Accordo per il territorio del comune di Reggio Emilia
in attuazione della
legge
9 dicembre 1998, n° 431 e del
decreto 30 dicembre 2002
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze
Reggio Emilia, 6 novembre 2003
Fra le seguenti organizzazioni di categoria della proprietà edilizia e dei conduttori:
- Associazione della Proprietà Edilizia - A.P.E., aderente alla Confedilizia
–
in persona del Presidente Avv. prof. Giovanni Bertolani
- Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari - A.S.P.P.I.
in persona del Segretario Geom. Alessandro Ferrari.
- Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari - S.U.N.I.A
nella persona del Segretario sig. Lino Foroni
- Sindacato Italiano Casa e Territorio - S.I.C.E.T
nella persona del Segretario sig.ra Paola Zanni
- Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio - U.N.I.A.T.
nella persona del Segretario sig. Giorgio Ferrari
In attuazione della
Legge
431 del 9.12.1998 e del
Decreto Ministeriale del 30.12.2002
SI DEFINISCE
il presente accordo territoriale come segue:
- Il presente accordo ha valore per tutto il territorio del Comune di Reggio
Emilia.
- I contratti di locazione, a cui il presente accordo territoriale si riferisce,
possono essere stipulati esclusivamente utilizzando i tipi di contratto allegati
al D.M. del 30.12.2002, e precisamente:
- per i contratti di cui al comma 3 art. 2 L. 431/98, il tipo di contratto
“all.A” al citato D.M.;
- per i contratti di cui al comma 1 art. 5 L. 431/98 (di natura transitoria)
il tipo di contratto “all.B” al citato D.M. e
- per i contratti di cui al comma 2 art. 5 L. 431/98 (studenti universitari)
il tipo di contratto “all.C” al citato D.M. .
- Le fasce d’oscillazione dei canoni di locazione, per insiemi d’aree omogenee
( zone ) così come individuate nell’allegato “A” (cartografia e descrizione),sono
definite nell’allegato “B”.
La superficie utile dell’unità immobiliare è quella definita dai criteri generali
di cui all’allegato C del D.P.R. n. 138 del 23-03-1998 con esclusivo riferimento
a quello dei vani principali abitativi, valutando quindi gli accessori (ad eccezioni
dell’autorimessa e/o posto auto sotto disciplinati) solo per l’orientamento
dell’unità immobiliare nella relativa fascia di oscillazione.
La superficie dell’autorimessa e/o posto auto, coperto o scoperto, viene sommata
alla superficie dell’abitazione secondo le seguenti percentuali:
- Autorimessa privata
- Posto auto coperto in uso esclusivo
- Posto auto scoperto ad uso esclusivo
|
75%
50%
25% |
- Le parti potranno definire il canone effettivo purché compreso entro il
valore minimo e il valore massimo delle relative sub-fasce previste per la zona
di competenza, come definite al precedente punto 3 e relativi allegati, tenendo
conto dei parametri oggettivi di seguito indicati
Parametri oggettivi:
- Impianto di riscaldamento (autonomo o centralizzato),
- Impianto fisso di condizionamento d’aria,
- Ascensore,
- Autorimessa o box auto (posto auto per il Centro Storico),
- Cantine e/o soffitte,
- Data di ultimazione dei lavori di costruzione/di ristrutturazione/ di
risanamento conservativo inferiore a 10 anni,
- Doppi servizi,
- Area scoperta privata e/o condominiale almeno in parte attrezzata a
verde (cortile in Centro Storico di almeno 10 mq.);
- Terrazzo e/o balcone.
nonché dei seguenti criteri valutativi così come definiti al c.4 articolo 1
del D.M. 30.12.2002.
- Tipologia dell’alloggio;
- Stato manutentivo dell’alloggio e dell’intero stabile;
- Pertinenze alloggio (posto auto, box, cantina, ecc.)
- Presenza di spazi comuni (cortili, aree a verde, impianti sportivi interni,
ecc.);
- Dotazione di servizi tecnici (ascensore, riscaldamento autonomo o centralizzato,
condizionamento d’aria, ecc.);
- Eventuale dotazione di mobilio;
Le abitazioni che hanno fino a tre (due per il Centro Storico) dei parametri
oggettivi sopra indicati si collocano nella sub-fascia minima.
