in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n° 431 e del decreto 30 dicembre 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze
SOTTOSCRITTO IL 3/02/2004 DA:
(Associazioni degli inquilini)
ANIA
FEDERCASA
SICET
SUNIA
UNIAT
UNIONE INQUILINI
E
(Associazioni della proprietà)
APPC
ARPE
ASPPI
CONFAPPI
UPPI
PREMESSA
Le Organizzazioni Sindacali Provinciali degli Inquilini, riunite in attuazione
del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ritengono necessario
esprimere la più profonda preoccupazione per il grave stato in cui versa il mercato
delle locazioni nella città di Roma a causa, soprattutto, della grande sproporzione
esistente tra la domanda (sempre presente) e l’offerta di alloggi, sia pubblici
che privati (sempre più difficilmente reperibile).
Le 00.SS. convengono che tale situazione è stata determinata da una serie di cause
collegate tra loro, quali, ad esempio: il progressivo depauperamento dell’offerta
in alloggi sia della E.R.P. che degli enti previdenziali pubblici, privati e privatizzati,
oggetto in maniera, apparentemente, inarrestabile, di cartolarizzazioni, dismissioni,
alienazioni; una incidenza fiscale pesante sul bene casa, formata da tributi statali
e locali, che penalizza fortemente le rendite da affitto, anche nelle aree a forte
tensione abitativa come Roma; la perdurante assenza di qualsiasi programma di costruzione
di immobili, da destinare soltanto alla locazione, individuando, a tal fine, sia
le aree utilizzabili da piano regolatore che quelle recuperabili, reperendo i finanziamenti
corrispondenti e necessari; la divaricazione presente tra un mercato delle locazioni,
sostanzialmente incontrollabile, e i redditi delle famiglie, soprattutto del ceto
medio, contenuti al di sotto dei livelli di inflazione programmata; etc. etc..
Appare evidente come il ruolo dei sindacati di categoria, chiamati istituzionalmente,
dalla legge 431/98, a definire le modalità con le quali determinare i canoni di
locazione, ai sensi dell’art. 2 comma 3 della citata legge, in assenza di interventi
diretti a modificare la situazione esistente, attraverso programmi di gestione della
emergenza abitativa, contestuali a programmi di costruzione, recupero e reperimento
di immobili per la locazione, onde riequilibrare (almeno parzialmente) la sproporzione
tra domanda ed offerta, non possa che essere un ruolo, decisamente, minimale rispetto
alla capacità d’incidenza sul mercato immobiliare di Roma, in misura corrispondente
alle necessità ed alle attese, dei cittadini romani.
Le OO.SS. degli inquilini hanno, comunque, convenuto di assolvere in pieno al loro
compito di rinnovare la convenzione territoriale per la città di Roma, assumendosi,
senza incertezze, la responsabilità di ricercare (e trovare) gli equilibri praticabili
in un contesto così estremamente complesso e difficoltoso, da non consentire positive
aspettative per nessuna delle parti sindacali.
Con altrettanta convinzione e fermezza, rivendicano, a pieno titolo, che, almeno,
altrettanto senso di responsabilità mostrino le istituzioni ad ogni livello territoriale,
nel porre in essere, senza ulteriori, ingiustificabili, indugi, ciascuno per il
proprio settore d’intervento, gli strumenti fiscali (IRPEG, IRPEF,ICI) e programmatici
in grado di dare prospettive reali alle migliaia di famiglie romane alla affannosa
(in alcuni casi, disperata) ricerca di una abitazione dignitosa, ad un canone corretto
e, innanzitutto, “possibile”.
ANIA | ________________________________________ |
FEDERCASA | ________________________________________ |
SICET | ________________________________________ |
SUNIA | ________________________________________ |
UNIAT | ________________________________________ |
UNIONE INQUILINI | ________________________________________ |
in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n° 431 e del decreto 30 dicembre 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze
1. CONTRATTI AGEVOLATI
(art. 2, comma 3, L. 431/98)
L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe
è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Roma.
Il territorio del Comune viene suddiviso in 165 zone omogenee come da allegato A,
individuate dalle Agenzie per il Territorio.
Per le zone omogenee come sopra individuate, vengono definite e riportate nello
stesso allegato le fasce di oscillazione dei canoni per valori al mq. mensile.
Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo gli allegati
contratti-tipo (allegati B e B1), recante altresì - come col presente Accordo formalmente
si conviene - le modalità di aggiornamento del canone nella misura del 75% della
variazione Istat.
Il canone di locazione di ogni singola unità immobiliare è determinato dalle parti
all’interno della fascia di oscillazione di cui all’allegato A e sulla base degli
elementi oggettivi di cui all’allegato D. Per quanto attiene alla ripartizione degli
oneri accessori fra locatore e conduttore, le organizzazioni stipulanti il presente
Accordo approvano la tabella come da allegato E.
I metri quadrati dell’unità immobiliari è data dalla somma dei seguenti elementi:
La superficie dei vani con altezza inferiore a m. 1,70 è conteggiata al 70%.
