

Sondrio,

Elenco allegati:

Allegato A: Tipologie catastali e valori minimi e massimi del canone
Allegato B: Elementi e modalità per la determinazione del canone
Allegato C: Contratto - tipo per locazioni a canone agevolato (ex art. 2, comma 3)
Allegato D: Contratto - tipo per le locazioni di natura transitoria (ex art. 5, comma 1)
Allegato E: Contratto - tipo universitari;
Allegato F: Tavola di ripartizione degli oneri accessori.

Dalle Organizzazioni stipulanti e loro delegati:

p. Confedilizia Sondrio
p. Uppi Sondrio
p. Sunia Sondrio
p. Sicet Sondrio
p. Uniat Sondrio
p. Conia Sondrio

 


Per maggiori informazioni,  per avere i Contratti e gli allegati,  rivolgersi alla Sede SICET della propria città.

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