Le abitazioni con quattro (tre per il Centro Storico) dei parametri oggettivi
sopra indicati si collocano nella sub-fascia media.
Le abitazioni con almeno sei (cinque per il Centro Storico) dei parametri oggettivi
sopra indicati si collocano nella sub-fascia massima.
La tabella di riferimento dei parametri oggettivi per collocare le abitazioni
all’interno delle sub-fasce è pertanto la seguente:
SUB-FASCE |
Parametri Centro Storico |
Parametri Altre Zone |
Minima |
2 |
3 |
Media |
3 |
4 |
Massima |
5 |
6 |
Le parti contrattuali, utilizzando i parametri oggettivi, individuano
la sub-fascia d’appartenenza dell’abitazione da locare e, tenendo conto dei
criteri valutativi, definiscono il canone effettivo, compreso tra i livelli
minimo e massimo corrispondenti.
Gli immobili arredati in ogni loro vano abitabile potranno avere un incremento
del canone di locazione nella misura massima del 20%.
Qualora uno o più vani risultino privi degli arredi, la maggiorazione massima
applicabile sarà del 15% fermo restando l’obbligo di arredo per cucina e una
camera da letto.
In merito a quanto stabilito dall’art.1 comma 9 del D.M del 30.12.2002 le parti
potranno contrattualmente prevedere l’aggiornamento annuale del canone di locazione
nella misura del 75% della variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nell’anno precedente
A garanzia di tutti i patti contrattuali le parti potranno convenire, in sostituzione
del deposito cauzionale, il rilascio, da parte del conduttore, di fidejussione
bancaria o assicurativa di importo comunque non superiore a tre mensilità.
Nella definizione del canone le parti potranno avvalersi dell’assistenza delle
rispettive organizzazioni di categoria firmatarie del presente accordo.
- I contratti di locazione ad uso abitativo, di cui all’art, 2 c. 3 della
legge 431/98 e art. 1 del D.M. 30.12.2002 hanno durata non inferiore ad anni
3 (TRE).
Ove le singole parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore
ad anni TRE, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all’allegato “B” relative
alle zone ove è ubicato l’immobile subiranno nei valori minimo e massimo un
aumento pari:
- al 3 % per i contratti di quattro anni,
- al 5 % per i contratti di cinque anni,
- al 8 % per i contratti di sei o più anni,
a valere per l’intera durata contrattuale.
Le Associazioni firmatarie del presente accordo si impegnano a far sì che, nei
contratti stipulati con la loro assistenza, sia prevista e concessa al conduttore
la facoltà di recesso anticipato dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso,
da inviarsi a mezzo lettera raccomandata, di almeno mesi 6 (SEI).
- I Contratti ad uso abitativo di natura transitoria di cui all’art. 5
c. 1 legge 431/98 e art. 2 del D.M. 30.12.2002 hanno durata non inferiore a
mesi 1 (UNO) e non superiore a mesi 18 (DICIOTTO).
Tali contratti sono stipulati per soddisfare particolare esigenze dei proprietari
e/o dei conduttori, di seguito individuate:
Esigenze di natura transitoria dei conduttori:
- lavoro a tempo determinato, (fuori dal comune di residenza),
- trasferimento temporaneo della sede di lavoro, (fuori dal comune di
residenza),
- motivi di cura per salute personale, (fuori dal comune di residenza),
- esigenza di assistere, in comune diverso da quello di residenza, un
famigliare malato grave, o portatore di handicap fisico o psichico, o comunque
non autosufficiente,
- corsi di studio, professionali, d’aggiornamento, perfezionamento, diversi
dalla fattispecie di cui al comma 2 dell’art.5 legge 431/98 e art.3 D.M.
30.12.02, (fuori dal comune di residenza),
- di natura abitativa, diverso dalla necessità primaria, escluso l’uso
vacanze (di cui art. 1 comma 1 lettera C legge 431/98 ) e diverso dalle
fattispecie sopra indicate,
- qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento
certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.