Per gli alloggi con superficie interna compresa tra 46 mq. e 70 mq. la superficie
è aumentata del 15% fino ad un massimo di 70 mq..
Per gli alloggi con superficie interna compresa inferiore a 46 mq. la superficie
è aumentata del 20% fino ad un massimo di 50,6.
I suddetti limiti tengono conto della Sentenza della Corte Costituzionale n° 236 del 18/6/1987.
Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), L.43 1/98, le fasce di
oscillazione dei canoni di cui al Comune o alle zone ove è ubicato l’immobile subirà
nei valori minimo e massimo un aumento del 15% a valere per l’intera durata contrattuale.
Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente,
ove ricorrente.
Per le unità immobiliari completamente arredate con mobilio efficiente e non degradato,
e con elettrodomestici completamente funzionanti, i valori delle subfasce potranno
aumentare fino ad un massimo del 20%.
CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)
L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti di cui al titolo,
è costituito dal territorio del Comune di Roma.
Le OO.SS. stipulanti si danno atto che il canone dei contratti individuali di tipo
transitorio sarà definito dalle parti contraenti all'interno dei valori minimi e
massimi stabiliti per le fasce di oscillazione dei contratti agevolati per le zone
del Comune di Roma, con un incremento percentuale sino ad un massimo del 15%.
Tale incremento non si applicherà per i contratti riferiti agli studenti universitari
e/o equiparati.
Per i contratti in epigrafe - per i quali le Organizzazioni stipulanti concordano
l'applicazione della medesima Tabella degli oneri accessori di cui sub I) - vengono
individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di esigenze
dei proprietari e dei conduttori.
Fattispecie di esigenze dei proprietari:
Fattispecie di esigenze dei conduttori:
Letto, confermato e sottoscritto in data 3/02/2004 dalle Organizzazioni stipulanti:
ANIA | ________________________________________ |
FEDERCASA | ________________________________________ |
SICET | ________________________________________ |
SUNIA | ________________________________________ |
UNIAT | ________________________________________ |
UNIONE INQUILINI | ________________________________________ |
APPC | ________________________________________ |
ARPE | ________________________________________ |
ASPPI | ________________________________________ |
CONFAPPI | ________________________________________ |
UPPI | ________________________________________ |
Allegati:
ALLEGATO D
Al fine di individuare la specifica fascia di oscillazione di riferimento, per
determinare il canone di locazione da applicare nei singoli casi, le parti convengono
sulla definizione di alloggio “normale”, che come tale si colloca nella fascia di
oscillazione “media”, per ogni unità abitativa che sia dotata di allacciamento alla
rete idrica, di erogazione di gas (anche tramite deposito rispondente alle vigenti
normative di sicurezza), di allacciamento alla rete fognante, di idoneo impianto
di riscaldamento, di uno stato di manutenzione generale normale.
L’alloggio di tipo “normale”, come sopra definito, potrà collocarsi all’interno
della fascia massima in presenza di almeno tre parametri tra quelli indicati nel
presente allegato.
La definizione del canone effettivamente applicabile, all’interno delle singole
sub-fasce (minima, media, massima), sarà determinata tra le parti, con l’assistenza
delle organizzazioni sindacali di categoria, se richiesta anche da una sola parte,
in riferimento allo stato di manutenzione dell’alloggio e dello stabile, dalla tipologia,
dai servizi utilizzabili quali mezzi di trasporto, scuole, etc., da ogni elemento
che lo caratteri tra quelli comunemente presenti nel mercato immobiliare: esposizione,
rifiniture, infissi, etc..
Si conviene che la collocazione al valore massimo della fascia massima, potrà avvenire
solo in presenza di almeno sei parametri tra quelli indicati nel presente allegato.
Il canone individuato sarà diminuito di una percentuale pari al dieci per cento
per alloggi situati al piano seminterrato, e per quelli posti oltre il terzo piano
senza ascensore, mentre per gli alloggi situati al piano attico il canone sarà incrementato
del 10%.
Il canone potrà essere aggiornato annualmente in misura non superiore al 75% della
variazione Istat. L’ adeguamento del canone decorrerà dal mese successivo a quello
in cui ne viene fatta richiesta.
Per quanto riguarda la contrattazione integrativa con la grande proprietà immobiliare
privata, e privatizzata, di cui al decreto Ministeriale citato, questa avverrà all’interno
delle fasce di oscillazione, senza tenere conto dei parametri indicati nel presente
allegato, essendo gli stessi riferiti esclusivamente alla piccola proprietà.
La contrattazione per la grande proprietà farà riferimento alla fascia media di
ogni zona, con variazioni in diminuzione o in aumento della stessa, in presenza
di situazioni, accertate tra le parti, di degrado o di maggior pregio.
PARAMETRI
All’interno delle fasce di oscillazione del canale agevolato vengono individuate fino a tre sub fasce; per l’individuazione della subfascia massima si terrà conto dei seguenti elementi:
Per maggiori informazioni, per avere i Contratti e gli allegati, rivolgersi alla Sede SICET della propria città.