Accordo per il territorio del comune di Riccione

in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n° 431 e del decreto 30 dicembre 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze

Fra le seguenti Organizzazioni della Proprietà Edilizia:

CONFEDILIZIA – A.P.E., Associazione della Proprietà Edilizia della Provincia di Rimini, in persona del suo Presidente Avv. Nelson Fabbri, con sede in Rimini, Corso d’Augusto n. 100;
U.P.P.I., Unione Piccoli Proprietari Immobiliari della Provincia di Rimi-ni, in persona del suo Presidente Sig. Ermanno Botto, con sede in Rimini, Via XX Settembre n. 88,
A.S.P.P.I., Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari della Provincia di Rimini, in persona della sua Presidente Sig.ra Maria De Simone, con sede in Rimini, Via Clementini n. 2/a;
UNION CASA, Sede Provinciale di Rimini, in persona della legale rappre-sentante Avv. Cinzia Pesaresi, con sede in Rimini, Via Flaminia n. 80, da una parte,

e le seguenti Organizzazioni dei conduttori:

S.U.N.I.A., Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari, Federa-zione Provinciale di Rimini, in persona del Segretario Generale della Federa-zione Sig.ra Jaqueline Cartagena, con sede in Rimini, Via G. Tonini n. 25;
S.I.C.E.T., Sindacato Inquilini Casa e Territorio della Provincia di Rimi-ni, in persona del Segretario Generale Aggiunto Rag. Ezio Cesare Ceccarini, con sede in Rimini, Via Caduti di Marzabotto n. 30; dall’altra parte,

 

si conviene e si stipula quanto segue:

 

1) CONTRATTI AGEVOLATI
(art. 2, comma 3, Legge n. 431/1998 e art. 1 D.M. 30/12/2002).

L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti di locazio-ne in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Riccio-ne.
Il Territorio del Comune di Riccione, tenuto presente quanto disposto dall’art. 1, c. 2, del D.M. 30/12/2002, viene suddiviso in tre “zone omogenee”, come individuate dall’allegata “Tabella descrittiva”, con unita planimetria del Territorio del Comune di Riccione (Allegato “A”).
Si precisa che la descrizione di cui alla citata “Tabella” ha carattere somma-rio, onde, per una precisa determinazione, dovrà farsi esclusivo riferimento alla menzionata planimetria ed alle delimitazioni ivi indicate. Gli edifici pro-spicienti (in tutto o in parte) le strade di confine fra una “zona omogenea” e l’altra assumono i valori (del canone) assegnati alla zona più vicina al centro storico e comunque i valori più elevati fra le due zone confinanti.
Per ciascuna delle anzidette zone omogenee sono state determinate due “fasce di oscillazione” del canone, sulla base di alcuni elementi oggettivi, come descritti nell’Allegato “C”, e, all’interno di ciascuna fascia di oscillazio-ne, si è stabilito un valore minimo ed un valore massimo del canone mensile, espresso in Euro, il tutto come da Tabella-Allegato “B” di questo atto.
I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione di ciascuna zona do-vranno intendersi aggiornati annualmente, ai fini della stipula di nuovi contrat-ti, nella misura della variazione dell’indice ISTAT.
La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calco-lata secondo le modalità già previste dall’art. 13, comma 1 lettere a), b), c), d), e), comma 2, comma 3, comma 4, della legge 13 luglio 1978 n. 392, con una tolleranza del 5% in più o in meno.
Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà deter-minato dalle parti all’interno delle fasce di oscillazione di cui all’Allegato “B” e sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertata dall’ISTAT.
Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale supe-riore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all’Allegato “B” subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento del 3 per cento per i contratti di durata di quattro anni, del 6 per cento per i contratti di durata di cinque anni e del 9 per cento per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l’intera durata contrattuale.
Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), Legge n. 431/1998, e per gli alloggi compiutamente arredati, le fasce di oscillazione di cui all’Allegato “B” subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento del 20 per cento, a valere per l’intera durata contrattuale. Tale aumento sarà cumulabile con quel-lo della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente.
Si precisa che per “alloggi compiutamente arredati” si intendono gli alloggi dotati di mobilio per qualità e quantità sufficiente ai bisogni del conduttore (esclusa però la biancheria).