Esigenze di natura transitoria dei locatori:
- esigenza del locatore (persona fisica o giuridica) di destinare l’immobile
da locare, a sé oppure ad un famigliare o ad un parente fino al 2° grado;
- trasferimento temporaneo della sede di lavoro (fuori dal comune di residenza),
- interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione, di recupero
e restauro conservativo nell’abitazione, che non consentano la permanenza
del conduttore nell’alloggio e per i quali è stata inoltrata richiesta di
concessione, autorizzazione edilizia o D.I.A. (Denuncia Inizio Attività
Edilizia),
- interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione, di recupero,
nell’edificio, che non consentano la permanenza del conduttore nell’alloggio
e per i quali è stata inoltrata richiesta di concessione, autorizzazione
edilizia o D.I.A. (Denuncia Inizio Attività Edilizia).
- qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento
certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto,
Questi contratti devono prevedere una specifica clausola che individui l’esigenza
di transitorietà del locatore e/o del conduttore (da provare quest’ultima con
apposita documentazione da allegare al contratto) i quali dovranno confermare
il permanere della stessa tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della
scadenza del termine stabilito nel contratto (Articolo 2 comma 4 del D.M. 30.12.2002).
Le parti potranno definire il canone effettivo dei contratti di locazione di
natura transitoria, purché compreso entro i valori minimo e massimo delle relative
sub-fasce previsti per la zona di competenza, come definiti ai precedenti punti
3 e 4 e potranno avvalersi dell’assistenza delle organizzazioni di categoria
firmatarie del presente accordo.
- I contratti di locazione per studenti universitari di cui all’art. 5
comma 2 della L. 431/98 e art. 3 del D.M. del 30.12.2002 hanno durata non inferiore
a mesi 6 (SEI) e non superiore a mesi 36 (TRENTASEI).
Tali contratti possono essere stipulati qualora il conduttore sia iscritto ad
un corso di laurea o di perfezionamento, ovvero di specializzazione in un comune
diverso da quello di residenza.
I contratti possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di
studenti universitari o dalle aziende per il diritto allo studio.
Le parti contraenti, potranno determinare il canone effettivo dei contratti
di locazione per studenti universitari, purché compreso entro i valori minimo
e massimo delle relative sub-fasce previsti per la zona di competenza, come
definiti ai precedenti punti 3 e 4, con la eccezione seguente.
Qualora la durata del contratto non sia superiore a mesi nove i canoni mensili
come sopra determinati potranno essere aumentati nella misura massima del 15%.
Le parti potranno avvalersi dell’assistenza delle organizzazioni di categoria
firmatarie del presente accordo.
- In relazione alla ripartizione degli oneri accessori tra locatore e conduttore
le parti stipulanti richiamano e accolgono quanto previsto nell’allegato “G”
al D.M. del 30.12.2002.
Per quanto ivi non previsto, le Associazioni firmatarie del presente accordo
si impegnano a far sì che, nei contratti stipulati con la loro assistenza, si
concordi di rispettare la tabella di divisione delle spese allegata al precedente
Accordo Territoriale datato 6.10.1999 e depositato al Comune di Reggio Emilia
l’11.10.1999.
- Locatori e conduttori potranno avvalersi della assistenza delle rispettive
Organizzazioni di categoria firmatarie per una concreta e corretta applicazione
del presente accordo territoriale.
- Per i contratti di cui al presente accordo territoriale, le parti contraenti,
all’atto della stipula del contratto, potranno concordare altre pattuizioni
a fronte di particolari condizioni, purché non in contrasto con le norme della
legge 431/98, del D.M. 30.12.2002 e del presente accordo.
- Il presente accordo territoriale ha validità dalla sua sottoscrizione e
sarà depositato presso il Comune di Reggio Emilia. Il presente accordo potrà
formare oggetto di revisione qualora:
- il Comune deliberi nuove aliquote ICI per l’affitto contrattato di cui
al presente accordo;
- siano modificate le normative fiscali previste agli articoli 8 e 10
della legge 431/98 e delle altre normative attualmente vigenti;
- siano intervenute consistenti variazioni delle condizioni di mercato
locale degli affitti,
- l’unanimità delle Organizzazioni di categoria stipulanti (S.U.N.I.A.
- S.I.C.E.T. - U.N.I.A.T. - A.P.E. - A.S.P.P.I.) lo ritengano comunque necessario
o opportuno prescindendo dall’adesione prestata da altre Organizzazioni.
Le Organizzazioni di categoria firmatarie si impegnano a riconvocarsi annualmente
per una verifica sull’applicabilità del presente accordo.
Per le Organizzazioni di categoria della Proprietà
Per le Organizzazioni di categoria degli Inquilini
S.I.C.E.T. |
S.U.N.I.A. |
U.N.I.A.T. |
Per adesione con espresso e irrevocabile riconoscimento della facoltà di cui
al punto n. 11.
Allegato “A” all’accordo territoriale per il Comune di Reggio
Emilia ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della Legge 431/98
Mappa delle zone omogenee, definite nel presente accordo per il Comune di Reggio
Emilia, fra le organizzazioni sindacali, in applicazione della legge 431/98 e del
DM del 30.12.2002.
In considerazione dell’omogeneità del territorio cittadino e comunale, si individuano
quattro zone omogenee quivi specificate, e meglio individuate nelle cartografie
allegate.
I confini tra le zone si intendono tracciati sulla linea di mezzeria della varie
strade.
Si definiscono:
- Centro Storico, l’area interna perimetrata dai viali di circonvallazione
dell’ ”esagono” (Viale Piave, Viale Isonzo, Viale Timavo e Viale dei Mille).
- Centro edificato la zona delimitata dal Torrente Crostolo, Via XX
Settembre, Via Cisalpina, linea ferroviaria Milano-Bologna sino alla Stazione
(Piazza Marconi), Via Turri fino a Via Chiesi, Via Chiesi, Via Ruscelloni in
linea retta fino a Via Paradisi, Via Ritorni, Via Emilia Ospizio fino a Viale
del Partigiano, Viale del Partigiano, Via Martiri di Cervarolo fino a Via Benedetto
Croce, Via Benedetto Croce fino a Via Settembrini, Via Settembrini fino alla
prevista nuova Tangenziale fino a Via Lelio Basso, Via Lelio Basso fino a chiudersi
con il Torrente Crostolo,
- Prima Periferia la zona esterna al Centro Edificato e delimitata
a nord dalla tangenziale Viale Martiri di Piazza Tien Anmen sino alla ferrovia
MI-BO, ferrovia fino al Torrente Modolena, Torrente Modolena sino ai confini
di Comune, confini di Comune sino al torrente Rodano, Torrente Rodano fino alla
ferrovia MI-BO, ferrovia fino all’intersezione con Via del Partigiano, Via del
Partigiano, Via dell’Areonautica fino a chiudersi con la tangenziale Viale Martiri
di Piazza Tien Anmen.
Ai fini della determinazione dei canoni si considera facente parte di questa
zona anche il Centro abitato di Codemondo.
- Periferia e Frazioni la restante zona del comune cittadino ad esclusione
di quelle precedentemente individuate, zona di Codemondo compresa.
Le cosiddette “case sparse” potranno avere un canone non superiore all’80% dei
valori di questa zona.
****
Si considerano “case sparse” quelle poste all’esterno del perimetro del territorio
urbanizzato così come indicato dalla cartografia allegata alla variante generale
del P.R.G. 1999 ex art.13 della Legge Regionale n. 47/78 e successive modifiche.
ALLEGATO “B”
all’accordo territoriale per il Comune di Reggio Emilia ai sensi del comma 3 dell’art.
2 della Legge 431/98
Fasce d’oscillazione dei canoni di locazione, definite, nel presente accordo
per il Comune di Reggio Emilia, fra le Organizzazioni di categoria, in applicazione
della legge 431/98 e del DM. del 30.12.2002.
Premessa.
Nel definire i valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione, riferiti
alla città e al Comune di Reggio Emilia, si è tenuto conto delle condizioni logistiche,
urbanistiche e della edilizia abitativa.