 

2) CONTRATTI TRANSITORI
(art. 5, comma 1, Legge n. 431/1998, e art. 2, D.M. 30/12/2002)

L’ambito di applicazione dell’accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo dei Comune di Riccione.
Ai fini dell’art. 2, c. 2, D.M. 30/12/2002, le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscil-lazione del Comune di Riccione (Allegato B), incrementati del 10%, conside-rata l’importanza strategica del Comune di Riccione con particolare riferimen-to al settore turistico e congressuale.
Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), Legge n. 431/1998 e per gli alloggi compiutamente arredati, le fasce di oscillazione come sopra determinate subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento del 20 per cento a valere per l’intera durata contrattuale. Si precisa che per “alloggi com-piutamente arredati” si intendono gli alloggi dotati di mobilio per qualità e quantità sufficiente ai bisogni del conduttore (esclusa però la biancheria).
La superficie dell’unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calco-lata nello stesso modo che per i contratti agevolati.
Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di esigenze dei proprietari e dei conduttori.

Fattispecie di esigenze dei proprietari.

  1. Quando il proprietario ha esigenza di adibire entro i diciotto mesi l’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per uno dei seguenti motivi:
  2. qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.

Fattispecie di esigenze dei conduttori.

  1. Quando il conduttore ha una delle seguenti esigenze:
  2. qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata in contratto.
    Per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussi-stenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.

 

3) CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(art. 5, commi 2 e 3, Legge n. 431/98, e art. 3, D.M. 31/12/2002)

L’ambito di applicazione del presente Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo dei Comune di Riccione.
Ai detti contratti di locazione per studenti universitari si applica tutto quanto stabilito nel presente Accordo per i “contratti agevolati”, salvo quanto diver-samente disposto in appresso.
E pertanto, in particolare, per le tre “zone omogenee” di cui all’Allegato “A”, i canoni mensili di locazione, per ciascun alloggio, sono determinati in base alle “fasce di oscillazione” di cui alla Tabella-Allegato “B” e tenuto conto degli “elementi obiettivi” di cui all’Allegato “C” del presente Accordo.
E tuttavia, tenuto conto delle esigenze dei locatori e dei conduttori-studenti in relazione a questo particolare tipo di contratto, si conviene che, dei nove “elementi obiettivi” (o gruppi di elementi obiettivi) di cui all’Allegato “C”, non si dovrà tener conto, per tutte e tre le “zone omogenee”, dell’esistenza di :
1) autorimessa o posto-auto coperto; 2) posto-auto scoperto, o ulteriore auto-rimessa o posto-auto coperto; 3) ascensore (per qualsiasi piano in cui sia posto l’alloggio).
E pertanto l’alloggio locato apparterrà (in qualsiasi “zona”) alla “fascia massima” di oscillazione allorché siano presenti almeno 3 (tre) su 6 (sei) dei nove “elementi obiettivi” di cui al citato Allegato “C”, escludendosi, appunto, i tre elementi sopra indicati. In caso contrario l’alloggio apparterrà alla “fascia minima” di oscillazione.
Entro ciascuna “fascia di oscillazione”, i valori minimo e massimo del canone di locazione mensile, espressi in Euro, sono quelli indicati (per ciascu-na “zona”) nell’Allegato “B” del presente Accordo.
Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), Legge n. 431/1998 e per gli alloggi compiutamente arredati, le fasce di oscillazione come sopra deter-minate subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento del 20 per cento a valere per l’intera durata contrattuale. Si precisa che per “alloggi compiuta-mente arredati” si intendono gli alloggi dotati di mobilio per qualità e quantità sufficiente ai bisogni del conduttore (esclusa però la biancheria).
Il canone sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazio-ne, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

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Il presente Accordo verrà depositato presso la Segreteria generale del Co-mune di Riccione a cura della CONFEDILIZIA – A.P.E., Associazione della Proprietà Edilizia della Provincia di Rimini.

Letto, confermato e sottoscritto in data 13 aprile 2005.
dalle Organizzazioni stipulanti indicate in epigrafe.

 


Per maggiori informazioni,  per avere i Contratti e gli allegati,  rivolgersi alla Sede SICET della propria città.

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