- Al fine di facilitare l’individuazione dei valori minimi e massimi delle
fasce di oscillazione, si prendono a riferimento le abitazioni, suddividendole
in quattro tipologie dimensionali come segue:
- abitazioni fino a 50 mq.
- abitazioni da 51 a 75 mq.
- abitazioni da 76 a 100 mq.
- abitazioni oltre 100 mq.
- La suddivisione di cui al punto 1 è frutto di una oggettiva valutazione
rilevata da una attenta disamina delle richieste e delle offerte del mercato
immobiliare cittadino.
- Per ogni tipologia dimensionale si sono inoltre determinate tre sub-fasce
d’oscillazione del canone: minima, media e massima.
Le sub-fascie di oscillazione sono state determinate tenendo conto dei parametri
oggettivi di cui al punto 4 dell’accordo territoriale per il Comune di Reggio
Emilia.
- Le parti contraenti nella determinazione del canone effettivo, entro i valori
minimo e massimo della relativa sub-fascia, anche con l’assistenza delle organizzazioni
sindacali, firmatarie del presente accordo, all’atto della stipula del contratto
di locazione terranno conto degli elementi abitativi in base a quanto sopra
specificato al punto 3 nonché al punto 4 dell’accordo territoriale per il comune
di Reggio Emilia.
- La tabella seguente riporta i minimi e i massimi di oscillazione, delle
fasce e sub-fasce, divise per le zone e tipologie dimensionali come definite
all’allegato A dell’accordo territoriale per il Comune di Reggio Emilia.
COMUNE DI REGGIO EMILIA
TARIFFE €./MQ COMMERCIALE/MESE
SUPERFICIE |
SUB-FASCIA MINIMA |
SUB-FASCIA MEDIA |
SUB-FASCIA MASSIMA |
ZONA : CENTRO STORICO
Fino a 50 mq |
3,90 – 5,60 |
5,30 – 7,20 |
6,70 – 9,00 |
Da 51 a 75 mq |
3,40 – 5,10 |
4,80 – 6,70 |
6,20 – 8,30
|
Da 76 a 100 mq |
3,20 – 4,90 |
4,50 – 6,20 |
5,70 – 7,40
|
Oltre 100 mq |
2,90 – 4,50 |
4,10 – 5,20 |
4,80 – 7,00
|
ZONA : CENTRO EDIFICATO
Fino a 50 mq |
3,10 – 4,30 |
4,00 – 5,40 |
5,00 – 6,40 |
Da 51 a 75 mq |
3,00 – 4,20 |
3,90 – 5,30 |
4,90 – 6,20 |
Da 76 a 100 mq |
2,80 – 4,00 |
3,60 – 4,80 |
4,40 – 5,60 |
Oltre 100 mq |
2,70 – 3,80 |
3,40 – 4,50 |
4,10 – 5,30 |
ZONA : PRIMA PERIFERIA
Fino a 50 mq |
2,70 – 4,00 |
3,60 – 5,00 |
4,50 – 6,00 |
Da 51 a 75 mq |
2,60 – 3,70 |
3,40 – 4,80 |
4,20 – 5,50 |
Da 76 a 100 mq |
2,50 – 3,60 |
3,20 – 4,60 |
4,10 – 5,40 |
Oltre 100 mq |
2,40 – 3,40 |
3,10 – 4,20 |
3,80 – 4,90 |
ZONA : PERIFERIA E FRAZIONI
Fino a 50 mq |
2,50 – 3,70 |
3,30 – 4,70 |
4,20 – 5,60 |
Da 51 a 75 mq |
2,40 – 3,60 |
3,20 – 4,50 |
4,00 – 5,40 |
Da 76 a 100 mq |
2,30 – 3,50 |
3,10 – 4,30 |
3,90 – 5,20 |
Oltre 100 mq |
2,20 – 3,30 |
2,90 – 4,00 |
3,60 – 4,60 |
Per maggiori informazioni, per avere i Contratti e gli
allegati, rivolgersi alla
Sede SICET della propria
città.
HOME